Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31460/2021 R.G. proposto da :
AZIENDA COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro COGNOME NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME DI NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME DI NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 2568/2021 depositata il 23.6.2021, NRG 464/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con la quale alcuni infermieri turnisti, meglio indicati in epigrafe, in servizio presso l’Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (di seguito, Azienda), avevano chiesto il riconoscimento del
risarcimento del danno per mancata fruizione del diritto alla mensa o buono pasto sostitutivo ai sensi dell’art. 29 del CCNL, anche in ragione del diritto alla pausa sancito dal l’art. 8 del d. lgs. n. 66/2003, liquidato in un importo unitario per ciascun giorno di presenza in cui era mancato il corrispondente servizio, con importi complessivi determinati mediante consulenza contabile; 2.
l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui hanno opposto difese con controricorso tre dei lavoratori, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati;
sono in atti memorie di ambo le parti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 3, della legge n. 87 del 1953, per non essere stata sollevata d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d. lgs. n. 66 del 2003 , di cui si asserisce il contrasto con l’art. 32 della Costituzione;
il motivo richiama il menzionato art. 8, secondo cui, dopo sei ore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
secondo la ricorrente, poiché i lavoratori che avevano agito erano infermieri, la concessione ad essi della pausa così prescritta, coinvolgendo tutti gli infermieri del turno, finirebbe per lasciare i degenti privi di assistenza nel corrispondente periodo, con violazione « eclatantemente » dell’art. 32, co. 1, della Costituzione; non a caso – rileva la ricorrente l’art. 17, co. 2, del d. lgs. n. 66 del 2003 conteneva una deroga rispetto all’art. 8 per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio,
con particolare riferimento ai servizi di accettazione, trattamento e cure ospedaliere e ciò sulla base della contrattazione collettiva o, in mancanza, di decreti ministeriali, nel caso di specie tuttavia non esistenti;
2.
il motivo va disatteso;
senza attardarsi sull’indirizzo di questa S.C. secondo cui sarebbe inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666), va detto che la questione prospettata è manifestamente infondata;
l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori ivi compresi gli infermieri turnisti -certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza;
è infatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti;
se dunque anche non siano disposte le pur possibili deroghe da parte della contrattazione collettiva o dei decreti ministeriali, la norma primaria non è in sé tale da creare il deficit assistenziale, che è destinato a realizzarsi solo se l’ente non si organizzi in modo da evitarlo, come suo obbligo;
la considerazione è di assoluta evidenza e da qui la manifesta infondatezza della questione sollecitata, perché il rischio paventato non deriva dalla norma, ma semmai dall’inadempimento della P.A. dal dovere di farne una corretta applicazione anche sul piano organizzativo;
3. il ricorso va dunque rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025.