Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5126 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 13922/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 99/2024 del 18 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.
NOME COGNOME ha presentato opposizione.
Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 99/2024, ha accolto il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
Il difensore del controricorrente ha depositato, il 7 gennaio 2026, certificato di morte del suo assistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALEa interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c. sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso (come nella specie), la morte RAGIONE_SOCIALE ‘ intimato non produce l ‘ interruzione del processo (Cass., Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015).
Con un unico motivo la P.A. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice del merito non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, dei codici fiscali dei familiari del richiedente, elemento la cui specificazione sarebbe stata imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002.
La censura è fondata.
La RAGIONE_SOCIALE sostiene che il controricorrente non avrebbe indicato, nella sua istanza di ammissione, il codice fiscale RAGIONE_SOCIALEa moglie, familiare titolare di un
reddito specificamente menzionato e si duole del fatto che, nonostante la circostanza fosse stata allegata, il Tribunale di Cosenza non l ‘ abbia valutata.
In primo luogo, si osserva che l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che ‘
Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che :
‘
articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito previste per
dei membri del nucleo familiare del richiedente, alla quale è ricondotta specificamente la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità.
Infatti, Cass., pen., Sez. 4, n. 7973 RAGIONE_SOCIALE‘ 11 febbraio 2021, ha chiarito che, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo RAGIONE_SOCIALEa stessa (nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 5314 del 22 novembre 2016, dep. 2017; Cass., Sez. 4, n. 45 del 20 settembre 2007, dep. 2008; Cass., Sez. 4, n. 23591 del 4 marzo 2004).
In particolare, a tutto in tesi concedere, si osserva che dalla documentazione in atti che , non solo l’istanza non era corredata dai codici fiscali dei membri del nucleo familiare del controricorrente, ma che lo stesso non ne aveva indicato nemmeno data e luogo di nascita, così impendendo l’estrapolazione di detti codici sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni già contenute in tale istanza.
Il giudice del merito non risulta, in effetti, avere tenuto conto di questo fatto e, quindi, la censura va accolta.
Il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
«In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza
accoglie il ricorso;
cassa
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa II Sezione Civile, il 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME