Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12506 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12506 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6094/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ORVIETO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in GALATINA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 28/2024 depositata il 16/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME propone ricorso, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c., per la correzione del decreto n.21121 del 29 luglio 2024, emesso da questa Corte ai sensi dell’art.380 bis, c.p.c., di estinzione del procedimento inscritto al n.6094 del Ruolo Generale per l’anno 2024, per mancata richiesta di decisione da parte di NOME COGNOMEricorrente in quel procedimentoentro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata. In particolare la COGNOME ricordato di avere depositato nel suddetto procedimento n.6096/2024 copia dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed evidenziato che il competente ordine degli avvocati di Perugia aveva accolto l’istanza con provvedimento in data 27 maggio 2024, comunicato alla Corte di Cassazione, chiede che, nel dispositivo del decreto, siano aggiunte, dopo le parole ‘… come per legge’, le parole ‘ disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato’;
NOME COGNOME è rimasto intimato;
ritenuto che:
1.il ricorso è fondato.
Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n.5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art. 133 del d.P.R. n.115 del 2002 prevede che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, esso è correggibile a norma dell’art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
U., 0 7/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio.
Nel decreto di estinzione n.21121/2024 Racc. Gen. di questa Corte, per una mera svista, è stata invece disposta la liquidazione delle spese direttamente in favore della parte controricorrente.
Di conseguenza il ricorso va accolto e il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 21121/2024 pubblicato in data 27 luglio 2024 nel procedimento n. 6094/2024 deve essere corretto mediante l’aggiunta, dopo le parole ‘… come per legge’, delle parole ‘disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell’erario , essendo stata la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato’;
per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 e, da ultimo, S.U. n. 29432/24).
P.Q.M.
la Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione emesso da questa Corte con il numero di raccolta generale 21121/2024 pubblicato in data 29 luglio 2025 nel procedimento n. 6094/2024 deve essere corretto mediante aggiunta, dopo le ‘… come per legge’, delle parole ‘con pagamento in favore dell’Erario, essendo stata la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato’.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2025.