Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2145 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2145 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2191-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 442/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/07/2021 R.G.N. 76/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Pensione anticipata -patto di prova
R.G.N. 2191/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso volto a conseguire l’accertamento del suo diritto alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 154 L. n.205 del 27/12/2017, negata in via amministrativa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ragione della sua assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 4/12/2017 con contratto stipulato con patto di prova, dal quale il datore recedeva il 20/12/2017.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che si trattasse di una fattispecie negoziale unitaria, integrando la clausola di prova un elemento accidentale del contratto di lavoro che diviene definitivo dopo il suo esito positivo, con computo della prima fase nella anzianità di servizio, non rilevando ai fini della qualificazione giuridica del contratto la decisione della Corte Cost. n. 189/1980 limitatasi al giudizio di legittimità costituzionale della norma che esclude il diritto dei lavoratori in prova alla indennità di anzianità.
In appello l’assistito osservava che l’unitarietà del contratto di lavoro in prova assume rilievo solo in caso di superamento con esito positivo ma, in caso contrario, il recesso dà luogo ad un contratto a tempo determinato, essendo assimilabile più ad una risoluzione del rapporto per scadenza del termine che ad un licenziamento; peraltro, la disposizione normativa, di carattere eccezionale, destinata ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici in crisi aziendale, non si applicava a coloro che essendosi rioccupati, avevano la prospettiva della durata del rapporto di lavoro, circostanza mancante per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva lavorato per la nuova società per soli 12 giorni (era stato assunto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dopo un periodo di mobilità
susseguente al collocamento in CIGS dal maggio 2015 per licenziamento dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale ha confermato la natura di contratto a tempo indeterminato, non incidendo su di essa la clausola del patto di prova che, per contro, può essere apposta anche ad un contratto a tempo determinato; e che si tratti di elemento accidentale è confermato dalla circostanza che se il patto di prova è invalido ab origine il contratto di lavoro resta valido come contratto a tempo indeterminato, ed inoltre, se il periodo è positivamente superato, non è necessaria la stipula di un nuovo contratto, ed il contratto resta unitario indipendentemente dall’esito della prova. La disposizione del quarto comma dell’art. 2096 cod. civ. secondo la quale ‘compiuto il periodo di prova l’assunzione diventa definitiva’ non andrebbe interpretata nel senso indicato dall’appellante, cioè che in mancanza del superamento della prova il contratto è qualificabile come a tempo determinato, bensì nel senso che se nessuna parte recede prima o al termine del periodo di prova l’assunzione si stabilizza definitivamente; né, per contro, le pronunce della Corte Costituzionale menzionate dall’appellante erano dirimenti sulla qualificazione come contratto a tempo determinato, assumendo il valore di un obiter dictum quanto in tal senso espresso dalla sent. n. 204/76 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 10 L. n.604/66 nella parte i n cui limita l’applicabilità delle disposizioni della predetta legge ai lavoratori assunti in prova solo dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva, e non essendo diversamente valutabile l’affermazione contenuta in altra sentenza della Consulta n.172/1996 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 co.3 della L. n.1204/1971 a tutela delle lavoratrici
madri in tema di recesso per esito negativo della prova ritenendo che tale condizione fosse avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine, né ancora diversamente opinando sulla base della sentenza n. 541/2000 che aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’art. 10 L. 604/66 ed art. 2096 c.c. che escludono la forma scritta per il recesso datoriale durante il periodo di prova evidenziando la particolarità del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto di lavoro definitivo a tempo indeterminato. Si tratterebbe, dunque, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pure speciale, perché caratterizzato dalla libera recedibilità delle parti durante il periodo di prova; nel caso specifico, poi, era del tutto irrilevante la durata, maggiore o minore, che aveva avuto il rapporto di lavoro, non operandosi alcun distinguo nel disposto dell’ art. 1 co. 154 L. n.205/2017, che è norma eccezionale indirizzata ai dipendenti di imprese del settore editoriale in crisi, volta ad escludere i lavoratori che avevano intrapreso una nuova attività lavorativa a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza, la parte privata propone ricorso affidandosi a due motivi, illustrati da memorie, a cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del l’8 ottobre 2025 .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co.154 L.n.205/20 17, per avere la Corte d’Appello ritenuto che il contratto stipulato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse riconducibile nell’alveo del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e fosse quindi
escluso dal beneficio del prepensionamento, laddove invece non poteva ritenersi che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per soli 12 giorni integrasse un contratto a tempo indeterminato, non ravvisabile durante il periodo di prova. Ritiene il ricorrente che, a sostegno della natura non a tempo indeterminato, militano la libera recedibilità ex art. 2096 co.3 c.c., l’applicazione della normativa sul licenziamento ex art. 10 L. n.604/1966 subordinatamente alla definitiva assunzione e comunque dopo 6 mesi, la non necessità della motivazione per il recesso datoriale; si tratterebbe, dunque, di una disciplina incompatibile con il contratto a tempo indeterminato. La Corte d’appello non aveva considerato che nel contratto di lavoro del 4/12/2017, nel prevedere che si trattava di assunzione a tempo indeterminato, si precisava pure che tale assunzione fosse subordinata al superamento del periodo di prova stabilito in 90 giorni; in definitiva, dalla impugnata pronuncia emergerebbe un’ingiustizia interpretativa per i dipendenti del settore editoriale, che invece dovrebbero godere di un favor per il caso di uscita dal lavoro per condizioni di crisi del settore.
Con il secondo motivo il ricorrente dedu ce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.: se il rapporto diventa definitivo e si computa l’anzianità dopo il superamento della prova, allora quanto svolto prima del suo esito è un ‘ quid di diverso’ che diviene rapporto a tempo indeterminato solo dopo il positivo esperimento. Diversamente, sarebbe pleonastico l’inciso dell’ultimo comma 2096 cod. civ., secondo cui il servizio prestato si computa nell’anzi anità del lavoratore. Erroneo sarebbe, poi, il riferimento della Corte d’appello sulla irrilevanza delle pronunce della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni sono svolte in senso
funzionale alla decisione e non in via meramente incidentale, come obiter dictum ; inoltre, il recesso non è qualificabile come licenziamento ed è più vicino alla risoluzione del contratto per scadenza del termine, e del pari quello lavorato costituirebbe un mero periodo di rapporto di lavoro a termine, da intendersi mai sorto se la prova ha avuto esito negativo. Prosegue il ricorrente, contestando l’argomento della Corte territoriale nel ritenere che il contratto sia stato sin ab origine a tempo indeterminato, che anche in caso di contratto a tempo determinato possa essere apposto il patto di prova finalizzato a verificare se il dipendente abbia le conoscenze tecniche e qualità personali per svolgere le mansioni affidategli, ma anche, per il lavoratore, a verificare se la tipologia dell’attività e le condizioni economiche siano per lui convenienti. In conclusione, in ipotesi di mancato superamento della prova, il periodo lavorato costituirebbe un mero rapporto a termine.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia la natura eccezionale dell’ art. 1 co.154 cit., norma derogatoria alle regole di accesso al prepensionamento per i lavoratori di aziende in crisi nel settore poligrafici che abbiano maturato anzianità contributiva (v. art. 3 L. 157/13), mentre indeterminato è il rapporto di lavoro a cui non è apposto un termine finale. In particolare, nel contratto di assunzione era stato espressamente previsto che si trattasse di rapporto a tempo indeterminato. Rileva che la ratio legis è l’esclusione in radice, nel rapporto a tempo indeterminato, dei caratteri di provvisorietà e di precarietà, incompatibile con lo stato di bisogno al quale sovviene il pensionamento anticipato. La prematura cessazione del rapporto non incide sulla sua qualificazione formale; inoltre, l’alea del recesso anticipato grava sull’assicurato che ha
accettato il contratto a tempo indeterminato. Infine, evidenzia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la norma ha dato rilievo alla ‘ripresa dell’attività lavorativa’ non anche alle vicende che potrebbero verificarsi nel corso di essa, e che l’apprezzamento della natura del rapporto di lavoro intrapreso avviene sulla base della valutazione formale del contratto sottoscritto, non all’esito della valutazione delle causali che potrebbero nel tempo determinarne l’estinzione.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 -Il primo motivo attiene alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 154 L. n. 205/2017; la norma prevede che ai lavoratori dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che, ai sensi dell’art . 35 comma 3 della L. n.416/1981, versino in
straordinario di integrazione salariale – siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, e che non abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. La previsione di tale ipotesi di esclusione illustra la finalità della norma, volta favorire l’esodo per coloro che non sono reimmessi nel circuito lavorativo di un settore in crisi, con contratti di
lavoro che consentirebbero di raggiungere il requisito contributivo per l’ordinario trattamento pensionistico.
La questione dibattuta nel caso in esame concerne l’inclusione dei contratti stipulati con patto di prova nel novero dei contratti a tempo indeterminato che, secondo la disciplina speciale dettata per i dipendenti del settore editoriale, precludono l’accesso al trattamento di pensione anticipata . Sulla natura di tale tipo contrattuale si indirizzano le censure di violazione di legge prospettate nel secondo motivo di ricorso.
4.2 – In linea generale, si rammenta che la costituzione di un rapporto di lavoro con patto di prova è prevista dall’art. 2096 cod. civ., recante disciplina della forma scritta, del l’oggetto -consistente nell’esperimento che l’imprenditore ed il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare – della modalità e causalità del recesso senza obbligo di preavviso o di indennità con facoltà esercitabile da ciascuna delle parti durante il periodo di prova, degli effetti di definitività del l’assunzione una volta compiuto il periodo di prova, ed ancora, del computo del servizio prestato nell’anzianità del prestatore di lavoro; l’art. 10 della L. n. 604/1966 disciplina, poi, la previsione di un termine, l’estensione delle norme sui licenziamenti individuali a partire dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva per i lavoratori assunti in prova e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di la voro. Inoltre, vale ricordare il più recente d.lgs. n. 104/2022 che ha integrato la disciplina del termine del patto di prova prevedendo una durata non superiore a sei mesi, salvo una durata inferiore fissata dai contratti collettivi, ovvero, se apposto nel contratto a tempo determinato, un periodo in misura proporzionale alla durata del
contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
La disciplina testé richiamata non limita l’applicazione del patto di prova ai soli contratti a tempo indeterminato, ben potendo tale clausola essere apposta ai contratti a tempo determinato (per l’applicazione in simili casi, nei contratti con le pubbliche amministrazioni, cfr. Cass. n.23381/2014, e per la compatibilità del patto di prova con la costituzione di un rapporto a tempo determinato, si veda quanto già esplicitamente osservato in Cass. n. 6441/1982). L’evoluzione giurisprudenziale sul tema ha consentito di definire la causa del patto di prova, ravvisata nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro (in tal senso, Cass. nn.3451/2020, 5016/2004, 12379/1998, 8579/2004), poiché mediante l’esperimento s ia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando, il primo, le capacità del lavoratore e, quest’ultimo, a sua volta, valutando l’ entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 15960/2005). Il patto di prova soddisfa, dunque, l’interesse di entrambe le parti (cfr. Cass. nn. 15059/2015 e 7371/2015).
La tematica prospettata dal ricorrente volge verso la definizione della natura giuridica del contratto di lavoro con patto di prova riconducibile, prima del suo esperimento, nell’alveo del contratto a tempo determinato, sì da poterlo includere nell’ambito applicativo della normativa sulla pensione anticipata; donde, la trattazione congiunta dei due motivi di
ricorso, per l’intima connessione interpretati va ed applicativa che ne deriva, entrambi, come sviluppati, inammissibili.
Il ricorrente dipana un’esegesi normativa della natura giuridica dell’istituto del patto di prova differente da quanto compiuto in modo conforme nei due gradi del giudizio di merito, introducendo argomenti che si oppongono alla discussa unitarietà del rapporto di lavoro in prova. La tesi prospettata, tuttavia, non si confronta con le argomentazioni puntualmente svolte nell’impugnata sentenza.
7.1 In primis , non è contestato che il patto di prova integri un elemento accidentale del contratto di lavoro, come tale la sua apposizione ad un contratto già perfezionato nei suoi elementi essenziali non ne muta la genetica natura giuridica; né la clausola di prova è di per sé sola idonea a mutare l’esplicita volontà dei contraenti, bensì aggiunge una condizione nella dinamica del rapporto e, nel caso di specie, le parti, come riportato in sentenza e rammentato dallo stesso ricorrente, avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 4/2/2017 e previsione di un periodo di prova di 90 giorni.
7.2 Inoltre, sulla libera recedibilità entro il termine di esperimento della prova, prevista per legge, la circostanza che la clausola possa essere inserita sia nell’ambito di un contratto a tempo determinato sia in un contratto a tempo indeterminato esclude che la sua apposizione sia determinante per la qualificazione del rapporto nell’uno o nell’altro tipo, ed altrettanto che si distinguano normativamente gli esiti della prova nell’uno o nell’altro caso; invero, in caso di esito positivo, l’art. 2096 ult. co. c.c. non prevede la ‘conversione’ del
rapporto a tempo indeterminato, bensì la ‘ definitività ‘ dell’assunzione del prestatore di lavoro sottoposto all’esperimento della prova entro un termine prefissato, e non è dovuta la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro continuando la vigenza fra le parti dello stesso contratto originariamente stipulato. Diversamente opinando, si finirebbe col confondere o sovrapporre il concetto di definitività della assunzione con l’ indeterminatezza del tempo del rapporto, aspetti fra loro non coincidenti.
7.3 – Ancora, la libera recedibilità è strettamente connessa con la validità del patto di prova, sicché in caso di nullità della clausola non ne deriva la nullità del contratto ma il ripristino delle tutele ordinarie per il caso di recesso datoriale. Invero, ove il patto di prova non sia validamente apposto, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016). Sul punto, si è osservato di recente (Cass. n. 10305/2025) che ‘ la distinzione dell’ipotesi del licenziamento in caso di illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro, dall’ipotesi del recesso intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova: nel primo caso c’è la “conversione” (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c’è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale (Cass. n. 14539 del 1999; Cass. n. 5811 del 1995); nel secondo caso (e solo in questo) c’è lo speciale regime del
recesso in periodo di prova, frutto soprattutto di elaborazione giurisprudenziale, che per più versi si discosta dalla disciplina ordinaria del licenziamento individuale (per la distinzione v. Cass. n. 14950 del 2000, in motivazione) ‘. Non è , quindi, il recesso a determinare il mutamento di natura giuridica del rapporto e l’argomento tratto dalle conseguenze sulla validità della clausola che lo prevede ne dà conferma.
7.4 – Nel caso di esito negativo della prova, poi, il ricorrente, nell’escludere la rilevanza di un rapporto a tempo indeterminato per il periodo antecedente al recesso, non si confronta con la pronuncia impugnata che valorizza, invece, la distinzione fra l’elemento caratterizzante del contratto a tempo determinato, ossia il termine finale alla cui scadenza cessa il rapporto, e l’elemento caratterizzante del mancato superamento della prova, manifestato attraverso un atto espressivo della volontà di recesso, ancorché non giustificata, ad nutum .
7.5 Infine, sul computo dell’anzianità del prestatore di lavoro in caso di esito positivo, sostenere che si tratti di una affermazione ‘pleonastica’ rispetto alla parallela affermazione che l’assunzione diviene definitiva una volta compiuto il periodo di prova, significa non tener conto che, in tal modo, viene affermata la continuità sin ab origine degli effetti del rapporto ai fini della anzianità di servizio, escludendo ogni cesura nella unitarietà del rapporto.
Nell’esame specifico del caso concreto, inoltre, si osserva che i due motivi di ricorso, nel prospettare la violazione e falsa applicazione delle due norme di legge (art.2096 cod. civ. sulla assunzione in prova, e art. 1 co. 154 L.n.205/2017 sui requisiti per accedere al prepensionamento nel settore editoria) non
deducono, tuttavia, alcuna violazione delle norme interpretative del contratto di assunzione – che il ricorrente vorrebbe non più ricostruire come contratto di lavoro a tempo indeterminato, benché espressamente così pattuito – né del patto di prova, del quale si rischia di ritenere preponderante l’aspetto temporale del recesso piuttosto che la acausalità della sua esternazione e l’oggetto del negativo esperimento; insomma , per poterlo qualificare come contratto a tempo determinato, la parte avrebbe dovuto, in primo luogo, censurare l’opposta interpretazione dell’atto costitutivo di un rapporto a tempo indeterminato e, di seguito, non far discendere su di esso i risvolti applicativi del testo normativo interpretato alla luce di una contestata unitarietà del rapporto. Manca, sotto questo profilo, la censura della sentenza di appello che, nel confermare la natura di contratto a tempo indeterminato, ne aveva invece fatto conseguire la non applicazione della disciplina legale del prepensionamento.
8.1 – In sostanza, prima di verificare la sussunzione del caso concreto alla norma, il ricorrente avrebbe dovuto qualificare il rapporto di lavoro alla luce dei canoni ermeneutici offerti dall’art. 1362 e ss. c od. civ., avvalendosi del criterio letterale, intenzionale, comportamentale, complessivo delle clausole contrattuali, e valutarne la loro corretta osservanza nel processo argomentativo svolto dal giudice di merito. Sul punto, è stato precisato (Cass. n. 15603/2021 ) che ‘ a differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è
suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti’. Il sindacato di legittimità in tema di sussunzione è consentito, ma occorre evidenziare gli elementi caratterizzanti il nucleo degli interessi negoziali coinvolti, accertati a monte del ragionamento di qualificazione giuridica, non il risultato dell ‘elaborazione finale, che può non essere condivisa o risultare non coerente con la linea interpretativa della difesa. Per contro, nell’ impugnata sentenza una motivazione esiste, e non è censurata sotto il profilo di aderenza a principi regolanti la materia e di corretta motivazione. Tanto è a dirsi anche con riferimento ad un eventuale vizio di motivazione, che tuttavia non è stato devoluto, in tali termini, fra i motivi di ricorso.
Si consideri un ulteriore aspetto delle doglianze del ricorrente: il rilievo sollevato sulla circostanza che la brevissima durata del rapporto, cessato dopo 12 giorni dal suo esordio, costituisca un elemento inidoneo a generare un affidamento sulla stabilità del rapporto, sì da escluderne la natura di rapporto a tempo indeterminato, è del tutto inconferente poiché da un lato si vorrebbe, in tal modo , confinare l’interpretazione del le clausole contrattuali al momento patologico della cessazione del rappor to e non al momento della conclusione dell’accordo (nella prospettiva di stabilità connaturata al rapporto a tempo indeterminato), dall’altro s e ne vorrebbe verificare la tenuta nell ‘ evoluzione dinamica del rapporto medesimo, obliterando l’esistenza stessa del patto di prova che consente una consapevole recedibilità ad nutum durante tutto il periodo della prova, introduttiva di un’alea nella prosecuzione del rapporto
rimossa solo con il compimento (esperimento positivo) della prova; ed è un rilievo anche intimamente contraddittorio, perché mentre da un lato si tende a dare rilevanza agli aspetti formali e contenutistici del contratto di lavoro, dall’altro si introducono argomenti su una denegata aspettativa di durata del rapporto astrattamente prevedibili al momento della stipula di un contratto con patto di prova, ma che afferiscono ad un momento successivo ed eventuale rispetto al perfezionamento dell’accordo, reso palese soltanto dalla comunicazione del recesso datoriale, senza preavviso e senza giustificazione. Non è escluso che il lavoratore potesse ‘contare’ sulla durata del proprio contratto di lavoro, perché esso era a tempo indeterminato, perché il recesso poteva essere comunicato anche dallo stesso lavoratore per sopravvenuta carenza del proprio interesse a proseguire previa analisi della convenienza del rapporto, e perché in caso di esito positivo la sua assunzione sarebbe stata definitiva senza necessità di rinnovare il consenso con la stipula di un nuovo contratto di lavoro. Ulteriore argomento, questo, a sostegno della unitarietà del rapporto.
10. Inoltre, va escluso che la normativa in esame sia stata violata attraverso una non corretta interpretazione delle pronunce della Corte Costituzionale citate in sentenza sulla natura del contratto di lavoro sottoposto al patto di prova per il periodo antecedente alla eventuale comunicazione di recesso, giacché attinenti a questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni normative rispetto alle quali la disciplina del patto di prova ha fornito argomenti sviluppati in via incidentale ovvero inerenti ad istituti ad esso correlati; ciò vale per il riconoscimento della indennità di anzianità al lavoratore assunto con patto di prova in caso di recesso e per il riconoscimento
delle garanzie della legge n.604/1966 ai lavoratori in prova dopo che con il superam ento della prova l’assunzione diviene definitiva, configurandosi una situazione ‘avvicinabile’ alla risoluzione del contratto per scadenza del termine.
L’inammissibilità del ricorso si fonda anche su ulteriori profili. La violazione di legge dedotta al primo motivo si traduce in una dissenziente interpretazione della natura del contratto con patto di prova prima del superamento della prova, non nella violazione della disciplina sul prepensionamento, che è chiara, esplicita ed eccezionale. Per contro, il ricorrente apre il varco ad un inammissibile nuovo accertamento del fatto, sottratto al sindacato di legittimità, laddove tende a qualificare il rapporto nel momento patologico della sua risoluzione, dando rilievo alla sua breve durata, non già alla natura del contratto di assunzione ed all’interesse funzionale che lo sorregge: seguendo questo itinerario, l’aspettativa di durata indeterminata prevarrebb e sugli effetti disciplinati dall’applicazione della tipologia contrattuale prevista dall’art. 2096 c od. civ. ed in tal senso non è ipotizzabile nella intenzione dei contraenti che il rapporto fosse considerato a tempo determinato prima dell’esperimento della prova , per l’ assorbente considerazione che, in caso di apposizione di un termine, esso scade naturaliter, mentre in caso di apposizione del patto di prova, il recesso per mancato superamento va dichiarato e dipende dalla volontà della parte.
L ‘assunzione con prova è , invece, un tipo legale assoggettato a una sua tipica disciplina, in ragione dell’elemento accessorio che non involge la natura del rapporto come pattuito, ma incide sulla recedibilità libera, temporanea e nei limiti dell’art. 10 L. n.604/1966, e si osserva che il ricorrente non censura la corretta applicazione della norma sul
prepensionamento ma la sussunzione del contratto in uscita (quello risolto) in un diverso tipo legale; tale prospettazione non trova riscontro nella sottesa finalità normativa -sulla inconciliabilità dello stato di bisogno che sorregge la pensione anticipata con il superamento della precarietà del rapporto attraverso l’accettazione d i un rapporto a tempo indeterminato – nel testo letterale l’intenzione delle parti è esplicitata nel contratto di assunzione – e nella rilevanza dell’esito della prova soltanto ai fini dell ‘ eventuale estinzione del rapporto, non già ai fini dell’inquadramento genetico del rapporto.
13. Infine, riguardo al prospettato rilievo di legittimità costituzionale dell’art. 1 co. 154 L. n.205/2017 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., come riportato nella memoria illustrativa, devesi rilevare che la norma ha carattere eccezionale, di limitata interpretazione estensiva della platea dei soggetti beneficiari del prepensionamento, sicché non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori che non hanno superato la prova acclusa ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, vertendosi in casi in cui la dedotta precarietà del lavoratore del settore editoria in crisi discende, nell’un caso , da una genetica scadenza del termine, che opera automaticamente alla sua maturazione e, nell’altro , dall ‘ adozione di un discrezionale provvedimento di recesso, quale avveramento di una condizione risolutiva della definitiva assunzione. E neppure si focalizza l’ipotizzato contrasto dell’art. 1 co . 154 L.n.205/2017 con l’art. 38 Cost. trattandosi di norma derogatoria al sistema ordinario pensionistico, dettata per il settore dell’editoria in crisi, che a sua volta prevede in via eccezionale l’ esclusione dal prepensionamento dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato, insuscettibile di applicazione estensiva per situazioni non identiche di precarietà.
In conclusione, il ricorso, che non fornisce dati utili per evidenziare i lamentati errores in judicando , peraltro insussistenti per tutte le ulteriori considerazioni dianzi svolte, è dunque inammissibile.
Alla soccombenza del ricorrente non fa seguito la condanna alle spese in ragione della dichiarazione esentativa ex art. 152 disp. att. c.p.c.; segue la determinazione sul doppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME