Gli eredi di un lavoratore del settore trasporti hanno chiesto all'Ente Previdenziale il ricalcolo della pensione, pretendendo l'applicazione dell'aliquota del 2,5% sulla maggiorazione convenzionale di anzianità. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, collocando l'incremento nella quota B del trattamento. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che nel prepensionamento autoferrotranvieri l'incremento figurativo si colloca al momento della cessazione effettiva del servizio (successiva al 31 dicembre 1994). Di conseguenza, l'aumento contributivo rientra nella quota C della pensione e sconta l'aliquota di rendimento del 2% anziché del 2,5%. La sentenza è stata cassata con rinvio per il ricalcolo.
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