Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19885 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20756/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 4521/2018, pubblicata l’8 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Roma esponendo che:
aveva iniziato nel 1977 la sua carriera nei ruoli dei Consiglieri del RAGIONE_SOCIALE del Tesoro;
nel gennaio DATA_NASCITA era divenuta dirigente, per transitare, nello stesso anno, nei ruoli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
nel marzo 1993 era stata assegnata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove aveva diretto, dal 1996 al 2002, il Servizio Volontariato;
dall’11 agosto 2003 era stata collocata, in posizione di comando, presso il Comune di Roma, ove era stata nominata direttore dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE;
tale incarico era stato confermato fino al 30 aprile 2009;
aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE il passaggio alla I fascia dirigenziale e il conseguente adeguamento del trattamento stipendiale;
le era stato riconosciuto il detto adeguamento, ma non il passaggio domandato;
dal 1° ottobre 2010 era tornata presso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ove era rimasta, sino a febbraio 2011, senza incarichi.
Essa ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo diritto all’inquadramento nella I fascia dirigenziale dal settembre 2006, con condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. a corrispondere le differenze retributive e a risarcire i danni causati.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3027/2014, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento dell’adeguamento e delle differenze retributive.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4521/2018, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 13, 19, 23, 27 e 30 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 56 d.P.R. n. 3 del 1957, RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 12 Preleggi.
Essa sostiene che l’art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001 si sarebbe dovuto applicare anche agli incarichi dirigenziali conferiti da Amministrazioni differenti da quelle statali, soprattutto in quanto essa avrebbe eseguito gli incarichi in questione in posizione di comando e, quindi, alle dipendenze di una PRAGIONE_SOCIALE statale.
Al riguardo, avrebbe assunto rilievo l’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabiliva che le Amministrazioni non statali si dovessero adeguare ai principi contenuti nel ‘presente capo’, contenente pure il menzionato art. 23.
Sarebbero stati violati, altresì, gli artt. 1 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
D’altronde, l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 non avrebbe potuto essere interpretato nel senso di escludere che un dipendente in posizione di comando presso altra P.A. potesse acquisire, presso quest’ultima P.A., il diritto al transito nella prima fascia dirigenziale.
La doglianza è fondata.
L’art. 13 del d.lgs. n. 165 del 2001 prescrive che ‘Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche ad ordinamento autonomo’.
Il capo in esame è il II, relativo alla Dirigenza.
L’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2011 stabilisce che ‘Per la RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti’.
L’art. 23 , comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone, nel testo ratione temporis rilevante, che ‘
‘Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione’ .
Pertanto, come si evince dall’art. 27, comma 1, citato, le pubbliche amministrazioni non statali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del capo II del d.lgs. n. 165 del 2001, all’interno del quale si trova l’art. 23 menzionato il quale, a sua volta, richiama l’art. 19, comma 11 .
L ‘ art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretato, poi, in modo da renderlo coerente con la nuova formulazione dell ‘ art. 117 Cost. e con i principi affermati dalla Corte costituzionale, la quale da tempo ha evidenziato che la disciplina del rapporto di impiego pubblico, anche dirigenziale, rientra nella materia dell ‘ ordinamento RAGIONE_SOCIALE, riservata alla potestà legislativa esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di garantire, nell ‘ intero territorio nazionale e nel rispetto del principio di
eguaglianza, l ‘ uniformità RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata per i rapporti fra privati (Corte cost., sentenze n. 251 del 2016, n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).
L’ art. 27, pertanto, nella parte in cui prescrive alle regioni a statuto ordinario, agli enti pubblici non economici ed alle altre pubbliche amministrazioni diverse da quella statale di adeguare i propri ordinamenti ai principi fissati dal capo II del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma tesa a valorizzare l ‘ autonomia organizzativa di detti enti, che, però, va esercitata, per ragioni di uniformità, nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore, fra cui quello per il quale, nelle materie direttamente attinenti alla regolamentazione del contratto, prima fra tutte quella relativa al trattamento economico, la disciplina dettata dal legislatore nazionale si impone ed ha diretta attuazione.
Allo stesso tempo, l’ art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, si riferisce a tutti i dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non solo a quelli assegnati alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE ed alle amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza.
Quest’ultima disposizione , nella parte ove stabilisce che ‘ i dirigenti RAGIONE_SOCIALE seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all ‘ art. 19, comma 11, per un periodo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall ‘ articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale ‘ , va letta in combinato disposto con le disposizioni che la precedono, ed in particolare alla luce RAGIONE_SOCIALE artt. 15, 16, 17 e 19, che, oltre a ribadire l ‘ articolazione RAGIONE_SOCIALE dirigenza in due fasce, definiscono le funzioni dei dirigenti generali e non generali, e fissano i principi per il conferimento dei relativi incarichi, rispetto al quale rileva, seppure senza essere determinante, l ‘ appartenenza alla fascia più elevata (per considerazioni in questo senso, pur se in una vicenda differente, cfr. Cass., Sez. L, n. 4876 del 24 febbraio 2020, non massimata sul punto).
Si tratta di un insieme di disposizioni fondate sulla distinzione fra uffici dirigenziali generali ed uffici non generali, distinzione che rileva ai fini dell ‘ individuazione delle rispettive competenze, dei poteri attribuiti ai dirigenti,
delle modalità di conferimento RAGIONE_SOCIALE incarichi, correlandosi anche alla fascia di appartenenza del dirigente, il che spiega perché il legislatore abbia tenuto a precisare, al comma 11 dell ‘ art. 19, che ‘p er la RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di polizia e di giustizia, la ripartizione tra livelli differenziati differenti è demandata ai rispettivi ordinament i’.
L’ art. 23 si riferisce, pertanto, a tutti i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali nonché a quelli che, in relazione ai diversi ordinamenti di cui al comma 11 dell ‘ art. 19, abbiano svolto incarichi da ritenersi equivalenti ai primi, sulla base del diverso criterio di differenziazione fissato dalla disciplina di settore.
L’ equivalenza opera, chiaramente, solo a condizione che abbia una base normativa.
Ne consegue che è predicabile esclusivamente a fronte RAGIONE_SOCIALE incarichi di direzione RAGIONE_SOCIALE di cui all ‘ art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che si occupa delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali) e di quelli equiparabili ex art. 19, comma 11, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto.
Tale equivalenza, inoltre, si estende, in virtù dell’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, agli incarichi che le amministrazioni non statali, nell ‘ adeguarsi ai principi ispiratori RAGIONE_SOCIALE riforma e nell ‘ esercizio del loro potere organizzativo, abbiano previsto come implicanti le competenze, i poteri e le responsabilità RAGIONE_SOCIALE dirigenza di livello RAGIONE_SOCIALE e si iscrivano fra quelli disciplinati, sul piano contrattuale, dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Non erra, allora, la corte territoriale nell’affermare che la disciplina del capo II del d.lgs. n. 16 del 2001 si riferisca all’Amministrazione statale e che le regole dell’art. 23 riguardino principalmente sempre lo RAGIONE_SOCIALE .
Essa, però, non tiene in debito conto che detto capo II contiene una serie di principi che, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 , si estendono anche alle Amministrazioni non statali.
L’unica ragione per la quale l’art. 23, comma 1, non nomina da subito queste ultime Amministrazioni è che esse hanno una loro autonomia che le distingue
dallo RAGIONE_SOCIALE e che rende necessario un adeguamento RAGIONE_SOCIALE loro organizzazione perché si conformi ai principi espresso dal capo II menzionato.
Allo stesso tempo, il riferimento all’art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2001 , pur presente nell’art. 23, comma 1, citato, va inteso non nel senso di ridurre l’applicazione del menzionato art. 23, comma 1, ai soli incarichi concernenti la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di polizia e di giustizia da detti enti conferiti.
Esso rappresenta, piuttosto, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE particolarità di alcune Amministrazioni statali, cui consegue l’opportunità che la ripartizione tra livelli differenziati differenti sia demandata ai rispettivi ordinamenti e che l’equivalenza agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, di cui all’art. 23, comma 1, citato, sia stabilita sulla base del diverso criterio di differenziazione fissato dalla disciplina di settore.
Pertanto, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 non era necessario, nella specie, né che l’incarico dirigenziale da valutare fosse stato attribuito da una P.A. statale né che lo stesso provenisse dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ex art. 19, comma 11, del d.lgs. n. 165 del 2001.
In quest’ottica, non conta, altresì, che la dipendente fosse in posizione di comando presso altra P.A. Infatti, anche se il comando è disposto, in genere, nell’interesse, almeno prevalente, RAGIONE_SOCIALE P.A. di destinazione, nel caso in esame ha rilievo la semplice maturazione, in capo alla dipendente, del diritto a transitare nella prima fascia dirigenziale, che prescinde dall’esistenza del comando e che, comunque, una volta cessato tale comando, non può non riguardare la P.A. di appartenenza. D’altronde, se si desse peso al fatto che la ricorrente era stata comandata, potrebbe prospettarsi una discriminazione fra la medesima e gli altri lavoratori RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE non in posizione di comando.
Priva di pregio è, poi, la difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale questa RAGIONE_SOCIALE si sarebbe pronunciata, in senso ad essa favorevole, in un caso analogo.
La decisione di questa sezione n. 10320 del 26 aprile 2017 afferma il principio, del tutto condivisibile, per il quale deve escludersi che, ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione
dell’ufficio, rilevi la sostanza delle sue attribuzioni e non la sua qualificazione come Ufficio RAGIONE_SOCIALE. Questo è un profilo che attiene all’accertamento nel merito RAGIONE_SOCIALE fattispecie che, però, la corte territoriale non ha compiuto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 13, 19, 23, 27 e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, 56 del d.P.R. n. 3 del 1957, 39, comma 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 449 del 1997, 3 e 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE legge n. 225 del 1992, del d.lgs. n. 112 del 1998, RAGIONE_SOCIALE legge costituzionale n. 3 del 2001 e del l’art. 12 Preleggi perché la corte territoriale avrebbe errato a escludere che il suo comando fosse nell’interesse RAGIONE_SOCIALE P.A. di appartenenza.
Con il terzo motivo essa contesta l’omesso esame delle circostanze illustrate nei paragrafi 3 e 11 RAGIONE_SOCIALE parte in fatto del ricorso.
Le censure non vanno esaminate, stante l’accoglimento del primo motivo.
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in