Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24717-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 264/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 307/2017;
Oggetto
Pensione di vecchiaia in deroga, opzione per il regime contributivo
R.G.N. 24717/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.6.2019, la Corte d’appello di pensione di vecchiaia decorrenza dal 1°.11.2015;
Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a NOME COGNOME il diritto di conseguire la secondo il regime contributivo con che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che il Pubblico ministero ha depositato memoria, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur avendo esercitato l’opzione per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione con il sistema contributivo solo in data 3.7.2013, l’intimata avesse diritto a fruire dei requisiti di accesso al trattamento di vecchiaia previsti per le pensioni c.d. contributive , ancorché alla data RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione fosse già in vigore l’art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., che al comma 7 ha
soppresso la possibilità che l’opzione medesima comporti l’estensione all’optante dei requisiti per l’accesso alla pensione propri del regime contributivo, facendo salva solo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione vigenti in quel regime; che il motivo è fondato;
che, al riguardo, va premesso che l’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, ha previsto in forma generale che per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatorie e alle forme sostitutive ed esclusive, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione venga determinata con il c.d. sistema misto, risultante dalla somma ‘RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data’ e ‘RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contrib utive calcolato secondo il sistema contributivo’; che il successivo comma 23 del predetto art. 1 aveva inoltre previsto, per quanto qui rileva, che ai lavoratori di cui al comma 12 ‘è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19 , a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo’;
che l’inciso ‘ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19’ è stato successivamente abrogato dall’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), derivandone logicamente il venir meno dalla sua
entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia con il sistema contributivo usufruendo (anche) dei precedenti e più favorevoli requisiti di accesso alla prestazione;
che, nel caso di specie, risulta accertato che l’odierna intimata presentò domanda di opzione per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia con il sistema contributivo in data 3.7.2013, nel pieno vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata dall’art. 24, comma 7, d.l . n. 201/2011, cit., all’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, cit.; che non rileva in contrario la circostanza che sia i commi 14-15 RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., sia il successivo art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012 (conv. con l. n. 135/2012), abbiano previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime RAGIONE_SOCIALEe decorrenze vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, cit., continuassero a trovare applicazione nei confronti di particolari categorie di lavoratori, tra cui coloro che -come l’odierna intimata fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e avessero perfezionato i requisiti d’accesso al pensionamento nel periodo compreso tra il 24° e il 36° mese successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, cit., essendo incontroverso che, a tale data, l’intimata non aveva ancora optato per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione con il sistema contributivo e, potendo accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le regole proprie del sistema misto, la prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALEa contribuzione non le avrebbe comunque consentito di conseguire la pensione entro il termine previsto dalle norme dianzi cit.;
che il diverso avviso espresso nella sentenza impugnata, come ben colto da parte ricorrente, finirebbe per trasformare l’opzione per il regime contributivo in un mezzo per conseguire ex post
una deroga al più restrittivo regime di accesso alla pensione introdotto dal d.l. n. 201/2011, in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui le disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14 -15, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integraz. debbono interpretarsi in senso necessariamente restrittivo, trattandosi di eccezioni ad una regola prevista per garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in termini di vincoli di bilancio, stabilità economico-finanziaria e rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza RAGIONE_SOCIALEa spesa previdenziale sul prodotto interno lordo (cfr. in tal senso Cass. n. 31334 del 2022 e succ. conf.);
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: ‘in considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALEe disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. co n l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.’;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.