Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31083 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31083 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 401-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
avverso l ‘ordinanza del TRIBUNALE DI GENOVA, depositata il 03/12/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/20232 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME NOME, in relazione alla richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione rispetto ad una pena che assumeva di avere già interamente espiato, istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza di Genova, richiedeva altresì di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale rigettava l’istanza di ammissione al benefico ed il COGNOME proponeva opposizione avverso tale rigetto.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre 2021 ha accolto l’opposizione, ritenendo che nel processo penale l’ammissione al beneficio non è subordinata aduna valutazione di non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di giustizia, e che in particolare nel procedimento di sorveglianza, il patrocinio è assicurato alla sola condizione che sia richiesto per attività per le quali l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore (art. 75 DPR n. 115/2002).
Ne derivava che sebbene la richiesta di concessione di misura alternativa si palesasse manifestamente inammissibile, essendo stata la pena già scontata, non di meno la celebrazione RAGIONE_SOCIALE udienza richiedeva l’assistenza del difensore e giustificava la richiesta di concessione del beneficio.
Avverso tale ordinanza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
NOME NOME non ha svolto difese in questa fase.
Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha accolto l’opposizione proposta avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova che aveva respinto la richiesta dell’intimato di ammissione al detto beneficio.
Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057 ; 22 giugno
2010, n. 34668 ; 29 aprile 2010, n. 20087 , e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)).
Gli atti vanno pertanto rimessi al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2023