Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31164 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 31164 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6462-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
ATER DEL COMUNE DI ROMA;
– intimata –
per revocazione dell’ordinanza n. 2405/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha concluso affinché, riunito al presente fascicolo quello iscritto al nrg. 2715 del 2023, si proceda alla delibazione del ricorso iscritto al nrg. 27440 del 2021 con l’adozione dei provvedimenti che verranno ritenuti opportuni, previa dichiarazione dell’inesistenza giuridica dell’ordinanza n. 2405 del 2023.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso) e dell’ATER del Comune di Roma (che non ha svolto attività difensiva) per la revocazione, ex art. 391 bis cod.proc.civ., dell’ordinanza n. 2405/2023, depositata il 26 gennaio 2023, con cui la Corte di cassazione ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza resa tra le parti dal Consiglio di Stato Sez. V, n. 6652/2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, per eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per sconfinamento nella sfera riservata alla legge nonché
per violazione dell’art.111, comma ottavo, Cost. e degli articoli 360, comma 1 e 362, comma 1 cod.proc.civ. in relazione all’art.110 c.p.a.
In particolare, con il primo motivo la ricorrente -dopo avere premesso che l’ordinanza di questa Corte n. 2405/2023, depositata il 26 gennaio 2023, pur contenendo nell’intestazione il corretto numero di ruolo generale e la corretta indicazione delle parti e del provvedimento impugnato recava, nel considerato in fatto e nel ritenuto in diritto, dei riferimenti e delle motivazioni rese in altro procedimento giurisdizionale tra parti diverse (già discusso nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 e defin ito con l’ordinanza n.5052/2022)- deduce come tale ordinanza sia affetta da errori di fatto, espressioni della divergenza tra quanto risulta dal provvedimento giurisdizionale rispetto alla realtà processuale, che avrebbero inciso sul contenuto concettuale e sostanziale della pronuncia medesima ovvero sul decisum e che non potrebbero che determinare un nuovo esercizio dell’attività giurisdizionale.
Con il secondo motivo, formulato in subordine, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di questa Corte n.2405/2023 per essere stati integralmente ignorati i motivi di ricorso da essa RAGIONE_SOCIALE dedotti nel procedimento n.27440/2021.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.M. ha concluso come indicato in epigrafe e sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.
Ritenuto in diritto
1.Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione al presente giudizio di quello recante il n. r. g. 2715/2023, formulata dall’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO, in quanto se è vero che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pure in sede di legittimità, non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni di
connessione tra le cause di natura oggettiva, atteso che i due ricorsi pendono avanti a Collegi diversamente composti per essere stato il procedimento, iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO, attivato di ufficio ravvisandosi nell’ordinanza n. 2405/2023 un simulacro di provvedimento e non una vera pronuncia, mentre con il presente ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , della già menzionata ordinanza.
Sempre in via preliminare, va dato atto che il procedimento iscritto al n. r. g. NUMERO_DOCUMENTO è stato trattato (nella stessa adunanza camerale nella quale è stato trattato il presente) da queste Sezioni Unite le quali hanno, previa declaratoria dell’inesistenza dell’ordinanza n. 2405 del 26 gennaio 2023, dichiarato inammissibile l’originario ricorso di cui al procedimento iscritto al n. r. g. n.NUMERO_DOCUMENTO (v. Cass. Sez. Un. ordinanza n. 31019/2023, delibata nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 e pubblicata il 7 novembre 2023).
La declaratoria dell’inesistenza giuridica dell’ordinanza n. 2405 del 2023 fa venir meno l’oggetto del presente ricorso per revocazione, per errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la medesima ordinanza, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Attese la soluzione della presente controversia e la peculiarità della vicenda processuale le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11