SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 39 2026 – N. R.G. 00000002 2025 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Perugia SEZIONE CIVILE
R.G. 2/2025
La Corte D’Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
AVV_NOTAIO
(C.F.:
), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c,
elettivamente
domiciliato
presso
l’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
appellante
e
(C.F.:
), assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO,
elettivamente domiciliata in Perugia, INDIRIZZO presso lo studio del difensore
appellata
C.F.
P.
CONCLUSIONI:
come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 05.12.2024, il Tribunale di Perugia, visto l’art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 500 reso dal Tribunale di Perugia il 19.04.2024 in favore di nei confronti dell’AVV_NOTAIO
L’ordinanza ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente emesso in favore di poiché fondato su fatture elettroniche inviate all’AVV_NOTAIO e da on fosse fondata su prova scritta o di
quest’ultimo non contestate e ha altresì ritenuto che l’opposizione n pronta soluzione.
Con atto di citazione in appello notificato il 30.12.2024, l’AVV_NOTAIO ha impugnato la predetta ordinanza – ritenendola provvedimento decisorio ex art. 279 n. 4 c.p.c. – chiedendone la riforma, al fine di sentir dichiarare che il credito dell’opposta/appellata società ammonta ad € 475,00, che il predetto credito è interamente compensato con il maggior credito dovuto all’appellante e che in accoglimento della domanda riconvenzionale la parte opposta/appellata deve essere condannata al pagamento della som ma di € 8.970,00, oltre accessori, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Con il primo motivo di appello ha lamentato l’errata ricostruzione dei fatti e l’interpretazione degli atti processuali così come compiuta dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato l’erronea delimitazione dell’oggetto della controversia.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l’omesso esame dei documenti dai quali emergerebbe l’inadempimento dell’opposta/appellata società.
Con il quarto motivo di appello ha lamentato l’omesso esame dei documenti relativi alla formulata domanda riconvenzionale.
Con il quinto motivo di appello ha lamentato l’omesso esame dei documenti relativi all’eccezione di compensazione.
Con il sesto motivo di appello ha lamentato l’omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio l’appellato, chiedendo in via preliminare e pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per non appellabilità del provvedimento impugnato, essendo l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. un provvedim ento a carattere meramente cautelare e strumentale e quindi non suscettibile di autonoma impugnazione, e chiedendo in via subordinata e nel merito il rigetto dell’appello per manifesta infondatezza.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all’esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza di discussione orale.
L’appello è inammissibile e va rigettato.
L’art. 648 c.p.c. sancisce che ‘ Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto ‘.
La non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. prevista testualmente dalla predetta disposizione normativa è confermata dal costante orientamento giurisprudenziale che afferma che ‘ La ragione per cui non è impugnabile il provvedimento ex art. 648 c.p.c., si rinviene nel difetto del carattere di definitività del provvedimento, che ha natura anticipatoria (piuttosto che cautelare, come dice Cass. n. 14051 del 2004) della decisione sul merito e che, dunque, sotto tutti i profili è ridiscutibile con quella decisione. Ciò, anche per le questioni di merito e di rito sommariamente delibate agli effetti della decisione sulla concessione dell’esecutività ‘ (Cass. Civ. n. 711/2020; in senso analogo: Cass. Civ. n. 24658/2019; Cass. Civ. n. 13596/2014; Cass. Civ. n. 3012/2005).
Pertanto, non è condivisibile la doglianza dell’appellante che ha ritenuto appellabile l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. in quanto, essendo stata emessa nell’ambito di un procedimento soggetto alla riforma Cartabia che mira a rendere la causa matura per la decisione già in prima udienza, essa oggi conterrebbe ‘ necessariamente una statuizione sulle questioni preliminari che attengono al giudizio … che inevitabilmente ricomprendono quelle relative alla contestazione o non contestazione dei fatti e delle circosta nze dedotte dalle parti, in quanto già cristallizzate ed immodificabili. … Per l’effetto, il provvedimento gravato si atteggia a sentenza non definitiva nella parte in cui accerta la mancata contestazione del credito ingiunto, e la mancanza di prova scritt a da parte dell’opponente ‘ (pag. 6 dell’atto di citazione in appello). Ciò non è condivisibile in quanto anche ante riforma Cartabia l’art. 648 c.p.c. sanciva la non impugnabilità dell’ordinanza in esame. Inoltre, la statuizione contenuta nell’ordinanza c irca la non contestazione dei fatti e la mancanza di prova scritta non caratterizza la definitività del provvedimento ma la sua rispondenza al dettato normativo, poiché l’art. 648 c.p.c. fa espressamente riferimento alla mancanza di ‘ prova scritta o di pronta soluzione ‘ quali ipotesi che legittimano la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Né è condivisibile
l’affermazione dell’appellante secondo cui l’ordinanza in esame sarebbe ascrivibile all’art. 279 n. 4 c.p.c. che qualifica come sentenza il provvedimento del giudice che, decidendo su questioni di giurisdizione, pregiudiziali o preliminari di merito o decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. Nella fattispecie in esame, infatti, non vi è stata alcuna decisione sulle predette questioni, ma vi è stata soltanto una valutazione sommaria del fumus boni iuris del diritto di credito vantato dall’opposta/appellata società, da cui è conseguito un provvedimento che, come sottolineato dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, ha natura interinale, è inidoneo ad interferire sulla definizione della causa e i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Proprio perché di natura anticipatoria ed assunto allo stato degli atti il provvedimento è ridiscutibile sotto tutti i profili con la decisione finale, anche per le questioni di merito e di rito sommariamente delibate agli effetti della decisione sulla concessione dell’esecutività.
Anche volendo esaminare la questione sotto altro profilo, il provvedimento con cui il giudice provvede sulle istanze istruttorie, rigettandole, non è equiparabile ad una decisione sulle questioni preliminari atteso che non assume natura definitoria del giudizio, neppure parziale, tanto è vero che, come ogni ordinanza, è sempre revocabile o modificabile dal giudice che l ‘ ha emessa (art. 177 c.p.c.).
L’appello deve essere dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo d’ufficio, in assenza di specifica, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della modesta complessità della causa e della mancanza della fase istruttoria/di trattazione.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l’appello inammissibile;
condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.1.2026
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME