Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11957-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, ORESTE CARDILLO;
– ricorrente –
contro
PEPINO NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 4581/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 3346/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4581 del 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del lavoratore in epigrafe indicato, della somma di euro 2.357,79, oltre accessori e spese di lite.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
La pretesa dell’originario ricorrente era diretta ad ottenere il pagamento delle somme maturate per la mancata fruizione, nel turno di lavoro, della pausa retribuita di dieci minuti, rivendicata per il periodo compreso dall’1.3.2001 al 20.8.2014.
Dopo avere richiamato le disposizioni in materia (art. 8 D.lgs. n. 66/2003 e 74 CCNL Dipendenti Istituti di vigilanza privata), i giudici di seconde cure hanno sottolineato che: a) il lavoratore, già nell’originario ricorso introduttivo, aveva dedotto il mancato godimento dei riposi compensativi, sostitutivi delle pause non godute, che rappresentava un elemento costitutivo della fattispecie prevista e disciplinata dalla norma; b) la suddetta circostanza non era stata contestata da parte datoriale; c) al lavoratore spettava l’equivalente del riposo compensativo; d) l’accordo sindacale del 20.3.2008, con cui era stata prevista la transazione e rinunzia da parte di tutti i lavoratori ella sede di Napoli (compreso il COGNOME) a promuovere controversie ex art. 74 CCNL di categoria a fronte della concessione di un bonus di euro 65,00 di buoni pasto e all’aumento del valore degli stessi, era contrario all’art. 74 citato e riguardava il solo periodo pregresso.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
La società ha depositato memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 74 CCNL Istituti di RAGIONE_SOCIALE Privata del 2.5.2006 e dell’8.4.2013 nonché degli artt. 1, 8 e 17 D.lgs. n. 66/2003 e la violazione dei principi di legittimità in virtù dei quali l’inadempimento delle misure di protezione in tema di orario di lavoro non è fonte di retribuzione, ma di danno non patrimoniale ed espone il datore di lavoro non al pagamento di retribuzione come era stato invece richiesto.
Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc nonché la nullità della sentenza per ultrapetizione, per essersi la Corte territoriale espresso sul una dedotta pretesa risarcitoria quando, invece, tale tipo di domanda non era stata avanzata.
Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per essersi la Corte territoriale limitata a aderire alla statuizione del Tribunale, circa la rilevata nullità dell’Accordo sindacale del 20.3.2008 per contrarietà all’art. 17 del D.lgs. n. 66/2003, non prendendo in alcuna considerazione le critiche mosse e rendendo incomprensibile il percorso decisionale sia per rigettare il gravame sia per condividere la pronuncia di primo grado.
Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 comma 3 D.lgs. n. 66/2003, come modificato dalla legge 6.8.2008 n. 133 che ha escluso gli addetti ai servizi di vigilanza privata dalle norme in tema di orario di lavoro dettate dal D.lgs. n. 66/2003 nonché la violazione dell’art. 2113 cc. Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che l’Accordo sopra citato contrastasse con una norma imperativa proprio perché alle guardie particolari giurate non si applicava il D.lgs. n. 66/2003.
Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, si eccepisce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cpc nonché dell’art. 2697 cc, per avere ritenuto erroneamente la Corte territoriale l’inadempimento della società, applicando malamente il principio di non contestazione, quando, invece, non erano state mai allegate e dimostrate dal lavoratore le circostanze di non avere fruito delle pause di dieci minuti e neanche dei riposi, tanto è che, in relazione al gravame proposto dal lavoratore, era stato eccepito da essa società il giudicato interno sulla statuizione del primo giudice che aveva affermato che il COGNOME non aveva allegato in alcun modo di non avere fruito dei riposi compensativi e, quindi, risultava superfluo accertare se effettivamente il ricorrente stesso avesse soddisfatto l’onere di allegazione di prova sul mancato godimento delle pause.
Il primo motivo è fondato.
Giova precisare che, avendo riguardo al periodo in contestazione (1.3.2001 – 28.8.2014), la normativa cui fare riferimento è, ratione temporis , la legge n. 196/1997, poi il D.lgs. n. 66/2003 fino all’agosto del 2008 e, successivamente, in virtù dell’art. 2 co. 3 del D.lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 co. 3 d.l. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133/2008, stante la espressa esclusione dall’ambito di relativa regolazione degli addetti ai servizi di vigilanza privata, esclusivamente le disposizioni della contrattazione collettiva, in particolare l’art. 74 del CCNL di categoria.
Si riportano le disposizioni per le parti che interessano in questa sede.
L’art. 13 della legge n. 196/1997 prevedeva: ‘L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 5bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro’ .
L’art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 così recita: ‘1. Qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non
inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo ‘ .
L’art. 74 del CCNL prevede: ‘Qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico-operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti RAGIONE_SOCIALE, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’art. 17 comma 1-4 del D.lgs. n. 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi ‘.
Orbene, la Corte territoriale, dando atto che la richiesta del lavoratore -fondata non solo sulla mancata fruizione delle pause ma anche sul mancato godimento dei riposi compensativi- era destinata al riconoscimento della retribuzione (cfr. ‘storico’, pag. 2, 4° cpv, e ‘motivi della decisione’ pag. 9, 1° e 2° cpv, della impugnata pronuncia), ha ritenuto che al lavoratore spettasse, poi, l’equivalente del riposo compensativo, senza alcuna altra specificazione.
L’assunto non è condivisibile in diritto ed è argomentato con una motivazione che è inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile).
Come precisato da questa Corte di legittimità -con la sentenza n. 29344/2023 in tema di riposi giornalieri dello stesso
personale disciplinato dal medesimo CCNL (art. 74), ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare i lavoro monotono e ripetitivo- le Parti sociali, in caso di mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore.
La conseguenza dell’accertato inadempimento deve, quindi, essere valutata in termini risarcitori e non retributivi.
Nella fattispecie, pertanto, la violazione di legge, con il connesso contrasto, non sanabile, tra le affermazioni della Corte territoriale, è ravvisabile, da un lato, nell’avere rilevato corretta la ricostruzione della vicenda da parte del COGNOME (che aveva dedotto che per ogni turno aveva lavorato nei dieci minuti che dovevano essere destinati alla pausa e, pertanto, andavano retribuiti) e, dall’altro, nell’avere riconosciuto, sul solo presupposto del mancato godimento dei riposi compensativi, un loro ‘equivalente’, senza alcuna precisazione, però, sulla natura retributiva o risarcitoria di esso e senza indicare la sussistenza degli elementi fondanti tale eventuale riconoscimento.
E gli stessi vizi motivazionali sono ravvisabili anche in relazione alle doglianze di cui al terzo motivo del presente ricorso, relative alla avvenuta conferma, da parte della Corte di merito, della nullità dell’Accordo Sindacale del 20.3.2008 senza, però, indicare le ragioni attraverso le quali siano state respinte le censure dell’appello incidentale proposto dalla società e condivise, di contro, le statuizioni del primo giudice, limitandosi i giudici di seconde cure ad un generico richiamo e ad un riferimento temporale (‘ mancato godimento della pausa per il periodo pregresso e oggetto di possibili rivendicazioni’ ) a fronte, però, di un periodo oggetto della domanda dall’1.3.2001 al 20.8.2014, cioè antecedente e posteriore all’accordo stesso.
Il primo ed il terzo motivo devono, pertanto, essere accolti con assorbimento della trattazione degli altri, e i giudici di rinvio dovranno, in primo luogo, analizzare la consistenza della domanda introduttiva, originariamente proposta, sotto il profilo della causa petendi e del petitum , con tutti i limiti in tema di eventuale divieto della mutatio libelli e, successivamente, se del caso, analizzare la pretesa in relazione ad un eventuale danno derivato al lavoratore, sussistendone i presupposti, e non alla perdita di un corrispettivo retributivo, dandone adeguata motivazione anche in relazione alla potenziale validità dell’Accordo aziendale del 20.3.2008.
Dell’impugnata sentenza s’impone, pertanto, la cassazione, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2024