Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1199 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21088/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
nonchè contro
NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat fLoa9, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME NOME NOME COGNOME. NOME; COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 6/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/20 dal Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/2019 la Corte d’Appello di Salerno ha respinto i gravame in via principale interposto dal sig. NOME COGNOME in relazione a pronunzia Trib. Salerno 8/7/2014, di rigetto della domanda proposta ne confronti dell’RAGIONE_SOCIALE de’ Tirreni e del RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di risarcimento dei danni subiti in conseguen dell’inadempimento del contratto, prenotato ed acquistato -per sé e per proprio nucleo familiare costituito dalla moglie e dalla figlia di otto 15/7/2009 presso la suindicata RAGIONE_SOCIALE, relativo «soggiorno presso il Park Hotel Cala di Lepre, sito sulla costa nord de Sardegna, dal giorno 3.08 al 13.08.2009 … formula “RAGIONE_SOCIALE Offer RAGIONE_SOCIALE“», pubblicizzato su catalogo di quest’ultima ( «le cui illustr lasciavano presagire una vacanza da sogno» ), atteso che in loco la situazione è stata ben diversa da quella rappresentata nel depliant illustrativo, in quanto: l’albergo era circondato da aridi arbusti e non da rigogl vegetazione; l’albergo era privo di estintori con ricarica scaduta nell’ot 2006; la stanza n. 175 occupata era notevolmente distante dalla spiaggia, raggiungibile con navette disponibili solo in poche e rare ore del giorno camera era dotata di infissi in cattivo stato di manutenzione ( per cui era richiesto intervento di manutenzione ) e dotato di un letto e di una polt letto, con materasso costituito dai cuscini della poltrona; la spiaggia era di toilette e di bar e vi era attigua una pozzanghera emanante odo nauseabondi e frequentata da numerosi insetti; per l’affitto di un ombrellon due lettini era richiesto il pagamento di 15 euro al giorno; il campo da t Corte di Cassazione – copia non ufficiale
aveva le reti di recinzione bucate; durante il percorso era facile imbatte cinghiali.
In accoglimento viceversa del gravame in via incidentale spiegato dall società RAGIONE_SOCIALE, e in conseguente parziale riforma della suindi pronunzia del giudice di 1° grado, la corte di merito ha condannato il COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di merito.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha presenta anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2 d.l 111 del 1995, 2721 c.c., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 360, 1° co c.p.c.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che i serv illustrati nel depliant impegnano il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la relativa mancanza non rileva in termini di mero disagio o fastidio di minima entità, come tal idoneo al superamento della soglia minima di tollerabilità e non assurgente al gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., ma costituisce disservi integrante violazione della finalità turistica costituente la causa concre contratto, diminuendo in modo apprezzabile l’utilità che può trarsi soggiorno in questione.
Con il 2° motivo denunzia violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 111 del 19 in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittorie motivazione, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la mancata denunzia in loco ( viceversa sporta ) depone per la tollerabilità de disservizi.
Con il 3° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» dell’ar 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Lamenta non essersi la corte di merito pronunziata in ordine all sollevata eccezione relativa alla circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE ha muta denominazione societaria da RAGIONE_SOCIALE ma la procura risulta conferita dalla prima, difettando pertanto lo ius postulandi dei procuratori costituiti di quest’ultima.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che a fronte dell’operato accertamento in fatto delle conclusioni dal giudice dell’appello conseguentemente raggiunte nell’impugnata sentenza l’odierno ricorrente si limita invero a riprop inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolt tesi difensiva, ribadendo censure già svolte in sede di merito a base delle q pone invero atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolar «depliant offerto … all’atto dell’acquisto del pacchetto turistico», fotografici in originale, versati in atti», il «voucher rilasciato al cli ( A+A+B12 )», il «contratto di prenotazione», la «documentazione fotografica allegata all’atto introduttivo della lite», il «reclamo in
18/08/2009», i «reclami dovuti» effettuati «già sul posto», l’ope riferimento all’«odore nauseabondo proveniente dalla pozzanghera collocata vicino alla spiaggia, l’esistenza di buche nella rete da tennis, l’incont cinghiali lungo la strada», la «visura camerale» ] in violazione del 366, 10 co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza inve debitamente -per la parte strettamente d’interesse in questa sede- riprodu nel ricorso ovvero laddove in tutto o in parte riprodotti ( es. la proc margine della comparsa di costituzione e di risposta depositata dinanzi Tribunale Civile di RAGIONE_SOCIALE dei Tirreni» ) senza fornire puntuali indica necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequ dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass. 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazio rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 3446 Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso.
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, n seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esist e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2 n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
Né può al riguardo sottacersi che il ricorrente muove censure non gi avverso il Codice del Consumo nella specie ratione temporis applicabile bensì il d.lgs. n. 111 del 1995, altresì senza nemmeno argomentare in ordine alla dedotta violazione dell’art. 2 del medesimo, come del pari deve dirsi relazione all’art. 2721 c.c. ( v. pag. 18 del ricorso ) e alle altre norme e nel corpo del motivo, pur se non indicate nella relativa intestazione.
Deve ulteriormente sottolinearsi, avuto in particolare riferimento a motivo, come l’odierno ricorrente alcuna argomentata critica formuli inve anche relativamente all’asserita violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 111 del al riguardo limitandosi a genericamente, e in termini poco comprensibili nonc funzionalmente inidonei a logicamente supportare la dedotta censura, lamentare che «il reclamo in loco» e il «reclamo con raccomandata»
sono meramente facoltativi, e che nella specie si è reso necessario adir l’autorità giudiziaria «nonostante i reclami in loco e la raccomandata».
Va sotto altro profilo sottolineato ( avuto in particolare riguardo al 2° motivo ) che l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetta altresì viz motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’ar 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, d riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un. 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), tanto più se in presenza di c.d. doppia conforme di rigetto ( art. 348 ter c.p.c. ).
Non può infine sottacersi, avuto in particolare riguardo al 3° motivo, l’odierno ricorrente omette invero di indicare quando e come abbi ),TARGA_VEICOLO, «investito» il giudice el gravame dell’asseritamente dedotta eccezione.
Emerge dunque evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vice comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittim nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie ( in particolare del documentazione acquisita in atti e della assunta prova testimoniale ), laddo solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del pro convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilit concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute ido
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mez prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’i vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al f pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favo della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiz di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svol attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamen delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come p legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppos per il versamento da parte del ricorrente dell’eventuale ulteriore impor titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del c bis dello stesso art. 13, se dovuto.