Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27586 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2389-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2021 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 20/07/2021 R.G.N. 18/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.202/21, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto pensione
R.G.N.2389/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
respinto la domanda di COGNOME NOME volta ad ottenere il trattamento pensionistico anticipato considerando raggiunta l’anzianità contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, secondo la Corte d’appello, l’art.1, co.154, l. n.205/17, in base al quale l’accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività ‘…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa’, andava interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del quale accedere alla predetta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione . Ciò nonostante, il rigetto dell’appello era motivato dal fatto che, alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, non era ancora maturato il requisito contributivo.
Avverso la sentenza, NOME NOME ricorre per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ove è riproposta la questione di diritto decisa in senso sfavorevole all’ente.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce errata/falsa interpretazione dell’art.1, co.154 l. n.205/17, e degli artt.35, co.3, 37, co.1 l. n.416/81, per avere la Corte d’appello ritenuto necessario che il requisito contributivo dovesse sussistere prima della domanda di pensionamento anticipato.
Il motivo è da respingere, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta.
Fondata è infatti la deduzione difensiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contenuta in controricorso, riguardante la questione giuridica risolta in senso diverso dalla Corte d’appello e sfavorevole all’Istituto.
Su tale questione va qui richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n.1504/2025, Cass.n.2440/2023) secondo cui in tema di dipendenti di RAGIONE_SOCIALE editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, co.154, l. n.205/17, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione; ciò poiché la norma – riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo ai fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato – ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.
Tale questione risulta assorbente rispetto a quella dedotta con il ricorso, con conseguente rigetto del ricorso stesso.
Le spese di lite del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso del suindicato orientamento di legittimità.
i sensi del d.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.