Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18891/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE – intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Firenze n. 496 del 9/3/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–AVV_NOTAIO ha chiesto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis , comma 2, c.p.c. – la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Firenze n. 496 del 9 marzo 2023; il ricorso era stato oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua ritenuta inammissibilità.
-dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti di causa emerge che l ‘ AVV_NOTAIO impugnò con appello la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa domanda dalla stessa avanzata in primo grado in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ assoluta incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ atto introduttivo.
-per analoghe motivazioni il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione e confermava la sentenza impugnata;
-esperito dall ‘ AVV_NOTAIO ex art. 86 c.p.c. – ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all ‘ art. 380bis , comma 1, c.p.c., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso, il difetto, in capo alla ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa qualità di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
-nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE depositava un atto di costituzione, dando atto di non aver presentato tempestivo controricorso;
–NOME COGNOME formulava istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l ‘ odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ 11/11/2025, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione, perché il ricorso è inammissibile;
-l ‘ AVV_NOTAIO, infatti, riconosce di non risultare «cassazionista dall ‘ albo», ma invoca l ‘ art. 24, comma 1, Cost., che – a suo dire, in base ad una lettura condotta alla stregua RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALE ‘ Assemblea costituente – contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto «limitazioni possibili da parte RAGIONE_SOCIALEa legge», quanto il «bisogno di interventi legislativi per attuarsi»;
-l ‘ inconsistenza RAGIONE_SOCIALE argomenti svolti dalla ricorrente impone di decidere conformemente alla proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere inviolabile del diritto di azione; ciò alla stregua del principio – già richiamato nella suddetta proposta – secondo cui è «inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell ‘ apposito albo munito di procura speciale, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile» (Cass., Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass., Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01);
-difatti, il codice di rito impone, innanzi a questa Corte, la rappresentanza e difesa di avvocato iscritto al suddetto albo speciale RAGIONE_SOCIALE abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 66, comma 3, R.D. n. 37 del 1934);
-proprio con riferimento ad altri ricorsi esperiti dalla medesima AVV_NOTAIO – la quale, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori – si è statuito che «si tratta di un requisito previsto dal legislatore nel conformare il corretto esercizio del diritto di difesa tecnica nel grado di legittimità cui si giunga all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ esperimento RAGIONE_SOCIALE fasi di merito del giudizio ordinario: l ‘ accesso alla giustizia non è dunque precluso né irragionevolmente ostacolato come ipotizza la ricorrente sollecitando una questione di costituzionalità … manifestamente priva di fondatezza, atteso che non ne risulta alcun impedimento ingiustificatamente oneroso così come non lo è
per i soggetti che non svolgono la professione forense» (così, autorevolmente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 30777 del 2/12/2024);
-in conclusione, come già statuito anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14629 del 25/05/2023 (e pure da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9367 del 08/04/2024), «L ‘avvocato COGNOME COGNOME, per quanto emerge dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE albi tenuti dal RAGIONE_SOCIALE, nonché dal RAGIONE_SOCIALE, non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 86 c.p.c., davanti a questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547749-01; Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002, Rv. 556504-01; Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 62459401)»;
-nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità in mancanza di controricorso di RAGIONE_SOCIALE, tale non potendo definirsi, in difetto dei requisiti di legge, l ‘ atto dalla medesima depositato;
-occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 96 c.p.c., nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, anche in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 c.p.c., di un professionista iscritto nell ‘ albo speciale;
-infine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l ‘ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la ricorrente a pagare alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende la somma di Euro 5.000,00;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 11 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)