Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13164/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -controricorrente-
Nel quale si è chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza n.22994/2024, pubblicata il 21 agosto 2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- ROMA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/09/2024, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e lo ha condannato alla «alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge,» in favore della controricorrente.
L’istante ha esposto di essere stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera 22 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ha dedotto che, pertanto, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 si rende necessario integrare il dispositivo dell’ordinanza 29 maggio -21 agosto 2024 prevedendo che il pagamento delle spese di giudizio (da parte del ricorrente soccombente) sia effettuato in favore dello Stato.
Ha chiesto che a ciò si provveda mediante la procedura di correzione dell’errore materiale ed ha depositato memoria.
COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza è fondata e va accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale perché, trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, l’omissione di cui sopra è correggibile, anche d’ufficio, a norma dell’art. 391 bis c.p.c. (Cass., Sez. Unite, 7 luglio 2010 n. 16037; Cass. 17 maggio 2017 n. 12437 e Cass., sez. VI, 14 novembre 2019-19 febbraio 2020 n. 4216).
Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con l’aggiunta in dispositivo, dopo la frase «in favore della
contro
ricorrente», della frase « e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato» senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
-Accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 22994/2024, pubblicata il 21/08/2024, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente» si deve invece leggere ed intendere «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente e dispone che il pagamento delle spese di giudizio sia effettuato in favore dello Stato».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima