Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9883/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende,
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende,
-controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 19904/2023 depositata il 28.4.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con istanza del 3.4.2023, NOME COGNOME domandava al RAGIONE_SOCIALE di essere ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2023, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in accoglimento del ricorso depositato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
Con successiva istanza giudiziale ex art. 126, comma 3° del D.P.R. n.115/2002, stante la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa precedente istanza, la COGNOME chiedeva l’ammissione al beneficio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
Il Giudice adito, con ordinanza n. 2220/2023, rigettava l’istanza, ritenendo inattendibile il reddito dichiarato dalla opponente, atteso che la stessa presumibilmente provvedeva alle spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘appartamento, del quale era comproprietaria nella misura del 50%, sito nel RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un unico motivo, ed il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha resistito con controricorso.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. e NOME COGNOME ha presentato tempestiva istanza di decisione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale é stata fissata udienza in camera di consiglio, e la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con un’unica doglianza, articolata in rubrica in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 76, 79, 96 (anche per l’omessa attivazione dei controlli di cui all’art. 96, comma 2°) e 98 del D.P.R. n. 115/2002. Nell’illustrazione del motivo la NOME si duole che il
Giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe erroneamente rigettato l’istanza di ammissione al beneficio, sulla scorta di una superficiale valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE‘istante, omettendo di esercitare i poteri di cui agli artt. 76 e 79 T.U.S.G., mediante richiesta di ulteriore documentazione, ovvero quelli di cui all’art. 96, comma 2° del medesimo testo unico, consistenti nella trasmissione RAGIONE_SOCIALE‘istanza e RAGIONE_SOCIALE‘autodichiarazione alla Guardia di Finanza per l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe opportune verifiche. Adduce poi la ricorrente, che non solo doveva essere attribuita efficacia probatoria alla dichiarazione dei redditi presentata senza entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione dei redditi effettivi RAGIONE_SOCIALEa NOME, eventualmente verificabili ex post (in tal senso sono state richiamate Cass. pen. 24.1.2023 n. 4953; Cass. pen. n.10512/2021 e Cass. pen. n.4719/2017), ma l’argomentazione presuntiva addotta dal Giudice a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato era apodittica e fallace, traducendosi in una motivazione apparente, atteso che il procedimento nell’ambito del quale la NOME domandava tale ammissione, aveva ad oggetto proprio il mancato pagamento da anni da parte sua RAGIONE_SOCIALEe spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘immobile in comproprietà nel quale la stessa abitava.
Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del 10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliere relatore RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. a fare parte del collegio giudicante a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione contro tale proposta, e ad essa si rinvia per l’illustrazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giustificative.
Con l’unico motivo del ricorso, ancorché riferito nella rubrica alle violazioni RAGIONE_SOCIALE articoli 76, 79, 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., in realtà nel corpo RAGIONE_SOCIALEa motivazione si lamenta che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE abbia respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
RAGIONE_SOCIALEa ricorrente riproposta ex art. 126 comma 3 del D.P.R. n.115/2002, ritenendo il reddito dichiarato di € 3.114,00 inverosimile, sulla base di un ragionamento presuntivo di superamento dei limiti reddituali di legge, fondato solo sulla comproprietà da parte di NOME RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di residenza in INDIRIZZO, INDIRIZZO, e sul fatto che la stessa oltre che alle sue più elementari esigenze di vita dovesse provvedere agli oneri, alle utenze ed alle spese di manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, non tenendo conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il quale si era chiesta l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, si riferiva proprio al mancato pagamento negli ultimi tre anni, da parte RAGIONE_SOCIALEa NOME, RAGIONE_SOCIALE oneri condominiali e RAGIONE_SOCIALEe spese per lavori condominiali, e fornendo così una motivazione illogica, apodittica e meramente apparente.
Il suddetto motivo, inteso come doglianza di motivazione apparente, fornita in violazione dei principi che regolano l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa prova presuntiva, stabiliti dall’art. 2729 cod. civ., è fondato e merita accoglimento.
Va anzitutto precisato che la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sotto il profilo del mancato superamento dei limiti reddituali emergente dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’interessato per la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate, può anche essere valutata con ricorso alla prova indiziaria (vedi sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria del superamento del limite reddituale Cass. ord. 19.7.2023 n. 21096; Cass. 31.7.2018 n. 36787; Cass. 17.6.2014 n.30499; Cass. 20.11.2012 n. 9703), qualora si riscontrino i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall’art. 2729 cod. civ. in materia civile, e dall’art. 192 c.p.p. in materia penale, ma tali indizi per assurgere a prova dei fatti ignoti (il superamento del limite reddituale in contrasto con la ultima
dichiarazione dei redditi che doveva essere presentata prima RAGIONE_SOCIALE‘istanza), devono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato dev’essere apprezzato senza ricorso ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative (Cass. 11.4.2007 n. 25044).
Nel caso in esame, in cui non si richiede impropriamente in questa sede un nuovo accertamento di fatto, incompatibile col giudizio di legittimità, né l’omessa considerazione di un fatto storico ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ma si censura nella sostanza ex art. 360 n. 4) c.p.c. la motivazione apparente che è stata resa facendo derivare, da indizi totalmente privi dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa gravità e RAGIONE_SOCIALEa concordanza, la prova presuntiva del fatto ignoto del superamento del limite reddituale di legge, in contrasto con la dichiarazione dei redditi prodotta avente efficacia probatoria in fase di ammissione, e senza neppure attivare preventivamente la verifica reddituale RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza ex art. 96 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002, la motivazione resa dal provvedimento impugnato è frutto di una valutazione apodittica, perché non individua elementi indiziari, che considerati singolarmente e nella loro interazione, siano in grado di assurgere a prova del fatto del superamento del limite reddituale.
La comproprietà per ½ di un appartamento destinato a residenza RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto richiedente l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, non è di per sé indicativa RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di entrate connesse alla titolarità RAGIONE_SOCIALE‘immobile, essendo a tal fine necessario che l’immobile sia in tutto, o in parte reso fruttifero attribuendone, d’intesa col comproprietario, il godimento a soggetti terzi, il che però in genere non avviene se l’immobile è abitato dal comproprietario medesimo, come di norma desumibile dal dato indicato RAGIONE_SOCIALEa residenza ivi stabilita dal comproprietario.
La circostanza che il comproprietario di un immobile debba di regola farsi carico RAGIONE_SOCIALE oneri relativi alle utenze ed alle spese di
manutenzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, non può essere considerata univocamente indicativa RAGIONE_SOCIALEa disponibilità da parte del comproprietario dei mezzi economici necessari a far fronte a quegli oneri, in particolare quando, come nel caso in esame, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia stata presentata per proporre opposizione al decreto ingiuntivo chiesto a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante per il mancato pagamento negli ultimi tre anni per oltre € 13.000,00 proprio RAGIONE_SOCIALE oneri condominiali e RAGIONE_SOCIALEe spese per lavori condominiali gravanti sull’immobile in comproprietà, e risulti quindi palesemente contraddetta ed esclusa l’inferenza presuntiva che dalla semplice comproprietà si vorrebbe ricavare.
L’unico elemento indiziario residuo, considerato dal provvedimento impugnato, è quello RAGIONE_SOCIALEa necessità RAGIONE_SOCIALEa NOME di sopperire alle sue più elementari esigenze di vita, ma tale elemento, di per sé, ed anche in una valutazione complessiva con la comproprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile di residenza, non è indicativo del superamento del limite reddituale di legge, perché se così fosse tutti i soggetti richiedenti l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, perché titolari di redditi dichiarati largamente inferiori al limite di legge, dovrebbero vedersi negata l’ammissione al suddetto patrocinio, ponendosi per tutti l’esigenza di far fronte alle proprie più elementari esigenze di vita, tra l’altro sempre più spesso soddisfatte con l’ausilio di interventi di pubblica e privata assistenza.
In definitiva, quindi, la motivazione presuntiva fornita dall’impugnato provvedimento al fine di ritenere provato, in contrasto con la dichiarazione dei redditi presentata dalla COGNOME, il superamento del limite reddituale di legge per fruire del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, è del tutto apodittica, illogica ed inidonea a spiegare le effettive ragioni RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di quel ritenuto superamento.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, quale giudice di