Ordinanza Interlocutoria: Quando la Cassazione Sospende il Giudizio per un Documento Mancante
Nel complesso iter della giustizia, non tutte le decisioni di un giudice chiudono una causa. Esistono provvedimenti, come l’ordinanza interlocutoria, che servono a gestire il processo stesso. Questa è una decisione fondamentale che, pur non toccando il cuore della disputa, assicura che il percorso legale si svolga nel rispetto delle regole. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di un singolo documento possa portare alla sospensione di un intero giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di primo grado. La parte soccombente ha presentato appello, ma la Corte d’Appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ritenendo che non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta.
Contro questa decisione, la parte ha proposto ricorso per Cassazione, come previsto dalla legge (art. 348-ter c.p.c.), impugnando direttamente la sentenza di primo grado. Tuttavia, durante l’esame preliminare del ricorso, la Suprema Corte si è imbattuta in un ostacolo puramente procedurale.
La questione procedurale e l’ordinanza interlocutoria
Il problema risiedeva in un’apparente contraddizione e, soprattutto, in un’omissione. La ricorrente, nel suo atto, affermava che l’ordinanza della Corte d’Appello era stata emessa in una data e comunicata in un’altra. Tuttavia, un documento prodotto indicava una data di comunicazione differente.
L’elemento cruciale, però, era un altro: agli atti del processo non era presente la prova ufficiale della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità. Questo documento è di fondamentale importanza perché dalla data della sua comunicazione decorrono i termini per presentare il ricorso in Cassazione. Senza di esso, la Corte non può verificare un presupposto essenziale per la validità del ricorso stesso: la sua tempestività.
L’importanza della prova di comunicazione
Nel diritto processuale, la forma è sostanza. La comunicazione di un provvedimento giudiziario non è una mera formalità, ma l’atto che garantisce alla parte la conoscenza legale della decisione e che fa scattare i termini per le successive azioni legali. La sua prova deve essere certa e documentata.
Le Motivazioni della Cassazione
Di fronte a questa lacuna, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, la Corte non ha giudicato se il ricorso fosse fondato o meno, ma ha preso atto dell’impossibilità di procedere.
I giudici hanno rilevato che, in assenza della copia della comunicazione dell’ordinanza impugnata, era necessario ‘rimettere il ricorso sul ruolo’. Citando un precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha stabilito di dover acquisire d’ufficio il documento mancante direttamente dalla cancelleria della Corte d’Appello. Questa scelta sottolinea un principio di cooperazione tra uffici giudiziari volto a superare ostacoli meramente procedurali per arrivare a una decisione nel merito, quando possibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria in esame dimostra come il rispetto delle norme procedurali sia un pilastro del sistema giudiziario. La decisione di sospendere il giudizio e di ordinare l’acquisizione di un documento mancante non è un ritardo ingiustificato, ma un atto necessario per garantire la correttezza del processo e la tutela dei diritti di tutte le parti. Il caso verrà quindi discusso nuovamente solo dopo che la documentazione sarà completa, permettendo alla Suprema Corte di valutare, con tutti gli elementi necessari, la fondatezza del ricorso.
Che cos’è un’ordinanza interlocutoria?
È un provvedimento del giudice che non decide la causa nel merito, ma risolve una questione procedurale sorta durante il processo, come in questo caso la necessità di acquisire un documento mancante.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione?
La Corte ha rinviato la decisione perché mancava agli atti la copia della comunicazione dell’ordinanza della Corte d’Appello alla ricorrente, un documento fondamentale per verificare la correttezza procedurale del ricorso.
Cosa succede ora nel processo?
La Corte ha ordinato alla sua Cancelleria di acquisire il documento mancante dalla Corte d’Appello. Una volta ottenuto, il caso sarà nuovamente inserito nel calendario (rinvio a nuovo ruolo) per essere discusso e deciso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13994/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di amministratore di sostegno di COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. della CORTE D’APPELLO di TORINO del 06.02.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Con ordinanza emessa ai sensi de combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., nel testo al tempo vigente la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’impugnazione avanzata da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo pubblicata il 5/6/2018, che aveva definito il processo nel quale NOME COGNOME e altre avevano rivestito il ruolo di convenute.
Quest’ultima ricorre avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., sulla base d’unitaria censura. NOME COGNOME e gli altri dodici evocati nel presente giudizio sono rimasti intimati.
La ricorrente dichiara a pag. 3 del ricorso che l’ordinanza della Corte di Torino era stata emessa il 6/2/2019 e alla medesima comunicata il 19/2/2019, mentre a pag. 25 dà atto della produzione della ‘ordinanza Corte di appello di Torino 6 febbraio 2019, comunicata il 20 febbraio’ . Non allega essere stata effettuata notifica a cura di una delle parti.
La notifica del presente ricorso è stata effettuata in via telematica il 18/4/2019 e, per gli appellati non costituiti, è stato dato avvio alla notifica cartacea in pari data, siccome consta dagli atti.
Poiché in atti non si rinviene la copia della comunicazione dell’ordinanza di cui sopra occorre rimettere il ricorso sul ruolo e richiedere quanto in dispositivo (argom. S.U. n. 11850/2018).
P.Q.M.
ordina acquisirsi dalla Corte d’appello di Torino la copia della comunicazione a NOME COGNOME dell’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 6/2/2019, con la quale venne con ordinanza dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle cause civili riunite nn. di R.G. 1716/2018 e 1741/2018;
manda alla Cancelleria per l’adempimento e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024