Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9883/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 19904/2023 depositata il 28.4.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con istanza del 3.4.2023, NOME domandava al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai fini dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2023, emesso dal Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso depositato dal Condominio di Roma INDIRIZZOINDIRIZZO
Con successiva istanza giudiziale ex art. 126, comma 3° del D.P.R. n.115/2002, stante la declaratoria di inammissibilità della precedente istanza, la Marin chiedeva l’ammissione al beneficio al giudice dell’opposizione.
Il Giudice adito, con ordinanza n. 2220/2023, rigettava l’istanza, ritenendo inattendibile il reddito dichiarato dalla opponente, atteso che la stessa presumibilmente provvedeva alle spese di gestione dell’appartamento, del quale era comproprietaria nella misura del 50%, sito nel Condominio di Roma INDIRIZZO
Avverso tale ordinanza NOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un unico motivo, ed il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. e NOME ha presentato tempestiva istanza di decisione, a seguito della quale é stata fissata udienza in camera di consiglio, e la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un’unica doglianza, articolata in rubrica in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 96 (anche per l’omessa attivazione dei controlli di cui all’art. 96, comma 2°) e 98 del D.P.R. n. 115/2002. Nell’illustrazione del motivo la Marin si duole che il
Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe erroneamente rigettato l’istanza di ammissione al beneficio, sulla scorta di una superficiale valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione dei redditi dell’istante, omettendo di esercitare i poteri di cui agli artt. 76 e 79 T.U.S.G., mediante richiesta di ulteriore documentazione, ovvero quelli di cui all’art. 96, comma 2° del medesimo testo unico, consistenti nella trasmissione dell’istanza e dell’autodichiarazione alla Guardia di Finanza per l’espletamento delle opportune verifiche. Adduce poi la ricorrente, che non solo doveva essere attribuita efficacia probatoria alla dichiarazione dei redditi presentata senza entrare nel merito della questione dei redditi effettivi della Marin, eventualmente verificabili ex post (in tal senso sono state richiamate Cass. pen. 24.1.2023 n. 4953; Cass. pen. n.10512/2021 e Cass. pen. n.4719/2017), ma l’argomentazione presuntiva addotta dal Giudice a sostegno del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era apodittica e fallace, traducendosi in una motivazione apparente, atteso che il procedimento nell’ambito del quale la Marin domandava tale ammissione, aveva ad oggetto proprio il mancato pagamento da anni da parte sua delle spese di gestione dell’immobile in comproprietà nel quale la stessa abitava.
Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del 10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliere relatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. a fare parte del collegio giudicante a seguito della proposizione dell’opposizione contro tale proposta, e ad essa si rinvia per l’illustrazione delle ragioni giustificative.
Con l’unico motivo del ricorso, ancorché riferito nella rubrica alle violazioni degli articoli 76, 79, 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., in realtà nel corpo della motivazione si lamenta che il Tribunale di Roma abbia respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
della ricorrente riproposta ex art. 126 comma 3 del D.P.R. n.115/2002, ritenendo il reddito dichiarato di € 3.114,00 inverosimile, sulla base di un ragionamento presuntivo di superamento dei limiti reddituali di legge, fondato solo sulla comproprietà da parte di NOME dell’appartamento di residenza in Roma, INDIRIZZO, palazzina B, INDIRIZZO, e sul fatto che la stessa oltre che alle sue più elementari esigenze di vita dovesse provvedere agli oneri, alle utenze ed alle spese di manutenzione dell’immobile, non tenendo conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il quale si era chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si riferiva proprio al mancato pagamento negli ultimi tre anni, da parte della Marin, degli oneri condominiali e delle spese per lavori condominiali, e fornendo così una motivazione illogica, apodittica e meramente apparente.
Il suddetto motivo, inteso come doglianza di motivazione apparente, fornita in violazione dei principi che regolano l’acquisizione della prova presuntiva, stabiliti dall’art. 2729 cod. civ., è fondato e merita accoglimento.
Va anzitutto precisato che la fondatezza dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sotto il profilo del mancato superamento dei limiti reddituali emergente dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’interessato per la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, può anche essere valutata con ricorso alla prova indiziaria (vedi sull’ammissibilità della prova indiziaria del superamento del limite reddituale Cass. ord. 19.7.2023 n. 21096; Cass. 31.7.2018 n. 36787; Cass. 17.6.2014 n.30499; Cass. 20.11.2012 n. 9703), qualora si riscontrino i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall’art. 2729 cod. civ. in materia civile, e dall’art. 192 c.p.p. in materia penale, ma tali indizi per assurgere a prova dei fatti ignoti (il superamento del limite reddituale in contrasto con la ultima
dichiarazione dei redditi che doveva essere presentata prima dell’istanza), devono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato dev’essere apprezzato senza ricorso ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative (Cass. 11.4.2007 n. 25044).
Nel caso in esame, in cui non si richiede impropriamente in questa sede un nuovo accertamento di fatto, incompatibile col giudizio di legittimità, né l’omessa considerazione di un fatto storico ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ma si censura nella sostanza ex art. 360 n. 4) c.p.c. la motivazione apparente che è stata resa facendo derivare, da indizi totalmente privi dei requisiti della gravità e della concordanza, la prova presuntiva del fatto ignoto del superamento del limite reddituale di legge, in contrasto con la dichiarazione dei redditi prodotta avente efficacia probatoria in fase di ammissione, e senza neppure attivare preventivamente la verifica reddituale della Guardia di Finanza ex art. 96 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002, la motivazione resa dal provvedimento impugnato è frutto di una valutazione apodittica, perché non individua elementi indiziari, che considerati singolarmente e nella loro interazione, siano in grado di assurgere a prova del fatto del superamento del limite reddituale.
La comproprietà per ½ di un appartamento destinato a residenza dello stesso soggetto richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è di per sé indicativa della disponibilità di entrate connesse alla titolarità dell’immobile, essendo a tal fine necessario che l’immobile sia in tutto, o in parte reso fruttifero attribuendone, d’intesa col comproprietario, il godimento a soggetti terzi, il che però in genere non avviene se l’immobile è abitato dal comproprietario medesimo, come di norma desumibile dal dato indicato della residenza ivi stabilita dal comproprietario.
La circostanza che il comproprietario di un immobile debba di regola farsi carico degli oneri relativi alle utenze ed alle spese di
manutenzione dell’immobile, non può essere considerata univocamente indicativa della disponibilità da parte del comproprietario dei mezzi economici necessari a far fronte a quegli oneri, in particolare quando, come nel caso in esame, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata presentata per proporre opposizione al decreto ingiuntivo chiesto a carico dell’istante per il mancato pagamento negli ultimi tre anni per oltre € 13.000,00 proprio degli oneri condominiali e delle spese per lavori condominiali gravanti sull’immobile in comproprietà, e risulti quindi palesemente contraddetta ed esclusa l’inferenza presuntiva che dalla semplice comproprietà si vorrebbe ricavare.
L’unico elemento indiziario residuo, considerato dal provvedimento impugnato, è quello della necessità della Marin di sopperire alle sue più elementari esigenze di vita, ma tale elemento, di per sé, ed anche in una valutazione complessiva con la comproprietà dell’immobile di residenza, non è indicativo del superamento del limite reddituale di legge, perché se così fosse tutti i soggetti richiedenti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché titolari di redditi dichiarati largamente inferiori al limite di legge, dovrebbero vedersi negata l’ammissione al suddetto patrocinio, ponendosi per tutti l’esigenza di far fronte alle proprie più elementari esigenze di vita, tra l’altro sempre più spesso soddisfatte con l’ausilio di interventi di pubblica e privata assistenza.
In definitiva, quindi, la motivazione presuntiva fornita dall’impugnato provvedimento al fine di ritenere provato, in contrasto con la dichiarazione dei redditi presentata dalla Marin, il superamento del limite reddituale di legge per fruire del patrocinio a spese dello Stato, è del tutto apodittica, illogica ed inidonea a spiegare le effettive ragioni della sussistenza di quel ritenuto superamento.
Il Tribunale di Roma, in diversa composizione, quale giudice di