Una società agricola acquista un compendio immobiliare a un'asta giudiziaria e versa interamente la cauzione e il prezzo. Successivamente, il giudice dell'esecuzione dispone la revoca dell'aggiudicazione a causa di vizi riscontrati negli atti di pignoramento. La società aggiudicataria cita in giudizio la banca creditrice procedente per ottenere il risarcimento dei danni da blocco della liquidità e la responsabilità processuale aggravata. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la richiesta risarcitoria. La Corte evidenzia che l'acquirente non ha dimostrato un danno effettivo e quantificabile, come la perdita di investimenti alternativi, né la colpa specifica della banca. Inoltre, il giudice non può fare ricorso alla liquidazione equitativa per supplire alla totale mancanza di prova del danno. La società viene condannata al pagamento delle spese legali.
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