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Pensione anticipata invalidi: si applica la finestra?

Un lavoratore con invalidità all’80% si era visto riconoscere dalla Corte d’Appello il diritto alla pensione anticipata senza l’applicazione della cosiddetta ‘finestra mobile’ di 12 mesi. L’ente previdenziale ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la finestra mobile si applica anche alla pensione anticipata invalidi, poiché la normativa che l’ha introdotta ha una portata generale e la successiva riforma Fornero non ha modificato questa specifica categoria. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello.

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Pubblicato il 14 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Pensione Anticipata Invalidi e Finestra Mobile: La Cassazione Fa Chiarezza

L’accesso alla Pensione anticipata invalidi è un tema di grande rilevanza sociale e giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale: l’applicabilità della cosiddetta ‘finestra mobile’, ovvero il differimento di 12 mesi nell’erogazione della pensione, anche per i lavoratori con un’invalidità pari o superiore all’80%. La Suprema Corte ha fornito un’interpretazione rigorosa della normativa, consolidando un orientamento giurisprudenziale di notevole impatto pratico.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dalla richiesta di un lavoratore, con un’invalidità accertata dell’80%, di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d’Appello di Trieste, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto la sua domanda, stabilendo che la pensione dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta amministrativa. In particolare, i giudici di secondo grado avevano escluso l’applicazione del differimento di 12 mesi (la ‘finestra mobile’) previsto dal D.L. n. 78 del 2010, ritenendo che tale meccanismo non fosse applicabile alla specifica categoria di pensionati.

Contro questa decisione, l’ente previdenziale nazionale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione della normativa citata e la sua generale applicabilità a tutte le forme di pensionamento, incluse quelle anticipate per invalidità.

La Questione Giuridica sulla Pensione Anticipata Invalidi

Il nodo centrale della controversia era stabilire se la disciplina delle ‘finestre mobili’, introdotta per contenere la spesa previdenziale, dovesse applicarsi anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992. La Corte territoriale aveva optato per un’interpretazione restrittiva, escludendo tale categoria dal differimento. L’ente previdenziale, al contrario, sosteneva un’interpretazione estensiva e letterale della norma.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, cassando la sentenza d’appello e affermando un principio di diritto chiaro e consolidato. I giudici hanno sottolineato come il tenore testuale dell’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 individui un ambito soggettivo di applicazione molto ampio. La norma, infatti, estende lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione non solo a specifiche categorie anagrafiche, ma anche a ‘tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti’.

Secondo la Corte, questa formulazione onnicomprensiva non permette di escludere gli invalidi che beneficiano della pensione anticipata. Inoltre, la Corte ha chiarito un punto fondamentale riguardo alla successiva riforma Fornero (L. n. 214 del 2011). Sebbene tale riforma abbia eliminato il sistema delle finestre mobili, lo ha fatto ‘esclusivamente’ per i soggetti i cui requisiti di pensionamento venivano contestualmente ridefiniti. Poiché la pensione di vecchiaia per invalidità anticipata non è stata toccata da quella modifica normativa, per essa permane in vigore la precedente disciplina, inclusa la finestra mobile.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha riaffermato con forza il principio secondo cui il regime delle ‘finestre mobili’, previsto dal D.L. n. 78 del 2010, si applica anche alla Pensione anticipata invalidi, ovvero ai soggetti con invalidità non inferiore all’80%. La decisione implica che, anche per questi lavoratori, la decorrenza effettiva della pensione è posticipata di 12 mesi rispetto al momento in cui maturano i requisiti. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Trieste, che dovrà riesaminare il caso attenendosi a questo principio di diritto, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La “finestra mobile” di 12 mesi si applica alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi con una percentuale superiore all’80%?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il regime della finestra mobile previsto dal D.L. n. 78 del 2010 si applica anche a questa categoria di pensionati, in quanto la norma ha una portata generale che include tutti i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia secondo ordinamenti specifici.

Perché la riforma Fornero, che ha abolito le finestre mobili, non si applica in questo caso specifico?
La riforma Fornero ha eliminato il sistema delle finestre mobili solo per le categorie di pensionati i cui requisiti di accesso venivano contestualmente modificati dalla stessa riforma. Poiché i requisiti per la pensione di vecchiaia per invalidità anticipata non sono stati alterati da tale intervento, per questa categoria continua ad applicarsi la normativa precedente, che include la finestra mobile.

Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questa vicenda?
La Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ha cassato (annullato) la sentenza della Corte d’Appello e ha rinviato la causa alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la questione applicando il principio secondo cui la finestra mobile di 12 mesi si applica anche alla pensione anticipata per invalidità.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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