Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10339 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15390/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 218/2023 depositata il 19/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, coinvolto nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d’Appello di Firenze avente ad oggetto l’incidente di esecuzione relativo alla richiesta di rescissione del giudicato di una sentenza penale di condanna, ex art.629 bis c.p.c. -come emerge dal ricorso proposto-, aveva formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dichiarata inammissibile dalla Corte di merito.
Proposta opposizione ex art.99 DPR n.115/2002 con coinvolgimento sia del RAGIONE_SOCIALE che del RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO Delegato presso la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato il provvedimento impugnato sulla base di motivazione così sintetizzata: -il RAGIONE_SOCIALE, pur chiamato in causa, non è parte nel giudizio che prevede come contraddittore necessario il solo RAGIONE_SOCIALE; -nel merito, il richiedente non ha reso rituale dichiarazione ex art.79 DPR n.115/2002, perché ha affermato che avrebbe comunicato le variazioni di reddito rilevanti al fini del beneficio mentre la norma prevede che siano comunicate tutte le variazioni, a prescindere dal fatto che rilevino o no nella determinazione in concreto del reddito; -è stato erroneamente indicato come anno di riferimento del reddito comunicato il 2022, mentre l’anno da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere non il 2021 (come il ricorrente prospetta lamentando di aver commesso sul punto un errore materiale) ma il 2020; NOME deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sia a favore del RAGIONE_SOCIALE, sia a favore del RAGIONE_SOCIALE.
NOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione ‘ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla discussione orale ex art.370 c.p.c.’.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei
compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha respinto l’opposizione proposta avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile la concessione di detto beneficio. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALEe sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025