Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32826 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28694/2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza n. 5520/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 20974 del 2018 del Tribunale di Napoli, di conferma della sentenza n. 2671 del 2018 del G. di P. Napoli di rigetto della domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE nonché della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempimento contrattuale.
2. Espone di avere in data 12.6.2016 acquistato tramite il sito specializzato “RAGIONE_SOCIALE” un pacchetto vacanza “tutto compreso” per sé e per la moglie avente ad oggetto il pernottamento e la prima colazione per n. 3 notti presso il Motel “SERAPO” sito nella omonima località in Gaeta (LT), con fruizione dei servizi di spiaggia, piscina e parcheggio gratuito; che il Motel “SERAPO”, indicato come di categoria quattro stelle e munito di tutti i comforts , dalle numerose fotografie pubblicate sul “portale RAGIONE_SOCIALE” appariva struttura elegante, estesa, rinnovata e ben posizionata ; che all’arrivo in loco in data 25.6.2018, dopo aver parcheggiato il veicolo nel parcheggio pubblico a pagamento essendo quello interno dell’albergo esaurito per una cerimonia in corso, aveva appreso di essere stati viceversa alloggiati non già -come da prenotazione- presso la detta struttura bensì in una retrostante ” dépendance ‘ costituita da una palazzina anni ‘ 70 esterna al complesso e priva di qualsivoglia comfort .
In particolare: a) a differenza di quanto riportato nella descrizione resa nel sito “RAGIONE_SOCIALE” detta dependance non aveva collegamento internet; b) la Tv era di tipo obsoleto e non funzionante, sì da costringerlo a rivolgersi altrove per seguire i campionati europei di calcio in corso in quei giorni; c) l’arredo ed il mobilio erano ‘ inesistenti ‘ e comunque fuori categoria; d) solo in loco
aveva altresì appreso che l’ accesso in spiaggia era gratuito ma la fruizione di sdraio ed ombrellone era a pagamento, circostanza invero sottaciuta nel riepilogo della prenotazione; e) la piscina, cui poteva accedersi gratuitamente solo dopo aver usufruito di almeno una giornata di spiaggia a pagamento, durante il loro soggiorno era risultata sempre non accessibile, circostanza della quale la struttura si era scusata.
Non avendo la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aderito all’invito alla negoziazione assistita, aveva convenuto la predetta e la società RAGIONE_SOCIALE avanti al Giudice di Pace di Napoli, per ivi sentir accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale o la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, con condanna dei medesimi al rimborso, in solido, di quanto ritenuto equo tra il prezzo pagato ed il valore effettivo della camera; oltre a una somma forfettaria per traffico internet; oltre al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, questi ultimi da determinarsi secondo equità, e agli interessi legali.
Nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2761/2018 il G. di P. Napoli rigettava la domanda, e successivamente con sentenza n. 20974 del 2018 il Tribunale di Napoli ha respinto l’interposto gravame.
Avverso la sentenza del giudice di appello il NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la responsabilità della struttura alberghiera da inadempimento contrattuale, per il disservizio reso.
Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c. , in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che nel qualificare l’effettuato acquisto in termini di <> , anziché quale ‘pacchetto turistico’ ; e nell’affermare che <>; nonché nell’aggiungere che <>, il giudice dell’appello abbia violato il proprio potere-dovere di qualificazione della domanda.
Lamenta avere il giudice dell’appello omesso di pronunziare sulla domanda di responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di albergo, con il quale l’albergatore si era impegnato a fornire non soltanto l’uso dell’alloggio ma anche una serie di prestazioni di dare e di fare quali la pulizia dell’alloggio, l’uso dei servizi, il vitto, il parcheggio dell’automobile .
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” [c.d. “pacchetto turistico” o package introdotto dal d.lgs. n. 111 del 1995 – emanato in
attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, la cui disciplina è poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 10/9/2010, n. 19283 ), nella specie ratíone temporis applicabile , che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest’ultimo essendo caratterizzato dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte ) del contratto ( v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex artt. 1176, 2°co., c.c. e 2236 c.c. l’ organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione (cfr. Cass.,
17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero -in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto dei clienti- del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o pacchetto turistico o package ) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l’oggetto e la finalità ( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
Il “pacchetto turistico”, che può essere dall’organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore , risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte .
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare ( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili -da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del casodi relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la “finalità turistica”, o lo “scopo di piacere” assicurato dalla vacanza, che il turistaconsumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315) o pacchetto turistico o ‘pacchetto’ o <<denominazione analoga ( v. art. 33, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 79 del 2011 ).
Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n. 9643), l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito già all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995 e quindi all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- [ e
quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo-] assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, e quindi dell'analogo art. 93 d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.
Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package , sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.
La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva n. 90/314/CEE e poi confluita nel c.d. Codice del consumo, nella specie come dettoratione temporis applicabile ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza (v., con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'intermediario o venditore per gli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, n. 696 ) il consumatore ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
E' fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile [ v. con riferimento al comma 1 dell ' art. 93 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) e al comma 1 dell ' art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531 ) , l'inciso <> recato dal comma 1 dell’art. 93 d.lgs. n. 2006 del 2005 -c.d. Codice del consumoe dal comma 1 dell’art. 14 d.lgs. n.
111 del 1995 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali.
Responsabilità non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione (Cass., 23/4/2020, n. 8124; Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 3/12/2009, n. 25396. Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, n. 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, n. 696, invero relativo alla responsabilità tipica del mandatario e alla disciplina di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 1084 del 1977), trovando in quest’ultima ipotesi fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329), fondamentale rilevanza assumendo -come dettola circostanza che dell’opera del terzo essi, comunque, si avvalgano nell’attuazione della prestazione dovuta, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda .
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package ) la “finalità turistica” connota -come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.
Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento, ecc. ( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
Eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del casoessi depongano per l’impossibilità della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell’interesse creditorio determina invero l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale (art. 1174 c.c.). E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell’interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell’interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.
Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull’interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.
Trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o pacchetto turistico o pacchetto o package ) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalità di
vacanza”, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po ‘ dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall’ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi.
In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766, e, da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417).
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell’art. 1463 c.c. e art. 1256, 10 co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale ), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).
L’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà
luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140 ).
Diversamente da tale ipotesi, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, non presupponendone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di piacere” in cui si sostanzia la “finalità turistica”), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l’esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).
Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l’obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l’impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il ve nir meno dell’ interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell’obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n.
10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037).
Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto ribadito che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione(autonoma) causa di estinzione dell’obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766, e, da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).
Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
In particolare, là dove ha affermato che <>, nonché sottolineato che <>.
Nella parte in cui, dopo aver premesso che <>, è pervenuto quindi alla conclusione che <>.
Ancora, là dove, atomisticamente considerando le varie attività e del tutto svalutando la rilevanza e la relativa portata, anche a fini pubblicitari, divulgativi e di relativa proposta alla medesima in concreto funzionalmente da assegnarsi nella specie, ha affermato che la società <>, sottolineando che <>.
Stante la fondatezza nei suindicati termini e limiti del 1° e del 2° motivo di ricorso, dell’impugnata sentenza -assorbiti gli altri motivi (il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso; il quarto ed il quinto motivo con i quali denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c.) -s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l ‘impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023, nella camera di