Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34842 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34842 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Oggetto: patrocinio a
spese dello Stato
ato
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20046/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione indirizzo PEC: EMAIL
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUALE IMPRESA DESIGNATA PER LA CAMPANIA DAL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
-INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2851/2017, pubblicata in data 9.3.2017 e avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli pubblicata in data 9.3.2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11.10.2023 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso in due motivi avverso la sentenza n. 2851/2217 e avverso l’ordinanza del 9.3.2017, entrambe emesse dal Tribunale di Napoli.
La RAGIONE_SOCIALE, impresa designata per la Campania dal RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
In prossimità della pubblica udienza la difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria n. 1252/2023, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
1.1 La COGNOME aveva evocato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Portici, sostenendo di essere stata investita da un veicolo rimasto sconosciuto mentre percorreva a piedi una via di Mugnano di Napoli, istando per il risarcimento del danno alla persona, con attribuzione delle spese processuali.
La domanda, respinta in primo grado, è stata accolta dal Tribunale, riconoscendo a titolo di risarcimento l’importo di € 2.523,16, oltre accessori, nonché € 688,50 per spese processuali di primo grado ed € 810,00 per il giudizio di appello, disponendo il pagamento a favore dell’Erario. Successivamente, con ordinanza ex art. 287 c.p.c., il medesimo Tribunale, preso atto che l’attrice era stata ammessa al gratuito patrocinio solo per il grado di appello, ha corretto il dispositivo della sentenza, attribuendo le spese al difensore dichiaratosi antistatario; quindi, con ordinanza del 9.3.2017, ha liquidato in favore dell’AVV_NOTAIO l’importo di €
1.620,00, ridotti del 50% ai sensi dell’art. 130 TUSG, per un compenso finale di € 810,00.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, nonché del DM n. 55/2014 e relative tabelle. Lamenta la ricorrente che il giudice abbia liquidato le spese di primo grado in € 688,50 senza applicare l’aumento del 50% dei valori medi per la fase di studio, del 100% per quella istruttoria e del 30% per quella di decisione, considerate l’attività svolta e la complessità degli accertamenti.
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese processuali è stata effettuata in sentenza sull’erroneo presupposto che la COGNOME fosse stata ammessa al gratuito patrocinio per entrambi i gradi di causa; l’ammontare delle spese di primo grado ha costituito effetto della riduzione del 50% prevista dall’art. 130 TUGS (cfr. sentenza, pag. 10), circostanza di cui non tiene minimamente conto il ricorso, che -in definitiva -non si confronta con il contenuto della sentenza salvo che nella memoria illustrativa con la quale, tuttavia, non possono essere formulati motivi aggiuntivi rispetto al ricorso, avendo la funzione di esporre e chiarire le ragioni di censura già dedotte (Cass. 24007/2018; Cass. 17893/2020).
La disposta liquidazione delle spese non sarebbe comunque censurabile per il fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto i valori tabellari medi, ulteriormente incrementati per l’importanza dell’impegno profuso dal difensore.
Nel vigore del D.M 140/2012 e del D.M. 55/2014, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché
venuta meno l’inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).
Non ha fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017).
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 13, comma 6, L. n. 247/2012 e del D.M. n. 55/2014, per aver il Tribunale ridotto del 50% i compensi per la difesa svolta in appello in virtù dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, pur essendo stato integralmente accolto il gravame, e per non aver condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento del compenso in favore dell’avvocato antistatario.
La censura è inammissibile.
Nella su richiamata ordinanza interlocutoria si è evidenziato come il motivo ponga la questione della legittimazione della parte ammessa al gratuito patrocinio, risultata vittoriosa, ad impugnare la liquidazione delle spese che risultano poi attribuite allo Stato.
Alla questione deve darsi -in astratto – soluzione positiva, ma ciò non assume rilevanza, come si dirà in appresso, per la decisione sul ricorso.
L ‘ammissi one al beneficio fa cessare il rapporto professionale tra il patrocinato e il proprio difensore (che non può richiedere alcun compenso professionale, avendo diritto alle sole somme spettanti ai sensi dell’art. 84 TUGS), ma non priva il primo della qualità di parte processuale, cui competono tutte le facoltà di impugnazione anche relativamente al capo delle spese.
Permane anche in caso di esito vittorioso della lite l’interesse a contestare la congruità della liquidazione, potendo lo Stato esercitare la rivalsa ex art. 134 TUGS allorquando non abbia recuperato le spese verso il soccombente e la parte ammessa sia in condizione di pagare per effetto di quanto ottenuto con la sentenza favorevole, o per l’eventualità di revoca dell’ammissione nelle ipotesi di cui all’art. 136 comma secondo, TUSG, nel qual caso l’art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore.
La revoca produce l’effetto di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, con i conseguenti obblighi restitutori, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 23635/2011; Cass. 23972/2018).
2.1 Ciò posto, occorre rilevare che, nel contestare la liquidazione delle spese, la ricorrente ha esplicitamente chiesto (cfr. ricorso,
pagg. 7 e 9, par. 3) di cassare non la sentenza, ma l’ordinanza di liquidazione del compenso professionale in favore dell’AVV_NOTAIO, provvedimento che è impugnabile solo dal difensore (Cass. 10705/2014; Cass. 1539/2015; Cass. 12320/2020) e non direttamente in cassazione, ma con l’opposizione ex art. 170 TUGS da proporre necessariamente nei confronti del Ministero della giustizia chiamato a far fronte al debito (Cass. s.u. 8516/2012), conseguendone, per tale preliminare ed assorbente ragione, l’inammissibilità del motivo.
Il ricorso è, in conclusione, inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda