Un'Azienda e un Ente previdenziale stipulano un contratto di locazione per un immobile destinato ad albergo. Il canone dipende dalle migliorie apportate dal Conduttore. Successivamente, un accordo separato disciplina queste migliorie, includendo una clausola compromissoria. Sorgono controversie sull'inadempimento degli obblighi di manutenzione e sulla restituzione dell'immobile. La questione centrale è se la clausola compromissoria, contenuta nell'accordo sulle migliorie, si estenda anche alle pretese derivanti dal contratto di locazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola arbitrale copre anche le dispute legate al contratto principale, poiché l'accordo sulle migliorie ne costituiva un elemento essenziale per definire lo stato dell'immobile.
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