Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21507 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
su istanza iscritta al n. 4080/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
per la correzione di errore materiale RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1714/2024 depositata il 28/11/2023 resa nel giudizio r.g. n. 20194/2020 su ricorso proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Con l’ istanza sopra indicata, illustrata anche da memoria, la difesa di NOME COGNOME evidenzia che con l’o rdinanza indicata in
epigrafe recante n. 28111/2023 (num. racc. gen. 1714/2024), pubblicata il 16.1.2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
NOME NOME, in relazione al suddetto procedimento, era stato ammesso al Patrocinio a Spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del RAGIONE_SOCIALE Prot. 02537/2020 del 22 luglio 2020 depositata unitamente al controricorso.
Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore presente nell’ordinanza poiché la condanna a carico del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore di COGNOME NOME, andava pronunciata a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato.
In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge “condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge … ” dovrebbe essere corretto con le parole condanna il ricorrente a rifondere a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ‘ .
RITENUTO CHE
L’istanza offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali.
Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico RAGIONE_SOCIALEa parte
soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato»; la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, RAGIONE_SOCIALEo stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, è correggibile a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio.
Di conseguenza l ‘istanza va accolta, e la parte motiva (pag. 6 penultimo rigo) nonchè il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r.g. n. 20194 del 2020 vanno corretti mediante la sostituzione, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEe parole ‘in favore del controricorrente’ e ‘al controricorrente’ con le parole «in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato» e ‘ allo Stato ‘.
Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
P. Q. M.
La Corte dispone che la motivazione (pag. 6 penultimo rigo) e il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r. g. n. 20194 del 2020 sia corretto mediante la sostituzione, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEe parole ‘in favore del controricorrente’ e ‘al controricorrente’ con le parole «in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato» e ‘ allo Stato ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda