Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16755-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
NOME l’ordinanza n. cronologico 1909/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 209/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE all’udienza del 16 maggio 2022 pronunciava ordinanza con la quale disponeva la rinotifica, alla RAGIONE_SOCIALE con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, del ricorso d’appello proposto da COGNOME NOME NOME l a sentenza con cui il tribunale locale aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE sede di RAGIONE_SOCIALE; il tribunale, infatti, non aveva ritenuto sanante la notifica dell’originario ricorso all’RAGIONE_SOCIALE sede di RAGIONE_SOCIALE, pur autorizzata dal medesimo giudicante. La corte territoriale aveva valutato opportuno disporre la notifica dell’appello e del decreto di fissazione di udienza ad RAGIONE_SOCIALE ‘da intendersi, (quest’ultima), ad ogni effetto sanante, legittimata passiva nel presente giudizio’.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso affidato a due motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso NOME COGNOME. Nelle more del giudizio RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza di riunione del presente procedimento a quello iscritto con NUMERO_DOCUMENTO pendente tra le stesse parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge rispetto all’art. 101 c.p.c. , non avendo, il COGNOME, mai identificato , quale titolare passivo del ricorso in oggetto, altri rispetto a RAGIONE_SOCIALE .
2)- La seconda censura ha ad oggetto la violazione di legge rispetto agli artt. 157,164 e 291 c.p.c., per aver, la corte territoriale, ritenuto ‘sanata’ l’individuazione di RAGIONE_SOCIALE come legittimata passiva del giudizio pur in assenza dei presupposti processuali. Sostiene la ricorrente che nessuna sanatoria era mai intervenuta poiché il vizio della vocatio in ius puo’ essere sanato o tramite costituzione del convenuto o tramite rinnovazione dell’atto nullo. Nessuna delle due ipotesi era intervenuta nel giudizio in appello.
Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente COGNOME. Egli rileva che l’ordinanza emessa dalla corte non sia impugnabile in cassazione in quanto atto istruttorio, non avente natura di atto decisorio
definitivo, e, quindi, revocabile dallo stesso collegio che l’ha pronunciata.
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema di impugnazioni, l’ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass.n. 11870/2014).
Nel caso in esame la corte di merito, nel disporre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a soggetto che ha ritenuto, allo stato degli atti, titolare del rapporto in questione, ha emesso un provvedimento di natura non definitoria della questione ed ancor meno del giudizio, ben potendo, all’esito dell’andamento del processo, assumere una differente decisione.
L’attuale ricorso risulta pertanto inammissibile ritenendosi con tale decisione assorbita ogni ulteriore valutazione sui motivi di censura proposti. Anche assorbita deve ritenersi l’istanza di riunione, stante la valutata inammissibilità dell’attuale ricor so.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 19 dicembre 202 3.
La Presidente