Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19988-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
ricorrenti principali -controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 866/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 533/2017;
R.G.N. 19988/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal AVV_NOTAIONOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare nella misura dei 35/35 RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del RAGIONE_SOCIALE; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 243 del 2004 avesse previsto una cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale al momento dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d. ‘ super bonus ‘, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal RAGIONE_SOCIALE attesa la sua natura integrativa; ha rilevato, per quel che qui rileva, che da tale rideterminazione derivasse un credito di alcuni lavoratori (in favore dei quali pronunciava condanna al pagamento delle somme dovute) ed un debito per altri; ha quindi preso atto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva domandato la restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso ed ha quindi rigettato la domanda di tali ultimi lavoratori.
Avverso tale sentenza ricorrevano i lavoratori da ultimo indicati per quattro motivi, cui resisteva il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per un motivo.
Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso principale, con rinuncia accettata dal RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con notifica alle controparti RAGIONE_SOCIALE rinuncia.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati ed il RAGIONE_SOCIALE per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile