L'Ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2010, iscrivendola d'ufficio alla cassa previdenziale. La contribuente ha ricevuto la richiesta di pagamento il 4 luglio 2016 e ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del termine quinquennale. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione, ritenendo decorso il termine ordinario di giugno.
La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Il termine iniziale per calcolare la prescrizione contributi Gestione separata coincide con la reale scadenza di pagamento fissata per i versamenti fiscali. Un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza ordinaria al 6 luglio 2011 per le categorie soggette a studi di settore. La richiesta dell'Ente, giunta il 4 luglio 2016, risulta quindi tempestiva e interrompe validamente il termine di prescrizione.
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