Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33910 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21092-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1244/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2024 R.G.N. 1531/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 21092/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 1244/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME volto a con testare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia in godimento in ragione dell’applicazione ai redditi pensionabili, entro il limite del cd tetto, RAGIONE_SOCIALE rivalutazione di cui alla legge n. 576/1980 solo a decorrere da gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta tra il 1980 ed il 1981, rilevata nel 1982, ed aveva respinto la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere, nel caso in cui fosse stata applicata la rivalutazione ai redditi come richiesto, il pagamento dei contributi non prescritti, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei contributi per le annualità reddituali sino al 2006, la dichiarazione di inefficacia degli anni di iscrizione dal 2001 al 2009 per parziale omissione contributiva, l’ accertamento dell’esistenza di un indebito pensionistico e la condanna al pagamento dello stesso.
Propone due motivi di censura, cui resiste NOME COGNOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza sulla base di due motivi, così rubricati.
‘ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 27 RAGIONE_SOCIALE l. n. 576 del 1980 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.). Con il primo motivo di ricorso si contesta l’interpretazione degli artt. 15, 16 e 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 576 del 1980 data dalla Corte d’appello, che ha ritenuto di applicare la rivalutazione dei redditi professionali ‘pensionabili’ nel sistema previdenziale forense violando il principio di corrispondenza tra aumento delle pensioni e aumento delle contribuzioni.
2)In subordine. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 16, 18 e 20 RAGIONE_SOCIALE l. n. 576 del 1980. Violazione dell’art. 2033 cod. civ. Violazione del ‘ Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione ‘. Violazione dell’art. 4 del Regolamento prestazioni previdenziali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Con il secondo, subordinato, motivo di ricorso si contestano le statuizioni RAGIONE_SOCIALE se ntenza gravata concernenti l’effetto RAGIONE_SOCIALE (pur denegata) ulteriore rivalutazione dei redditi professionali disposta dalla Corte d’appello, rilevando che tale rivalutazione fa sorgere un debito previdenziale non versato da parte dell’odierno resistente, debito che sorge automaticamente e senza che sia necessario uno specifico accertamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debito che comporta l’inefficacia di numerose annualità ai fini del conseguimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione e RAGIONE_SOCIALE misura del trattamento. Di conseguenza, si contesta il rigetto da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello delle domande riconvenzionali proposte dalla RAGIONE_SOCIALE in prime cure e coltivate in appello, con cui si chiedeva di accertare l’invalidità di alcune annualità di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento pensionistico, la condanna al pagamento dei contributi non prescritti, la condanna alla restituzione dell’indebito previdenziale’ .
Le questioni poste con i due motivi di censura sono già state affrontate e risolte da questa Corte con una serie di sentenze rese in esito alla pubblica udienza dello scorso 14 maggio 2025 (v. Cass. n. 22836, 22849, 22850, 22851, 23312, 23485, 23486, 23487, 24441, 24444, 24639, 24646, 24925, 24927 del 2025), in parte invocate dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella propria memoria, che hanno analizzato funditus le tematiche oggi proposte con argomentazioni da questo Collegio condivise e da cui non vi sono ragioni di discostarsi, neppure alla luce delle osservazioni contenute nella memoria del controricorrente, cui le sentenze su citate hanno già fornito risposta.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nei precedenti, aventi ad oggetto fattispecie del tutto analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n.576/1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, comma 1), questa Corte ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, comma 4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge stessa, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base RAGIONE_SOCIALE variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.
Le pronunce poggiano sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (n. 7281/2004) per cui, diversamente da quanto ritiene la RAGIONE_SOCIALE, l’art.27, comma 4, non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.576/1980, bensì anche a quelle liquidate dopo.
In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, comma 1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata RAGIONE_SOCIALE legge, e quindi dal 1980.
Tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/2004, nella parte in cui assume a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980 . Tale sentenza ha riguardato la diversa tematica RAGIONE_SOCIALE rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, e non la rivalutazione dei redditi (art.15) su cui calcolare l’ammontare RAGIONE_SOCIALE pensione secondo il sistema retributivo: nel caso che ci occupa, non si tratta di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima RAGIONE_SOCIALE maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
Conferma RAGIONE_SOCIALE presente lettura degli artt.15, 26 e 27 RAGIONE_SOCIALE legge n.576/1980 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, comma 2 tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT -è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge stessa, decorrenti dal 12.10.1980, ossia entro il 12.2.1981, e quindi non può che prendere a rife rimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980
sulla base RAGIONE_SOCIALE svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.1981.
Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.1982 adottato su delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art.16, comma 1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha valore meramente ricognitivo RAGIONE_SOCIALE variazione ISTAT registrata nell’anno precedente e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art.27, comma 4, in tema di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte (Cass. n.9698/2010 e n.16585/2023), trattandosi di atto regolamentare, ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria.
Il secondo motivo è fondato, nei limiti e termini di seguito esposti.
In ordine all’omissione contributiva -id est l’inadempimento dell’obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta e la rivalutazione applicata dalla RAGIONE_SOCIALE -si è osservato che la rivalutazione non può dirsi una componente neutra, ovvero i rrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE modulazione dell’obbligazione contributiva, essendo, al contrario, parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contribut ivo, così come ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato.
Come argomentato ex multis in Cass. n. 24444/2025, «che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum contributivo, nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in
ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall’impianto RAGIONE_SOCIALE legge n.576. Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve conclude re per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva, il che rileva in questa sede ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura RAGIONE_SOCIALE pensione.
L’inadempimento non può essere ‘sanato’ dal fatto che sono stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art.11. Nel caso di specie rileva la lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del diritto e RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pensione di vecchiaia (v.
l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui alla so l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell’art.10, co.1)».
Né si può affermare, come ipotizzato dal controricorrente, che non vi sarebbe inadempimento in quanto, all’epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE rivalutazione dei redditi operata dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché non vi fu errore addebitabile, stante la buona fede.
Come osservato nel precedente da ultimo citato, «premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04), va detto che tale profilo attiene non all’inadempimento, il qua le sussiste come violazione dell’obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art.1218 c.c.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere».
Il tema RAGIONE_SOCIALE prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
Si osserva ancora in Cass. n. 24444/2025 che «l’inadempimento parziale incide sulla misura RAGIONE_SOCIALE pensione in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi (art.2 l. n.576/80). È in ragione dell’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre ‘effettivamente’ versata.
Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all”effettiva contribuzione’ dell’art.2, che essa non
significa ‘integrale’, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si ‘commisura’ alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, e che il calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione si fa ‘prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo’ Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 legge n.773 del 1982, che ha un testo identico a quello dell’art.2 legge n.576 del 1980, per quanto qui di rilievo (‘per ogni anno di effettiva iscrizione e contri buzione’), ha affermato che l’aggettivo effettiva ‘introduce un parametro di commisurazione RAGIONE_SOCIALE pensione alla contribuzione “effettivamente” versata’.
Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui -non vigendo il principio dell’automatismo RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica -la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini
pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare RAGIONE_SOCIALE prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stratta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria -quali sono il contributo s oggettivo di cui all’art.10, co.2, lett. b) e il contributo integrativo dell’art.11 conferma il carattere non mutualistico RAGIONE_SOCIALE previdenza forense.
Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel su o quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre ‘effettivamente’ versata».
Infine, proprio l’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione: il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso
modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo nei sensi sopra specificati, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Il motivo è invece infondato laddove sostiene che devono essere azzerate le annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE contribuzione ex art.2 RAGIONE_SOCIALE legge n.576/1980: contro tale esegesi, si è più volte pronunciata questa Corte (cfr. Cass. n. 5672/2012, n.7621/2015, n.15643/2018, n.30421/2019, n.694/2021 nonché le pronunce del 2025 più sopra elencate), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva. E’, poi , inammissibile laddove pretende di azzerare le annualità contributive facendo leva su disposizioni regolamentari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ( ex multis , Cass. n. 8592/2025, n.27541/2020): il motivo non prospetta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss cod. civ., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso nei sensi e limiti sopra precisati e, respinto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME