Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21740-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 779/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/09/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Pensione finestre
R.G.N. 21740/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME di accertamento del diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito, ai sensi del l’art. 1 comma 8 del d. lgs. n. 503 del 1992 senza la dilazione della finestra annuale di cui al l’art. 12 comma 1 del d.l. n. 78 del 2010.
1.1. La Corte territoriale ha richiamato propri precedenti con i quali si era affermato che, mancando nel sistema una norma che prevede l’espressa applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole confermando la condanna dell’Inps al versamento delle dodici mensilità in favore dell’erede del COGNOME NOME che si era costituita.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che articola tre motivi. NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, ha opposto difese con tempestivo controricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che la normativa nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi.
Col secondo motivo, poi, è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si
deduce che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulla questione reiterata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’applicabilità alla fattispecie dell’incremento del requisito anagrafico per le accresciute aspettative di vita alla stregua degli indici ISTAT. Rammenta che con il D.M. 6 dicembre 2011, emesso in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, si prevede che “i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis… convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122… sono incrementati di tre mesi”.
Con il terzo motivo di ricorso poi si contesta la violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 2, e dell’ art. 12 commi 12 bis e 12 quarter del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e si deduce che tali disposizioni, disattese dalla Corte di merito, disciplinano il meccanismo del periodico adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione agli incrementi delle aspettative di vita ed operano anche nei confronti dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.
6.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato da questa Corte che si è pronunciata sulla questione oggi prospettata affermando che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, atteso che la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992,
senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019; Cass. n. 26414 e n. 28078 del 2020 e da ultimo Cass. n. 16591 del 2022 e Cass. n. 21657 del 2024).
L’accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l’esame del terzo proposto in via subordinata e per il caso del rigetto delle altre censure.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024