Una società, titolare di un diritto di superficie gravato da un pignoramento trascritto anni prima, acquista la piena proprietà dell'area dal Comune. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che tale acquisto è inefficace nei confronti dei creditori procedenti. La facoltà di convertire il diritto di superficie in proprietà piena non è un diritto autonomo, ma accessorio al diritto principale. Pertanto, essendo il trasferimento del diritto di superficie inopponibile ai creditori, anche il successivo acquisto della proprietà è inefficace, e la facoltà di acquisto si trasferisce all'aggiudicatario del bene pignorato.
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