SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 857 2025 – N. R.G. 00000805 2023 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1518/2023 del 04/05/2023 oggetto: retrodatazione pensione di vecchiaia anticipata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
,
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOME e COGNOME NOME
e
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME NOME ( ); ( ) INDIRIZZO. C.F.
12/14 C/O UFFICIO LEGALE RAGIONE_SOCIALE LECCE;
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.11.2023, proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di retrodatazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, richiesta con decorrenza anteriore a quella già riconosciuta da in via amministrativa, concludendo per la conda nna dell’Istituto alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza dal 55° anno di età o da data successiva, oltre interessi legali. Lamentava l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva aderito alle con clusioni del consulente tecnico, reiterando, per un verso, l’eccezione di nullità della relazione peritale che aveva fatto riferimento a prestazioni diverse da quelle oggetto
Appellante del giudizio, per altro verso, evidenziando l’errata valutazione della documentazione sanitaria da cui emergeva l’esistenza di un quadro invalidante pari al 80% da data ben anteriore a quella accertata dal consulente nominato in primo grado, come dimostrato dalla circostanza che in sede di ATPO nel giudizio promosso nell’anno 2021, sulla base del medesimo quadro morboso, la ricorrente era stata ritenuta totalmente inabile da novembre 2021.
Si costituiva l’ che concludeva per il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei limiti e per i motivi che seguono.
Invero, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs.vo n. 503/92 il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’RAGIONE_SOCIALE per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all’ 80%.
Orbene, nella specie si discute solo della decorrenza della prestazione, se ancorabile alla data del settembre 2019, come riconosciuto da in via amministrativa, o se retrodatabile in data anteriore, come richiesto dall’appellante.
Orbene, disposto in questa sede il rinnovo della consulenza tecnica, il tecnico nominato dott ha accertato a carico dell’istante un quadro patologico che, alla luce dell’anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, in misura pari al 80% a decorrere da marzo 2019 .
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu che, attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali ha correttamente ritenuto di far decorrere tale stato di invalidità da sei mesi prima della visita amministrativa.
Pertanto sussistono i requisiti previsti per legge per la retrodatazione dei requisiti (sanitario e contributivo) utili per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia dal marzo 2019.
Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico, tuttavia, deve darsi atto dell’ormai consolidato intervento giurisprudenziale (Cass. n. 29191/2018) che, in fattispecie analoga a quella che occupa, ha rilevato come la pensione anticipata in discorso vada considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma RAGIONE_SOCIALE concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%.
La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla L. n. 222/84.
Sulla scorta di siffatte considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disposizione dell’art. 12, comma 1, d.l. 78/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/ 2010 (‘ I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22-ter, comma 1, convertito con modificazioni con L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;…’ ), in quanto individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia.
Pertanto va dichiarato il diritto della parte ricorrente -invalida in misura del 80% dal marzo 2019 e in possesso, a tale data, dei requisiti contributivi- alla pensione anticipata di vecchiaia con la decorrenza stabilita dell’art. 12, comma 1, d.l. 78/2012, e l’ va condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
Ai sensi dell’art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l’ è tenuto a corrispondere gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute.
Le spese seguono la soccombenza e atteso il valore dell’oggetto del contendere, accertato nella misura di sei mensilità, il valore della controversia (considerato trattarsi di pensione anticipata basata su contribuzione agricola, in assenza di elementi più puntuali circa l’importo del rateo di pensione) va fatto rientrare nello scaglione da € 1100 ad € 5200.
Pertanto considerata l’attività istruttoria (consulenza tecnica in primo ed in secondo grado) e l’estrema serialità della controversia, le spese si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell’
PQM
La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 06/11/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 04/05/2023 n. 1518/2023 del
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara che in capo a sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal marzo 2019;
Condanna l’ a corrispondere tale prestazione a decorrere dal marzo 2020, e sino alla liquidazione della pensione di vecchiaia, oltre interessi legali o, se maggiore rivalutazione monetaria sui ratei fino al saldo.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1312 e di quelle del presente grado, liquidate in € 1458,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Spese di ctu di entrambi i gradi a carico dell’
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 14/11/2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME