Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5140 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
Oggetto: patrocinio
a spese dello Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 123/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l ‘ordinanza n. 1196/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 29.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il Presidente della Commissione Tributaria provinciale di Milano ha respinto l’opposizione di NOME COGNOME avverso il decreto n. 56/2020 di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che il provvedimento opposto aveva correttamente evidenziato che il ricorso che la parte aveva inteso
proporre non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento e che competeva alla Commissione valutare la fond atezza dell’azione che la parte aveva intenzione di proporre.
Per la cassazione di questa ordinanza NOME COGNOME propone ricorso affidato a tre censure; il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29166/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria.
Con pronuncia n. 20929/2025 le Su hanno affermato che in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, dev’essere proposta al giudice civile con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già col ricorso di cui all’artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U..
Ne consegue l’ammissibilità del presente ricorso, proposto avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’o riginario decreto direttamente ricorribile in cassazione.
Sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle SU, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa.
Il controricorso si riferisce ad una diversa controversia, concernente l’impugnazion e del decreto n. 1196/2020 emesso dal Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia e attiene ad una diversa controversia, per cui non può tenersi conto del suo contenuto.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 74, comma secondo, del d.P.R. n. 115/2002, 2, del d.lgs. 546/1992, 7 della legge n. 2012/2000 e 111, comma sesto, Cost., sostenendo che la pronuncia non abbia esplicitato le ragioni della pretesa infondatezza della domanda di merito.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per difetto di motivazione sulle ragioni in diritto di infondatezza della domanda.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 91, 702 ter c.p.c., per non aver liquidato le spese a causa della contumacia del RAGIONE_SOCIALE, che non costituisce un legittimo motivo di compensazione.
4.1. Il ricorso è inammissibile, poiché carente di un sufficiente sviluppo argomentativo delle ragioni di critica alla pronuncia impugnata, limitandosi a denunciare in maniera assertiva un’omessa pronuncia (peraltro insussistente) o motivazione del provvedimento, nel quale, sebbene succintamente, sono esposti le ragioni della ritenuta inconsistenza delle tesi che la parte aveva in animo di proporre dinanzi al giudice, volendo impugnare un atto incompleto di cui non era pregiudicata l’ intellegibilità.
Le ragioni di diniego sono state confermate dal Presidente della Commissione che ha ritenuto, condivisibilmente, che il controllo in sede di ammissione non è limitato alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente, dovendo la domanda risultare prima facie non manifestamente infondata o inammissibile, con un richiamo alle giustificazioni del provvedimento opposto.
Anche il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che il ricorrente era risultato soccombente e non può dolersi della mancata pronuncia sulle spese.
Nulla sulle spese, posto che il controricorso non si riferisce al presente contenzioso.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13.1.2026.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME