Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9231-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 11/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 723/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in atti, giudicando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 23723/2021 della Corte di cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso incidentale ed i motivi di ricorso principale, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di COGNOME NOME intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a ricevere il corrispettivo per patto di non concorrenza, risolto unilateralmente dalla datrice di lavoro. La Corte d’appello ha affermato che dalla statuizione della Corte di cassazione n. 23723/2021 (che aveva affermato la nullità della clausola che prevedeva il recesso unilaterale dal patto di non concorrenza senza oneri del datore di lavoro) dovesse desumersi anzitutto la validità in sé del patto di non concorrenza, diversamente il Supremo collegio non avrebbe sancito l’illegittimità di una sua parte soltanto (ovvero della previsione della risoluzione unilaterale).
Per analoghe ragioni anche l’ulteriore argomento relativo al mutuo consenso di risoluzione doveva ritenersi assorbito e passato in giudicato. La Suprema Corte, infatti, aveva sancito l’illegittimità originaria dell’accordo , cristallizzando la valutazione al momento genetico. La Corte di appello ha invece respinto la domanda del lavoratore confermando la statuizione del primo giudice in relazione alla previsione, espressamente contemplata dall’accordo di non concorrenza, secondo cui condizione indispensabile per percepire il corrispettivo, per il periodo di 24 mesi successivo alla cessazione del rapporto, di scadenza trimestrale, era la presentazione entro 15 giorni prima della scadenza della documentazione utile alla verifica del rispetto del patto (fotocopia del libretto, ultima busta paga, ecc.), pena la mancata corresponsione dell’indennizzo.
Nel caso di specie era incontroverso che la lavoratrice avesse addotto le proprie pretese solo con nota del 4/9/2013 ovvero
due anni e quattro mesi dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, di talché al momento della trasmissione della documentazione utile il diritto ad ottenere i pagamenti trimestrali era irrimediabilmente perduto a causa del maturare del termine decadenziale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.- Col primo motivo, ex articolo 360 numero 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione nonché falsa applicazione degli articoli 1362 e ss., dell’articolo 2125 c.c., dell’articolo 2964 e ss. c.c. in ordine al diritto all’indennizzo pattuito nel patto di non concorrenza ed all’inesistenza di decadenza dal suddetto diritto. La Corte avrebbe errato ad affermare che l’aver addotto le proprie pretese solo con una nota del 4/9/2013 avrebbe comportato la maturazione di un termine di decadenza e che il diritto ad ottenere i pagamenti trimestrali era irrimediabilmente perduto.
Al contrario, nella clausola contrattuale si prevedeva soltanto che la produzione della documentazione utile alla verifica dello stato di non concorrenza fosse condizione indispensabile per percepire il corrispettivo e che la mancata presentazione di tale documentazione comportasse il mancato indennizzo.
Nella disposizione pattizia non esisteva alcun riferimento ad una qualsiasi perdita del diritto o decadenza per percepire l’indennizzo da parte del lavoratore non in concorrenza; condizionare l’esigibilità e la materiale corresponsione di somme
spettanti all’assolvimento del particolare obbligo modale, concernente la produzione di documenti, era una situazione giuridica ben differente dal decretare una decadenza dal diritto. 1.1.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va innanzitutto posta attenzione al fatto che il compenso per il patto di non concorrenza di cui si discorre (pari ad uno stipendio mensile netto) era limitato dalla clausola negoziale al periodo di due anni dalla data della cessazione del rapporto; e che secondo la stessa pattuizione tale compenso dovesse essere erogato alla fine di ogni trimestre, partendo dal trimestre successivo alla data di cessazione; sempre che il lavoratore avesse prodotto adeguata documentazione utile alla verifica del rispetto del patto, entro quindici giorni prima.
Nel caso di specie, essendo il rapporto cessato il 30 aprile del 2011, il ricorrente aveva maturato il suo primo trimestre di pagamento del patto di non concorrenza nel luglio del 2011. Come condizione indispensabile per percepire il corrispettivo il lavoratore doveva presentare quindi, 15 giorni prima del pagamento, e perciò a giugno del 2011, una documentazione che consentisse di verificare il rispetto del patto di non concorrenza; la mancata presentazione della documentazione indispensabile avrebbe comportato il mancato indennizzo per ciascun periodo di tre mesi; e così andando avanti fino alla scadenza dei due anni.
Quella appena descritta è l’unica interpretazione logica e di buona fede che consenta di rispettare anche la lettera della clausola negoziale. La ricorrente prescinde invece completamente da questa interpretazione complessiva della clausola contrattuale che prevede: anzitutto, che il periodo di indennizzo sia quello dei due anni successivi alla cessazione del rapporto; che l’indennizzo maturi trimestre per trimestre, dentro questo periodo di due anni; e che condizione
indispensabile per il pagamento sia la presentazione, 15 giorni prima della scadenza di ogni singolo trimestre, della documentazione comprovante il rispetto del patto di non concorrenza; stabilendo altresì che la mancata presentazione della documentazione 15 giorni prima del trimestre maturato ‘ comporterà il mancato pagamento ‘.
E’ quindi evidente che dopo 24 mesi, se il lavoratore non ha comprovato nulla, ha consumato per intero, trimestre per trimestre, il diritto al pagamento del compenso per patto di non concorrenza. E che perciò dopo 24 mesi non sia rimasto nulla da percepire per intervenuta decadenza.
Il ricorrente sostiene invece che dopo i 24 mesi previsti dal patto, egli potesse iniziare a comprovare, ex novo, di aver diritto al compenso per mancata concorrenza e che la presentazione entro i 15 giorni prima del pagamento non sarebbe indispensabile, ma costituirebbe una mera facoltà opzionale, un onere appunto, a carico del lavoratore allo scopo di ricevere prima o dopo il corrispettivo.
Ma è evidente che così facendo viene stravolto l’assetto degli interessi delineato dalla clausola negoziale con cui le parti hanno voluto legare il pagamento del corrispettivo per patto di non concorrenza al rispetto di precisi riferimenti temporali (due anni, tre mesi, quindici giorni) la cui violazione porta a configurare, senza dubbio alcuno, una disciplina decadenziale; la quale oltreché legale può essere convenzionale, e desumersi anche in via interpretativa dalla funzione del termine stesso. E’ regola generale infatti che per poter affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla
mancata osservanza di esso derivi la perdita del diritto (in questo senso Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 1995, n. 9764).
In questo caso la natura decadenziale del termine di due anni si desume dalla struttura della clausola contrattuale che prevede come condizione indispensabile per percepire il corrispettivo trimestrale la presentazione di documentazione entro 15 giorni prima dei singoli periodi cui va riferito il corrispettivo nel termine massimo di due anni dalla fine del rapporto. Se fosse possibile farlo anche dopo è ovvio che quella condizione temporale non potrebbe ritenersi più indispensabile, come dice la pattuizione intervenuta tra le parti.
Del resto, la previsione deve essere interpretata nel senso che la mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto a ricevere l’indennizzo e non semplicemente del diritto a riceverlo tempestivamente, altrimenti la dizione non avrebbe senso alcuno essendo ovvio che, senza i documenti necessari, il pagamento non potrebbe mai avvenire.
Poiché è principio ermeneutico che ogni clausola deve essere interpretata secondo il significato che le consente di avere un senso nell’ambito della regolazione voluta dalle parti di un determinato contratto, se ne evince che, in quel contesto, il significato era quello di introdurre una decadenza contrattuale, trimestre per trimestre, per cui, in caso di mancata presentazione, restavano fermi i pagamenti già effettuati ma la lavoratrice decadeva dal diritto a vedersi riconoscere altri successivi emolumenti.
Nemmeno possono rilevare in contrario le pronunce richiamate in ricorso (Cass. nn. 10536 e 10535 del 2020) che, senza operare alcuna valutazione della clausola negoziale, si sono
limitate a condividere una contraria tesi di merito ed ad indicare alcuni precedenti di legittimità non pertinenti.
2.- Col secondo motivo si sostiene, ex articolo 360 numero 3 c.p.c., la violazione nonché l’omessa e/o falsa applicazione dell’articolo 2965 c.c., degli articoli 1362 seguenti c.c., nonché dell’articolo 1341 c.c. sul punto della presunta presenza della clausola di decadenza dal diritto di ricevere l’indennizzo da patto di non concorrenza, per omessa o falsa interpretazione circa la presenza di un termine che rende eccessivamente difficile ovvero impossibile l’esercizio del diritto previsto a favore di una parte; nonché per omessa o falsa interpretazione circa la presenza di una clausola non specificamente trattata dalle parti; mancata dichiarazione di nullità in parte qua.
La Corte d’appello erroneamente ha affermato e riconosciuto da un lato la presentazione da parte di COGNOME dei documenti necessari ad attestare lo stato di non concorrenza, ma al tempo stesso aveva asserito apoditticamente che detta presentazione sarebbe stata tardiva. La clausola del contratto che introduce un termine di decadenza per l’esercizio dei diritti patrimoniali del prestatore di lavoro doveva essere sottoposto a uno scrupoloso vaglio di legittimità ai sensi dell’articolo 2965 c.c. sotto il profilo della congruità del termine che non deve essere tale da rendere eccessivamente difficile l’ esercizio del diritto. Volendo assecondare solo per un momento la tesi della Corte di appello in ordine alla presunta esistenza di un termine decadenza, l’unico termine convenzionalmente presente sarebbe stato quello relativo alla presentazione dei documenti comprovanti lo stato di non concorrenza 15 giorni prima della scadenza trimestrale di pagamento. Si tratterebbe altrimenti di una probatio diabolica perché non esisterebbero i mezzi per provare. La clausola di decadenza non era stata neanche sottoscritta espressamente, in violazione dell’articolo 1341 c.c.
2.1- Il secondo motivo è inammissibile perché deduce, in modo confuso, una serie eterogenea di censure su questioni peraltro nuove di cui non parla neppure la sentenza impugnata; onde, per impedire la statuizione di inammissibilità per novità della questione, costituiva pure onere della ricorrente indicare l’avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto.
Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale si sostiene la violazione nonché la falsa applicazione dell’articolo 1419, 1 comma c.c. e dell’articolo 324 c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. poiché l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto, in via subordinata, domanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento della nullità dell’intero patto di non concorrenza di cui causa, nel caso in cui fosse stata accertata la nullità della clausola di recesso apposto al patto di non concorrenza.
3.1. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato perché non esiste la nullità dell’intero patto di non concorrenza, mentre esiste la nullità parziale della clausola di recesso unilaterale in capo al datore di lavoro. D’altra parte questo presupposto, secondo la stessa Corte d’appello, costituiva motivo di un giudicato che non era stato correttamente impugnato dall’RAGIONE_SOCIALE , la quale si era limitata a dedurre la violazione del 1419 c.c. e dell’articolo 324 c.p.c.
La Corte di Cassazione del resto aveva sancito la nullità dell’unica clausola affermando che ‘la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del
datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative’.
Pertanto, premesso che l’obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall’inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del 2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del 2018).
4.- Col secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione nonché la falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. per avere il giudice d’appello affermato che sul punto si fosse formato un giudicato interno in relazione al mutuo consenso, poiché la ricorrente era stata liberata dal patto di non concorrenza e tale atto non era stato impugnato dalla stessa che aveva atteso nove mesi prima di sollevare una contestazione in proposito.
4.1. Il motivo non può accogliersi per difetto di rilevanza e specificità e perché non si confronta con la ratio decidendi contenuta sul punto nella gravata sentenza. La Corte ha infatti affermato che la nullità originaria del patto, nella parte in cui prevedeva il recesso unilaterale e senza oneri per il datore, assorbiva logicamente, con l’autorità del giudicato già intervenuto, ogni questione relativa al successivo mutuo consenso di risoluzione.
Si tratta di una autonoma ratio decidendi che non viene scalfita dalle censure sollevate col secondo motivo di ricorso incidentale che va quindi dichiarato inammissibile.
5.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere entrambi rigettati, con compensazione delle spese processuali in ragione dell’esito del giudizio.
6.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio 12.6.2024