Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5087 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5087 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9025/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 48/2024 del 26 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di Cosenza opposizione contro un avviso di accertamento esecutivo del Comune di
Belvedere Marittimo e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al beneficio RAGIONE_SOCIALE‘assistenza tecnica gratuita.
La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.
In seguito ad opposizione, il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 48/2024, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002.
Afferma l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza perché avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza in questione, la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al beneficio in questione.
Sostiene che, invece, detto reddito avrebbe dovuto essere indicato ‘in positivo’; per l’esattezza avrebbero dovuto essere menzionati, specificamente e dettagliatamente, tutti i redditi percepiti e goduti nell’anno di riferimento dall’istante e dagli eventu ali singoli componenti del nucleo familiare, con precisazione RAGIONE_SOCIALEa loro natura.
La censura è infondata.
Oggetto del contendere è la circostanza che il controricorrente abbia indicato un reddito complessivo valutabile pari a € 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa P.A., invece, egli avrebbe dovuto riportare la natura di tutti i singoli redditi conseguiti e rientranti nel totale comunicato.
In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che ‘
Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che :
‘
articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito previste per
art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000 (richiamato dal citato art. 79), il quale fa riferimento, in termini generali, alla ‘
Se ne ricava che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d’ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all’eventuale incompletezza di quanto comunicato.
Nella specie, il controricorrente aveva riportato di avere un reddito complessivo valutabile ‘pari ad euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare’ (questo dato emerge dalla sentenza impugnata).
Egli, quindi, aveva, almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione (e fatta sempre salva la ricorrenza dei presupposti per un’eventuale revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione ).
Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:
«L’art. 7 6 del d.P.R. n. 115 del 2002
«L’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000,
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. ammessa al beneficio RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%%, da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa II Sezione Civile, il 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME