Un Acquirente ha comprato un immobile che era già un fondo intercluso dal 1999, prima della vendita del 2000, a causa di interventi edilizi. L'unico accesso era tramite un terreno confinante che l'Acquirente affittava. Cessata la locazione, l'Acquirente ha chiesto ai Proprietari Vicini la costituzione di una servitù di passaggio coattiva. I giudici di merito hanno negato, applicando l'Art. 1054 c.c. (interclusione derivante da vendita). La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che l'Art. 1054 c.c. si applica solo se l'interclusione è *conseguenza diretta* della vendita. Poiché il fondo era già intercluso prima, si deve applicare l'Art. 1051 c.c., che permette la servitù di passaggio coattiva dai vicini. La causa torna in appello per un nuovo esame.
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