Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21657 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20014-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2031/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/12/2018 R.G.N. 1078/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 20014/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
Rilevato che
Con sentenza del 24.10.2018 n. 2031, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Pavia che aveva accolto la domanda di COGNOME NOME, volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex d.lgs. n. 503 del 1992, a decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’erogazione dei ratei non corrisposti.
Il tribunale aveva ritenuto che non si applicasse, nella specie, il differimento dell’accesso alla pensione di dodici mesi (cd. finestra), disposto dall’art. 12 del DL n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 20 10, in quanto l’art. 8 comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1993 costituisce una normativa speciale, mentre la normativa che ha innalzato l’età pensionabile è di carattere generale e non ha prevista alcuna abrogazione esplicita né è possibile ritenere intervenuta alcuna abrogazione tacita, proprio per la natura speciale della norma precedente.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010 (sulla cui base è previsto lo ‘slittamento’ di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503 del 1992). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza -ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503 cit. -di favorire un
rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, entro sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 20 10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. ‘finestre di accesso o mobili’, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione antic ipata. Infatti, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo ‘slittamento’ di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).
Il motivo è fondato.
Questa Corte nell’esaminare fattispecie analoghe ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua
in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (v. Cass. n. 16591 del 2022, n. 37697 del 2021, n. 17278 del 2020, n. 2382 del 2020, n.15964 del 2019, n. 32591 del 2018 e n. 29191 del 2018).
A tali principi va data continuità e, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che, alla luce dei principi sopra esposti, riesaminerà il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 13.6.2024.