Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19993-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
Oggetto
Pensione complementare
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Ex
Funzionari
R.G.N. 19993/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
ricorrenti principali – controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 860/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 1164/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare nella misura dei 35/35 RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del RAGIONE_SOCIALE; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 243/2004 avesse previsto una cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale al momento dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d. ‘ super bonus ‘, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal RAGIONE_SOCIALE attesa la sua natura integrativa; ha rilevato, per quel che qui rileva, che da tale rideterminazione derivasse un credito di alcuni lavoratori (in favore dei quali pronunciava condanna al pagamento delle somme dovute) ed un debito
per altri (tra i quali il COGNOME); ha quindi preso atto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva domandato la restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso ed ha quindi rigettato la domanda di tali ultimi lavoratori.
Avverso tale sentenza ricorrevano i lavoratori da ultimo indicati per quattro motivi, cui resisteva il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per due motivi.
Nelle more del giudizio, il RAGIONE_SOCIALE ed i sig.ri COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e gli eredi COGNOME hanno definito transattivamente la lite e depositato nel presente fascicolo istanza congiunta per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere a spese compensate. Residuava la sola posizione del lavoratore COGNOME.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati (ad esclusione del COGNOME) ed il RAGIONE_SOCIALE per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In relazione alla restante posizione del ricorrente sig. COGNOME, si osserva quanto segue.
Quanto al ricorso principale, con i primi due motivi si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale (primo motivo) pronunciato su domanda rinunciata (nella specie, avente ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare nella misura dei 35/35 RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile) e per avere (secondo motivo) attribuito rilevanza all’eccezione tardiva
del RAGIONE_SOCIALE che invocava il calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta sottraendo la pensione virtuale (ossia quella che i lavoratori avrebbero fruito se non avessero optato per il superbonus ) e non quella effettivamente percepita, come invece riconosciuto dal giudice di prime cure con sentenza non impugnata sul punto e correlativa formazione del giudicato. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 243 del 2004 per avere la corte detratto dall’ammontare RAGIONE_SOCIALE prestazione garantita il trattamen to virtuale. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 1366 c.c. per non aver interpretato lo Statuto del RAGIONE_SOCIALE secondo buona fede in relazione all’affidamento ingenerato negli anni dal RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la corte territoriale (cui compete la qualificazione degli atti di parte quale valutazione di merito) ha qualificato la domanda quale domanda unitaria e la rinuncia come rinuncia parziale agli atti, rilevando la mancata accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte.
È del pari inammissibile il secondo motivo nella parte in cui invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., asserendo la non contestazione da parte del RAGIONE_SOCIALE in primo grado circa l’ammontare RAGIONE_SOCIALE pensione AGO rilevante nel calcolo del trattamento complementare e la novità dell’eccezione in appello, non essendo indicati e riportati gli atti da cui possa evincersi tale non contestazione. È altresì inammissibile nella parte in cui lamenta una violazione degli art. 112 c.p.c. e 2909 c.c., posto che oggetto RAGIONE_SOCIALE lite è la determinazione del trattamento pensionistico dovuto dal RAGIONE_SOCIALE, e che in relazione a tale oggetto la determinazione dei singoli elementi incidenti sulla definizione del trattamento non assume ad unità decisionale minima su cui possa enuclearsi una singola domanda o formarsi un giudicato (Cfr. Cass. n. 32683 del 07/11/2022): invero, il giudicato è destinato a formarsi su un’unità minima di
decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, sicché non copre le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi RAGIONE_SOCIALE fattispecie.
Il terzo motivo è infondato, avendo questa Corte già precisato (Cass. n. 3309 del 12/02/2018) che l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 12, RAGIONE_SOCIALE l. n. 243 del 2004, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e RAGIONE_SOCIALE, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi, determina la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale e, conseguentemente, esclude che il periodo intercorrente tra il momento in cui l’inter essato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità esercita l’opzione e quello RAGIONE_SOCIALE maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia possa essere computato ai fini del trattamento pensionistico integrativo. Secondo la sentenza, infatti, la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo la maturazione dei requisiti pensionistici, sottesa alla L. n. 243 del 2004, non può infatti essere realizzata a danno dei sistemi di previdenza integrativa.
Il quarto motivo è infondato, in quanto da un lato l’erronea interpretazione di norme contrattuali o legali non può dar luogo ad alcun legittimo affidamento; dall’altro, risulta dagli atti che, ove non avesse optato per il superbonus , il sig. COGNOME avrebbe percepito un trattamento integrativo inferiore a quello riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE, come emerge dai prospetti versati in atti dal RAGIONE_SOCIALE e dallo stesso richiamati (e non contestati dal ricorrente).
Quanto al ricorso incidentale, con l’unico motivo non condizionato, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma
1 , dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del CCNLACRI 1991, il settimo capoverso RAGIONE_SOCIALE premessa del CCNL ACRI del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13,dell’Accordo Quadro del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003 . In estrema sintesi, il RAGIONE_SOCIALE ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE già aventi qualifica di funzionario ai sensi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù RAGIONE_SOCIALE tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario.
Il motivo è infondato.
14. La fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. n. 3309 del 2018; Cass. n. 20030, 23286 del 2019; Cass. 35696, 35706, 35713 del 2023), nelle quali si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’ARAGIONE_SOCIALE saranno integrate dal RAGIONE_SOCIALE fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti». In particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico.
Per il RAGIONE_SOCIALE, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE percentuale dell’85% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario. La Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio, senza ulte riori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito».
L’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso incidentale.
Il secondo motivo di ricorso incidentale, in quanto condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, resta assorbito.
In conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati che hanno conciliato la lite, il ricorso va, in relazione al sig. COGNOME, rigettato, al pari del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE.
Spese compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia del ricorrente principale rimasto in causa che del ricorrente incidentale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i controricorrenti
COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME ed eredi COGNOME.
Quanto alla posizione di COGNOME, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale COGNOME che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile