Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18327-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO la
Oggetto
R.G.N. 18327/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
CC
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE ENNA, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 366/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Caltanissetta aveva riformato (in parte) la sentenza con cui il tribunale di Enna aveva dichiarato il diritto di NOME alla prosecuzione del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, con conservazione di tutte le condizioni e i diritti già acquisiti presso RAGIONE_SOCIALE, e condannato la società RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per illegittima dequalificazione.
La corte territoriale aveva valutato che in ragione del quadro normativo che aveva regolato il passaggio del RAGIONE_SOCIALEo idrico integrato da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE -Convenzione 19 novembre 2004 e legge.n.36/2004,-era stabilito che , per quel che qui rileva, il passaggio del personale automaticamente transitato era quello adibito esclusivamente ai RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94, ovvero ‘RAGIONE_SOCIALE pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue’ . Essendo tali le condizioni che sostanziavano il diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, e non essendo state, le stesse, provate dalla La NOME, non poteva a quest’ultima riconoscersi il diritto vantato. Irrilevante era considerato, al fine del diritto in questione, l’inserimento del nominativo RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice
nell’elenco di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003, avente, questo, solo natura ricognitiva.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la lavoratrice con quattro motivi, cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Le parti deposit avano successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con primo motivo è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni regolanti la materia con riguardo ai lavoratori con diritto al passaggio diretto (D.lgs. n.152/2006 art. 173, D.lgs n. 165/2001; art. 2112 c.c.). In particolare è contestata la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte circa la natura RAGIONE_SOCIALE‘elenco cui era inserita la lavoratrice che presupporrebbe già l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni utili di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94, ovvero l’adibizione a ‘RAGIONE_SOCIALE pubblici di captazione, adduzione,e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue’ . La censura contiene un richiamo alla decisione del Giudice di legittimità (Cass. SU n. 18152/2015) per evidenziare il rilievo probatorio RAGIONE_SOCIALE‘inserimento negli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003.
2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione dei principi in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova con particolare riferimento alla natura probatoria degli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003 ed alla posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente quale ‘comandata ‘da tempo p resso la società RAGIONE_SOCIALE e, dunque, titolare RAGIONE_SOCIALEe competenze necessarie.
-La terza censura evidenzia la circostanza RAGIONE_SOCIALEa proposta di assunzione formalizzata dalla società RAGIONE_SOCIALE, dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
4)- Con ultimo motivo il ricorso sottolinea la omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza del ‘comando’ RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, attestativo RAGIONE_SOCIALEe competenze possedute dalla stessa.
I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché, sotto diversi profili, attengono alla medesima questione relativa alle condizioni utili per l’invocata conservazione del trattamento e dei diritti già acquisiti dalla ricorrente presso RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente, già dipendente di RAGIONE_SOCIALE e distaccata presso RAGIONE_SOCIALE dal luglio 2006, aveva successivamente aderito all’offerta di assunzione formulata da tale ultima società, sottoscrivendo in data 10 luglio 2013 contratto di assunzione. Aveva peraltro adito il tribunale perché accertasse il suo diritto al passaggio automatico alla società in ragione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione 19 novembre 2004 e legge.n.36/2004, con conservazione dei diritti e RAGIONE_SOCIALEe posizioni acquisite nella precedente società datrice di lavoro.
Con le proposte censure la ricorrente contesta la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che aveva escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni necessarie al passaggio automatico dall’una società all’altra. In particolare, assume la mancata o errata valutazione di circostanze dirimenti, attestative del diritto vantato, quali l’essere stata inserita in appositi elenchi dei lavoratori interessati al passaggio diretto e l’essere stata distaccata per un lungo periodo presso la società RAGIONE_SOCIALE.
Occorre premettere che la Convenzione 19 novembre 2004 (art.6) e legge.n.36/2004,- avevano stabilito che, per quel che qui rileva, il passaggio del personale automaticamente transitato era quello adibito esclusivamente ai RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4 co.1lett . f. l.n. 36/94, ovvero ‘RAGIONE_SOCIALE pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue’ . A fronte di tale disposto la corte di merito aveva ritenuto elemento costitutivo del diritto al passaggio diretto la previa ed esclusiva assegnazione ai RAGIONE_SOCIALE di cui al richiamato articolo 4. Aveva poi valutato che tale necessaria condizione fosse requisito la cui sussistenza era onere del lavoratore provare. La ricorrente, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello, non aveva soddisfatto tale onere probatorio non essendo sufficiente, a tal fine, l’inserimento negli elenchi di cui all’art.
36 co.6 l.n.20/2003.
Le censure in esame contestano tale assunto, nel presupposto che l’inserimento nei predetti elenchi fosse significativo ed accertativo RAGIONE_SOCIALEa richiesta condizione, peraltro anche soddisfatta dal periodo di distacco presso la società RAGIONE_SOCIALE.
Come osservato dalla corte di merito al fine di invocare la sussistenza di un diritto o comunque di una posizione giuridica cui siano collegati determinati effetti, occorre che il soggetto rivendicante dia la prova di essere nel possesso di tutte le condizioni necessarie a far sorgere la pretesa. Nel caso in esame, pertanto era onere RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice fornire la prova di essere nelle condizioni richieste dalla Convenzione richiamata, ovvero che fosse adibita esclusivamente a ‘RAGIONE_SOCIALE pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue’ .
Tale prova, come accertato dal giudice del merito, con valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, non è stata fornita.
La corte d’appello ha invero escluso che gli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003 potessero avere effetti dirimenti rispetto alla prova da fornire, trattandosi di documentazione redatta, secondo la stessa norma, dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, senza alcuna verifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente o soggetto a cui è destinato. Neppure significativa ai fini RAGIONE_SOCIALEa evidenza probatoria è la sentenza di questa Corte SU n.18152/2015 che, occupandosi del riparto di giurisdizione in materia, ha chiarito, sebbene con differente finalità, che gli elenchi in questione hanno natura meramente ricognitiva.
Corrette appaiono pertanto le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa corte di merito basate su un giudizio valutativo che ha escluso efficacia probatoria ai suddetti elenchi specificando che da essi non poteva evincersi l’assoluta e certa provenienza del singolo lavoratore (e quindi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente) proprio dai RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94.
Si osserva infine che la censura relativa alla asserita omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza del ‘comando’ RAGIONE_SOCIALEa ricorrente presso RAGIONE_SOCIALE‘ non risulta sufficientemente supportata dalle specifiche indicazioni, invece necessarie, circa la deduzione di tale circostanza nei precedenti gradi del giudizio. Il motivo di doglianza avrebbe dovuto essere corredato di precise allegazioni sul dove, come e quando la circostanza di fatto asseritamente ignorata, e la cui rilevanza sarebbe stata decisiva, era stata introdotta nel giudizio ed avrebbe condotto il giudice ad una differente valutazione. Siffatte carenze rendono inammissibile la censura.
Deve infine rilevarsi che sia il RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti al solo fine di invocare il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuita carenza legittimazione. A riguardo si osserva che già la corte di merito aveva dato atto del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEe statuizioni in punto di carenza di legittimazione dei predetti soggetti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate, nei confronti di ciascun controricorrente, in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 14 febbraio 2024.
La Presidente NOME COGNOME