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Pensione anticipata invalidi: sì alle finestre mobili

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32453/2024, ha stabilito che la disciplina delle cosiddette ‘finestre mobili’, che posticipa di 12 mesi la decorrenza della pensione, si applica anche alla pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori con un’invalidità non inferiore all’80%. L’ente previdenziale aveva proposto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello, che escludeva tale categoria dalla norma. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la legge ha portata generale e non prevede un’eccezione specifica per questi soggetti, uniformandosi così a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

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Pubblicato il 10 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Pensione anticipata invalidi: la Cassazione conferma lo slittamento di 12 mesi

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione di grande rilevanza per molti lavoratori: la decorrenza della pensione anticipata invalidi. Con la decisione in esame, i giudici supremi hanno stabilito che anche i lavoratori con un’invalidità civile superiore all’80% sono soggetti al meccanismo delle cosiddette ‘finestre mobili’, che comporta un’attesa di 12 mesi prima di ricevere il primo assegno pensionistico. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.

I Fatti del Caso

Una lavoratrice, in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%, aveva fatto causa all’ente nazionale di previdenza. La sua richiesta era di ottenere il pagamento dei ratei di pensione arretrati, sostenendo che il posticipo di 12 mesi previsto dalle ‘finestre mobili’ non dovesse applicarsi alla sua categoria.

Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello le avevano dato ragione. Secondo i giudici di merito, la normativa che introduceva lo slittamento della pensione non era applicabile in questo caso specifico. La ratio, secondo loro, era quella di favorire un accesso rapido alla pensione per soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, come quelli con un’elevata percentuale di invalidità.

L’ente previdenziale, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la legge avesse una portata generale e non ammettesse eccezioni non espressamente previste.

La questione della pensione anticipata invalidi e le ‘finestre mobili’

Il nucleo del contendere era l’interpretazione dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Questa norma ha introdotto un meccanismo, noto come ‘finestre mobili’, che posticipa di 12 mesi la decorrenza della pensione rispetto al momento in cui si maturano i requisiti.

La domanda a cui la Cassazione ha dovuto rispondere era la seguente: questo slittamento di un anno vale per tutti o esclude coloro che beneficiano della pensione anticipata invalidi ai sensi del D.Lgs. n. 503/1992? La Corte d’Appello aveva optato per la seconda interpretazione, valorizzando l’esigenza di tutela rafforzata per i lavoratori invalidi. L’ente previdenziale, al contrario, insisteva per un’applicazione generalizzata della norma.

Le Motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ribaltando completamente le decisioni dei gradi precedenti. Le motivazioni dei giudici si fondano su un’interpretazione letterale e sistematica della legge.

In primo luogo, la Corte ha osservato che il testo dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010 individua un ambito di applicazione molto ampio. La norma si riferisce non solo a chi matura il diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni (uomini) e 60 anni (donne), ma estende lo ‘slittamento’ anche a ‘tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”’.

Secondo la Cassazione, questa formulazione non lascia spazio a dubbi: la regola dello slittamento è generale. Le uniche eccezioni sono quelle esplicitamente previste dalla stessa legge, e tra queste non figura la categoria dei lavoratori invalidi con percentuale superiore all’80%.

Inoltre, la Corte ha sottolineato come questa interpretazione sia ormai un principio di diritto consolidato nella propria giurisprudenza, citando numerose sentenze precedenti che si erano già espresse nello stesso senso. Pertanto, per assicurare continuità e certezza del diritto, la Corte ha ritenuto di doversi attenere a tale orientamento.

Le Conclusioni

La decisione della Cassazione ha un impatto pratico immediato e significativo. Viene stabilito in via definitiva che anche i lavoratori che accedono alla pensione anticipata invalidi con una percentuale superiore all’80% devono attendere 12 mesi dalla maturazione dei requisiti prima di poter percepire il trattamento pensionistico. La sentenza ha cassato la decisione d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria della lavoratrice. In considerazione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale si è consolidato solo di recente, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali per l’intero processo.

Un lavoratore con invalidità superiore all’80% deve attendere per ricevere la pensione anticipata?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80% si applica il meccanismo delle ‘finestre mobili’, che comporta un’attesa di 12 mesi tra la maturazione dei requisiti e la ricezione del primo assegno.

Per quale motivo la Cassazione ha modificato la decisione dei giudici di primo e secondo grado?
La Cassazione ha ritenuto che la norma che introduce le ‘finestre mobili’ (art. 12 del D.L. n. 78/2010) abbia un’applicazione generale e che il suo testo non preveda eccezioni specifiche per i lavoratori invalidi. La decisione si basa su un’interpretazione letterale della legge e si allinea a un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Qual è il fondamento normativo delle ‘finestre mobili’ che ritardano la pensione?
Il meccanismo delle ‘finestre mobili’, che causa uno slittamento di 12 mesi nell’accesso alla pensione, è stato introdotto dall’art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 2010, successivamente convertito nella Legge n. 122 del 2010.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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