Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27623 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16477-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1331/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 20/12/2021 R.G.N. 1071/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.16477/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1331/2021 della Corte d’appello di Lecce che, riformando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda volta ad ottenere la pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del d.l n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011.
Propone due motivi di censura, cui risponde RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata sulla base di due motivi, così rubricati. 1)Violazione o falsa applicazione dei commi 10 e 11 dell’art. 24 della legge n. 214/2011 nonché dei commi 15-bis e 17 dello stesso articolo (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il primo motivo di ricorso, le cui censure si appuntano sulla lettura dei commi 10 e 11 dell’art. 24 cit., è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
La questione è già stata definita di recente con rilievo nomofilattico dalle sentenze di questa Corte n. 24952/2024 e n. 24916/2024, in forza delle quali «può affermarsi che, nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel
sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva».
Questa Corte ha osservato che il sistema della prestazione pensionistica anticipata rispetto alla vecchiaia è cambiato all’esito della riforma attuata nel 2011, quando il d.l. n. 201, convertito con modifiche nella legge n. 214, ha completato la transizione della riforma di cui alla legge n. 335/1995 in un periodo di aggravamento della crisi economico – finanziaria già in atto dai primi anni del 2000.
«Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell’art. 24, il quale affronta il tema dell’unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di “pensione anticipata”» (Cass. cit.).
La legge del 2011, disciplinando le prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, ha, quindi, introdotto una nuova prestazione, con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità.
All’esito della riforma , il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema normativo, nel quale i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10
ed 11 dell’art. 24 : il comma 10 prevede che l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012, il comma 11 stabilisce che ‘fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile …’. Si è, quindi, condivisibilmente argomentato che il comma 11 «interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma – e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all’ipotesi di cui al comma 10 – in questo caso rientra in gioco l’età anagrafica (63 anni), purché, però, l’interessato o l’interessata possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno venti anni di “contribuzione effettiva”» (Cass. n. 24916/2024).
Gli arresti nomofilattici del 2024 hanno, altresì, preso consapevolmente le distanze dal precedente richiamato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
in memoria, così argomentando: «Questa Corte – che in precedenza, con sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma – rile va tuttavia che l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione. 15. Peraltro, sulla base del criterio letterale dell’interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice. 16. Invero, nel nuovo sistema normativo che segna il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata, il comma 10, a differenza del comma 11, non fa riferimento all’effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile; per converso, nel comma 11 si dà rilievo alla contribuzione effettiva (per 20 anni) in collegamento con l’età».
Pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dagli arresti più recenti, che hanno già espresso le motivazioni del superamento delle conclusioni di cui all’unico precedente del 2022, il primo motivo di doglianza deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo; la sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME