Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32453 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 38439-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il 18/07/2019 R.G.N. 196/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 38439/2
019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
R.G. 38439/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 18.7.2019 n. 1224, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva accolto la domanda di COGNOME volta a chiedere il pagamento dei ratei arretrati di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalida in misura non inferiore all’80%, sulla base dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92 avendo, il medesimo tribunale, disatteso la tesi dell’Inps per l’applicazione della disciplina delle cd. ‘finestre mobili’, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n. 122/10, che è volta a posticipare di 12 mesi l’accesso alla pensione anticipata.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo ‘slittamento’ di un anno per l’accesso alla pensione) s i applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medicolegali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503/92 -di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 12 del DL n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. ‘finestre di accesso o mobili’, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del DL n. 78/2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo ‘slittamento’ di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).
Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n.
2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis , ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’or iginario ricorso introduttivo.
Il recente consolidarsi della giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di NOME COGNOME
Spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.9.24.