Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14548 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24018-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2018 R.G.N. 368/2017;
Oggetto
R.G.N. 24018/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 24018/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.02.2018 n. 33 , la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere che in ossequio a quanto disposto dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/98 venisse dichiarato il suo diritto ad essere iscritta al FPLD e che, pertanto, venisse disposta la riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo i parametri del regime pensionistico del FPLD, maggiorata degli arretrati, nonché degli interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria dal momento RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del diritto e fino al saldo e che si provvedesse all’eventuale conguagl io a debito derivante dalla differenza RAGIONE_SOCIALE‘aliquota contributiva prevista nei due diversi regimi, trattenendo sui ratei di pensione quanto eventualmente dovuto dalla stessa.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, prescindendo dalla questione d’improponibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per difformità rispetto alla previa domanda amministrativa, ha ritenuto, nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda, che l’opzione effettuata al momento del pensionamento, ex artt.6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554/88 e 5 del DPR n. 104/93 era stata legittimamente esercitata nel senso di chiedere il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di provenie nza essendo la ricorrente, con decorrenza 31.12.12, divenuta titolare di pensione di anzianità ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Tale opzione, non abrogata né implicitamente né espressamente da nessuna norma vigente al momento del suo esercizio, non poteva, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, essere più revocata, dopo che la ricorrente aveva acquisito il trattamento di quiescenza, nel senso richiesto di essere iscritta al FPLD secondo i parametri propri di tale regime pensionistico. Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE ‘art. 6 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 544/88 nonché degli artt. 5 e 7 del DPR n. 104/93, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva considerat o non avvenuta l’abrogazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa normativa sopravvenuta, del diritto di opzione a favore del regime pensionistico scelto dalla ricorrente, sia il travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta vigenza, al momento del passaggio RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nei ruo li RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa normativa che consentiva la predetta opzione.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/73, perché erronea era la considerazione che l’opzione da lei esercitata sarebbe stata irrevocabile, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tassativamente previste dall’art. 204 del DPR n. 1092/73 ed essendo inutilmente decorsi i termini perentori previsti dall’art. 205 del medesimo DPR, con conseguente irretrattabilità dei provvedimenti pensionistici già adottati e ciò perché, invece, non era decorso il termine triennale di cui all’art. 205 del DPR n. 192 cit., per la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di modifica del provvedimento pensionistico.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
In via preliminare, va rilevato come la Corte d’appello ha accertato che la ricorrente, in data 26.2.1999 (entro i sei mesi dal transito dal Miur ai ruoli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) aveva esercitato il diritto di opzione a conservare il trattamento pensionistico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che era l’Amministrazione di originaria appartenenza , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554/88 (e art. 5 del DPR n. 104/93, attuativo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 554 cit.), e in data 31.12.2012 aveva maturato i requisiti RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità, di cui era divenuta titolare dal successivo 1.1.13, con liquidazione degli emolumenti secondo il regime pensionistico prescelto.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 2 del predetto DPR n. 104/93, ‘la domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente’ e la Corte del merito ha verificato che l’esercizio di tale facoltà era stata legittimamente esercitata dalla ricorrente, in quanto il d.lgs. n. 80/98 non aveva abrogato il diritto ad esercitare tale opzione, né espressamente né implicitamente, come opinato dalla stessa.
A questo proposito, è risultata ininfluente sulla posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘8.9.14, perché priva di rilevanza esterna, con cui si comunicava ai lavoratori ancora in servizio transitati presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di processi di mobilità volontaria, che sarebbe stati iscritti a decorrere dalla data del passaggio, al regime pensionistico RAGIONE_SOCIALE‘ente di destinazione (cioè, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricalcolo RAGIONE_SOCIALEe differenze contributive presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale Ente di desti nazione, a partire dall’1.1.98 , con un conseguente trattamento complessivo più favorevole rispetto a quello che era stato riservato alla ricorrente, che però aveva esercitato l’opzione più di dieci anni prima ), perché- si sosteneva in tale comunicazione – tale facoltà di opzione era venuta meno dal 23.4.1998, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 80/98.
Inoltre , la Corte d’appello ha anche accertato che in data 18.11.14 la ricorrente inoltrava all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la domanda amministrativa con cui chiedeva la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso il FPLD RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 322/58 e la ricongiunzione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione INPDAP presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , per i periodi lavorativi riscattati presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma tale richiesta come correttamente evidenziato dalla predetta Corte del merito, non poteva conciliarsi con l’esercizio (irrevocabile) del diritto di opzione (esercitato più di dieci anni prima) per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa precedente posizione assicurativa e con il fatto che era cessata dal servizio già da tempo (cfr. Cass. n. 7609/91).
Stante così le cose, il ricorso va rigettato ma la novità RAGIONE_SOCIALEa questione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.2.2024