Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 8727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8727 Anno 2024
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 03/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27598-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 135/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte di appello di Potenza, confermando la decisione del Tribunale di Matera, rigettava la domanda, proposta da COGNOME NOME, di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento immediato in suo favore del TFS,
Oggetto
Posticipo
erogazione
t.f.s. in caso di
cessazione
rapporto
ope
legis
R.G.N. 27598/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2024
CC
la cui erogazione era stata invece posticipata dal momento del prepensionamento a quella del compimento RAGIONE_SOCIALE‘età pensionabile fissata ex lege n. 201 del 2011.
Proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il pensionato in epigrafe indicato.
Resisteva con controricorso l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME NOME depositava memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , degli artt. 3 e 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione per aver la Corte di appello ritenuto che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modif. con l. n. 235 del 2012, lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, rappresenti un giusto bilanciamento di contrapposte esigenze.
Si insiste che la norma innanzi richiamata comporta una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati e che il ricorrente, trovatosi in una situazione di soprannumero che ne ha cagionato il prepensionamento, si è trovato privato, in un sol colpo, RAGIONE_SOCIALE retribuzione e, nell’immediato, anche RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizione innanzi ricordata.
Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione per non aver ritenuto fondato il motivo di appello in cui denunziava che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012 cit. opera una discriminazione ingiustificata tra lavoro pubblico e privato.
Con il terzo mezzo si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c ., dei principi di cui agli artt. 3
e 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione per aver la Corte territoriale ritenuto non comparabile la condizione di chi matura il diritto al trattamento di fine servizio in coincidenza con il pensionamento e subisce la dilazione e chi lo matura, invece, in ipotesi di prepensionamento.
Con la quarta doglianza viene lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. n. 4, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia per non aver la Corte territoriale tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevat e dall’appellante circa la violazione degli artt. 4, 35, 36 e 38, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorso e, in particolare, quella relativa alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali – in particolare degli artt. 36 e 38 Cost. -da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 11, lett. a) n. 2 del d.l. n. 95 del 2012, necessitino RAGIONE_SOCIALE‘approfondimento in RAGIONE_SOCIALE udienza anche allo scopo di sentire le parti sul punto, verificando, nel contraddittorio, la sussistenza o meno di ragioni idonee a sostenere, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, il pagamento differito RAGIONE_SOCIALE‘emolumento per cui è causa.
La disposizione innanzi citata, al momento del pensionamento (31.10.2015 -cfr. sentenza in atti), nella versione ratione temporis applicabile disponeva che:
‘(…) 11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso RAGIONE_SOCIALEe unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche sul piano degli equilibri di finanza RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALEe assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito RAGIONE_SOCIALEe riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando,
ai fini di quanto previsto dal comma 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime RAGIONE_SOCIALEe decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza RAGIONE_SOCIALE certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento RAGIONE_SOCIALE maturazione del diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEo stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEo stesso secondo le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione RAGIONE_SOCIALEe cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento RAGIONE_SOCIALEe posizioni soprannumerarie;
individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
in base alla verifica RAGIONE_SOCIALE compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza RAGIONE_SOCIALE e del regime RAGIONE_SOCIALEe assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del AVV_NOTAIO dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto RAGIONE_SOCIALEe cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.’
Il dato normativo innanzi riportato (per la sola parte che qui interessa) è chiaro: la percezione del TFR è rinviata ai sensi del comma 11, lett. a), ultima parte, secondo le tempistiche indicate ai n. 1) e 2) RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione.
Quanto alla fattispecie qui in esame, in applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, il ricorrente, in quiescenza dal 31.10.2015, pur posto in prepensionamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione ( cfr . sentenza di appello pag. 6), avrebbe dovuto godere RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del TF S solo al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione.
Giova peraltro evidenziare che, nel caso di specie, il prepensionamento non è riconducibile ad una scelta del dipendente, che, invece, ha subito tale misura poiché in soprannumero all’esito RAGIONE_SOCIALEe riduzioni previste dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012 (nella formulazione innanzi pedissequamente riportata e, al tempo, vigente).
10. Ricordato altresì che la prestazione di cui si discute ha natura, per un verso, retributiva (nello specifico di retribuzione cd. differita) che la colloca nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, e, per altro verso, previdenziale, in quanto corrisposta nel momento RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno RAGIONE_SOCIALE retribuzione nella più peculiare e vulnerabile stagione RAGIONE_SOCIALE sua esistenza (cfr. in tal senso Corte cost. n. 130 del 2023 che richiama la precedente Corte cost. n. 159 del 2019), ritiene il Collegio di sottoporre, come già anticipato, al vaglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE udienza ed alla discussione RAGIONE_SOCIALEe parti il portato normativo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni innanzi richiamate anche avuto riguardo alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali e -in particolare degli artt. 36 e 38 RAGIONE_SOCIALE Costituzione -con particolare riferimento alla posticipazione del diritto alla fruizione del beneficio con riferimento ai casi in cui il lavoratore non abbia scelto il prepensionamento, ma lo abbia invece, com’è nella specie, ‘subito’.
11. L’ipotesi qui in esame, sia sul piano normativo che fattuale, è diversa, infatti, da quelle già esaminate nelle pronunzie n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 (che alla prima largamente si richiama, sul piano degli snodi motivazionali) da parte del giudice costituzionale.
12. Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, infatti, evidenzia che, pur non potendosi escludere in via di principio che in situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio (o anche del TFR), precisa, tuttavia, che tali interventi devono essere necessariamente vincolati al rispetto dei criteri di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE misura prescelta e RAGIONE_SOCIALE proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, con peculiare attenzione al limite temporale RAGIONE_SOCIALEe misure ( cfr. in tal Corte cost. n. 178 del 2015, n. 299 del 1999, ma soprattutto la recente n. 130 del 2023 ai punti 6.2. e 6.3.).
13. Fatte tali premesse, evidenzia il Collegio che, benché la Corte cost. affermi ( cfr. punto 6.4. RAGIONE_SOCIALE sentenza più volte ricordata n. 130 del 2023):
‘6.4.Ebbene, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito RAGIONE_SOCIALE temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
A differenza del pagamento differito RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall’impiego in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) -il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività RAGIONE_SOCIALE liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall’altro.
Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua origin aria ragionevolezza.’
l’argomento sopra rimarcato, speso dal Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi per marcare e giustificare il tratto distintivo del regime dilatorio di erogazione di TFR/TFS a seconda che le ipotesi disciplinate attengano o meno a casi di prepensionamento -nello specifico, la promozione RAGIONE_SOCIALE prosecuzione attività lavorativa -non può evidentemente giustificare quella qui in rilievo in cui la disciplina innanzi riportata differisce la percezione del TFR per i casi in cui il lavoratore venga prepensionato in seguito a scelte organizzative RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nella fattispecie in esame, in applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sopra richiamate, infatti, come già ricordato, il lavoratore non sceglie il prepensionamento, ma lo ‘subisce’.
Resta da interrogarsi, allora, se sussistano altre ragioni, valori costituzionalmente rilevanti che possano consentire e/o imporre il differimento del pagamento del TFR/TFS anche in caso di prepensionamento ‘coatto’ .
Per esempio c’è da chiedersi possa sorreggere una scelta siffatta il godimento -in ogni caso in via anticipata –RAGIONE_SOCIALE pensione di anzianità.
In estrema sintesi, premessa la natura mista (retributivoprevidenziale) del trattamento qui in rilievo, evidenziato, in armonia con gli insegnamenti del giudice di legittimità, che la componente previdenziale ha lo scopo, come già ricordato, di soccorrere il dipendente nel momento più delicato RAGIONE_SOCIALE sua vita, all’atto RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto lavorativo, fornendogli un utile apporto per i suoi bisogni ed esigenze nel momento più vulnerabile RAGIONE_SOCIALE sua esistenza sul piano lavorativo, precisato che, quanto alla disposizione ed alla fattispecie qui in rilievo il dipendente ha ‘subito’ la scelta datoriale del prepensionamento, sicché la sua posizione è ancora più vulnerabile, stante la rilevanza anche nomofilattica RAGIONE_SOCIALE questione e la necessità di sentire le parti, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblico udienza.
PQM
rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.3.2024