Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32219 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27706/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in TARANTO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TARANTO;
– intimata – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI TARANTO n. 2467/2021 depositata il 19/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
il Tribunale di Taranto confermava l’inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato di NOME COGNOME in relazione ad un procedimento penale;
l ‘ordinanza di inammissibilità veniva impugnata per la cassazione ex art. 111 Cost. da NOME COGNOME affidando il ricorso ad un unico motivo;
a séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente chiedeva la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ., previa assegnazione ad una sezione penale;
CONSIDERATO CHE:
si discute di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale, e che pertanto occorre trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale (cfr. tra le varie Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 31083 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6840 del 2011).
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024.