Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 421 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 421 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1662-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1906/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 4108/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 1662/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/11/2025
CC
1.- La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza appellata, ha condannato NOME COGNOME al pagamento in favore dell’appellante RAGIONE_SOCIALE della somma netta effettivamente percepita a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza rispetto al lordo liquidato di € 14.263, nonché dell’ulteriore somma netta erogata a titolo retributivo per le ultime sei mensilità rispetto al lordo eroga to di € 20.102,09 oltre accessori (a titolo di penale); ha rigettato l’appello incidentale condizionato e compensato per un terzo le spese del doppio grado di giudizio.
2.- La Corte d’appello, in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ha ritenuto, in primo luogo, la validità della clausola relativa al patto di non concorrenza stipulato tra le parti, per il periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e con efficacia su tutto il territorio nazionale, in relazione all’attività professionale svolta e con riferimento al settore RAGIONE_SOCIALE acque minerali.
Sul punto la Corte, richiamata la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 23418 del 2021), ha affermato che il patto di non concorrenza era limitato al solo il settore RAGIONE_SOCIALE acque minerali e non comprimeva l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore.
3.- Inoltre, secondo la Corte, non ricorreva l’ipotesi di un corrispettivo simbolico né sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed il patto di non concorrenza risultava adeguatamente limitato quanto all’oggetto, applicandosi esclusivamente al settore RAGIONE_SOCIALE acque minerali, all’ambito temporale di durata di tre anni ed all’ambito territoriale di applicazione che era il territorio nazionale, proporzionato alle dimensioni operativa dell’azienda RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; andava poi considerato il tipo di professionalità acquisita dal lavoratore durante il rapporto di lavoro e doveva escludersi l’eccessiva compressione RAGIONE_SOCIALE sue possibilità lavorative per effetto del patto di non concorrenza, posto che la professionalità dell’area manager, comparabile ad una sorta di direttore commerciale, non poteva essere identificata dal tipo di prodotto venduto e limitata esclusivamente allo stesso, potendo NOME utilizzare la professionalità maturata, basata sulla conoscenza RAGIONE_SOCIALE tecniche di vendita nell’ambito della grande distribuzione, sull’esperienza in tema di strategie di mercato e di gestione e promozione RAGIONE_SOCIALE reti di vendita, anche in settori diversi da quello RAGIONE_SOCIALE acque.
Il vincolo imposto dal patto non esercitava eccessiva compressione sulla competenza commerciale generale del NOME, ma era operativo nel solo ambito oggettivo della commercializzazione RAGIONE_SOCIALE acque minerali, restando libero l’esercizio RAGIONE_SOCIALE competenze commerciali-professionali del lavoratore in tutti gli innumerevoli altri settori di vendita. Anche il compenso pari al 10% della retribuzione mensile era congruo e perfettamente idoneo a compensare il sacrificio richiesto ed inoltre era stato regolarmente erogato per oltre due anni e mezzo.
4.- Ciò posto la Corte d’appello ha poi ritenuto provata la violazione del patto di non concorrenza e dunque l’esistenza dell’inadempimento contestato dalla società al RAGIONE_SOCIALE, poiché non era contestato che questo aveva iniziato a lavorare subito dopo le dimissioni per la RAGIONE_SOCIALE svolgendo attività identiche o similari a quelle svolte dalla società datrice di lavoro, con particolare riferimento al settore RAGIONE_SOCIALE acque minerali; non rilevava invece il fatto che egli si occupasse del settore RAGIONE_SOCIALE
acque rivolto all’infanzia o alle donne in gravidanza con vendita presso farmacie o farmacie.
Doveva quindi farsi della previsione contenuta nella clausola di cui all’art. 13 circa l’obbligo di corrispondere alla società a titolo di penale un importo pari alle somme già versate quale corrispettivo del patto, aumentato del valore della retribuzione percepita negli ultimi sei mesi antecedenti alla cessazione del rapporto.
5.- La Corte ha pure respinto la richiesta di riduzione della penale con riferimento all’art.1384 c.c. proposta dal COGNOME con l’appello incidentale condizionato, cioè subordinatamente all’eventuale valutazione favorevole della clausola di non concorrenza.
La Corte ha infine valutato che l’inadempimento del lavoratore era stato totale rispetto all’obbligazione assunta, essendo l’attività concorrenziale, inibita dal patto, iniziata praticamente dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto e risultando che la stessa si era protratta per un ampio periodo successivo.
6.- Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi di ricorso ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Il Colle gio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. posto che la Corte d’appello non aveva tenuto conto dell’assetto societario del datore di lavoro, dato che il patto di non concorrenza era stato stipulato nel 2009 con
la RAGIONE_SOCIALE il cui oggetto sociale era diverso e si era fusa nel 2012 per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE si occupava della distribuzione in campo nazionale ed estero di generi alimentari e bevande alcoliche e analcoliche, la stessa successivamente si fuse nella RAGIONE_SOCIALE Ebbene i limiti oggettivi del patto di cui si discute andavano valutati indagando sulla necessaria correlazione tra le attività vietate dal patto e tutela dell’interesse concorrenziale nel momento in cui il patto venne ideato.
La decisione ha tenuto conto “dell’oggetto operativo RAGIONE_SOCIALE società” con riferimento alla realtà ben più rilevante della RAGIONE_SOCIALE subentrata nel giudizio per fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE in cui a sua volta si era fusa la RAGIONE_SOCIALE ed era viziata perché ogni valutazione compiuta dalla Corte non si poneva in stretta correlazione col momento genetico dell’assunzione del patto in cui si definiva il sacrificio, dietro compenso, chiesto al lavoratore e pertanto, violava la disposizione normativa.
1.1.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza.
Anzitutto, come risulta dalla ricostruzione in fatto, non esiste alcun vizio di motivazione nella decisione di secondo grado che ha ampiamente e razionalmente giustificato le determinazioni assunte. Il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazion e ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
1.2. Inoltre non risulta dove le stesse questioni dedotte con le censure in oggetto sarebbero state sollevate in primo e secondo grado e si tratta perciò di un motivo inammissibile perché non è sostenuto dalla specificità RAGIONE_SOCIALE censure, posto che la sentenza impugnata non si è occupata di questi passaggi e non si evince dal ricorso il tempo, il modo e l’atto in cui le dette circostanze sarebbero state introdotte; per cui esiste anche un vizio di novità della censura sollevata in cassazione.
1.3. Neppure è chiaro dove era stato prodotto l’atto costitutivo trascritto in ricorso.
1.4. In ogni caso, il motivo è infondato perché il patto di non concorrenza era delimitato proprio al settore RAGIONE_SOCIALE acque minerali e prescindeva, quindi dalle successive evoluzioni societarie intervenute per incorporazione e fusione.
1.5. Il patto di non concorrenza faceva riferimento a tale specifico settore ed è su di esso che si è incentrata la valutazione della Corte d’appello di Napoli in merito alla estensione, alla validità ed alla efficacia del patto che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, erano contenute in limiti precisi, in relazione alle attività vietate, secondo quanto delimitato all’atto della stipulazione dell’obbligo.
Nè tale interpretazione si pone in contraddizione con la realtà aziendale dell’epoca, avendo comunque la Corte d’appello attribuito rilevanza all’oggetto ben delimitato del patto di non concorrenza; sicchè, in altri termini, sotto questo profilo, non ha alcun rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, che aveva stipulato il patto, fosse confluita nella RAGIONE_SOCIALE che a sua volta era stata incorporata nella RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Quanto alle prove dedotte e non ammesse esse non vengono neppure precisate, talché la censura appare inammissibile e generica.
2.- Con il secondo motivo, si deduce la violazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 2360 n. 4 c.p.c. (altro aspetto), posto che nessun compenso per quanto cospicuo potrebbe rendere valida la rinuncia a ogni possibilità di impiego; e per avere la Corte territoriale sovrapposto la questione della congruità del corrispettivo a quella della garanzia della spendibilità RAGIONE_SOCIALE competenze del lavoratore; od ancora a quello della durata del rapporto, posto che nel caso di specie l’oggetto del divieto abbracciava ogni possibile espressione di attività in qualunque modo connessa al settore merceologico RAGIONE_SOCIALE acque minerali, prescindendo, dalla RAGIONE_SOCIALE ed avuto riguardo solo alla RAGIONE_SOCIALE L’indicazione dell’oggetto inserito nel patto di cui si discute era eccessivamente esteso, imponendosi con esso un sacrificio eccessivo al lavoratore.
2.1. Il motivo è inammissibile perché deduce plurime e contraddittorie censure, alla stregua di una critica generale della sentenza e denuncia una serie di vizi senza alcuna specificità RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate (di fatto, di diritto, motivazionali, processuali e logici) come se quello in oggetto configurasse un terzo grado di giudizio; censure le quali impingono, comunque, nel merito degli accertamenti operati dal giudice di appello.
Il motivo mira comunque alla rivalutazione del merito perché intende effettuare un nuovo bilanciamento degli interessi operato dalla Corte di appello, accertando anche la validità e la congruità del patto e del rispetto dei limiti dettati dalla legge. Comu nque non c’è alcuna violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. posto che nessuna omessa valutazione di fatto decisivo discusso tra le parti risulta commessa dalla Corte, e neppure è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 360 n. 4 perché la motivazione esiste, ampia, logica e rispondente alle regole. Si deduce pure una violazione dell’articolo 1346 c.c. non citato nella rubrica ma solo
nel motivo. Ed inoltre un’ulteriore violazione dell’articolo 360, n. 4 come anomalia motivazionale riferita alla congruità del corrispettivo che è però insussistente avendo la Corte accertato la validità e congruità del corrispettivo in quanto determinato, adeguato e tale da compensare in misura proporzionale i limiti posti alla libertà del lavoratore di ricollocarsi sul mercato.
3.- Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 5.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 4.11.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME