Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34045 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 34045 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 26860-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto l. n.554/88 mobilità volontaria
R.G.N. 26860/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2024
PU
avverso la sentenza n. 470/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 512/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.470/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava la domanda di COGNOME NOME e COGNOME NOME volta a veder costituita la loro posizione previdenziale presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo costoro transitati per mobilità volontaria ai sensi della l. n.554/88 dalla gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a quella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1.9.98.
Riteneva la Corte che l’opzione esercitata dagli stessi secondo l’art.6 l. n.554/88, volta a permanere entro il regime RAGIONE_SOCIALE e non più prevista dal d.lgs. n.80/98, doveva comunque dirsi irretrattabile: solo a seguito del pensionamento con trattamento a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, infatti, gli odierni ricorrenti avevano chiesto la costituzione di posizione previdenziale presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ovvero oltre il termine dell’art.205 d.P.R. n.1092/73.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
All’esito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna udienza pubblica. In sede di camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.6, co.1 l. n.544/88 nonché degli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 104/93, erroneità e travisamento dei fatti da parte della Corte d’appello, la quale non aveva considerato che il diritto di opzione ex art.6 l. n.554/88 era stato abrogato dal d.lgs. n.80/98.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono erronea e falsa applicazione degli artt.204 e 205 d.P.R. n.1092/73, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché erronea era la considerazione che l’opzione esercitata sarebbe stata irrevocabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art.204 e non potendo perciò applicarsi la decadenza dell’art.205.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono nullità/inesistenza dell’opzione esercitata, e irrilevanza della stessa, in quanto esercitata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.80/98 che tale diritto di opzione aveva abrogato.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono fondati.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
È vero che la rubrica dei motivi parla congiuntamente di violazione di legge e di contraddittorietà/illogicità della motivazione, ma il corpo degli stessi in realtà non prospetta alcun vizio ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., concentrandosi solo sull’aspetto della violazione di legge: sarebbe stata data efficacia a una opzione irrilevante, poiché non più contemplata dal d.lgs. n.80/98, e nemmeno potrebbe applicarsi l’art.205 d.P.R. n.1092/73, in quanto tale norma riguarda i casi di rettifica menzionati al precedente art.204, nessuno dei quali ricorrente nella presente causa.
Nemmeno sussiste il vizio di autosufficienza del ricorso, poiché esso non si basa sul contenuto di alcun documento o atto – essendo i fatti di causa pacifici bensì solo su una dedotta questione giuridica.
Tanto premesso, è acclarato in fatto che i ricorrenti furono interessati da procedura di mobilità indetta in data 6.5.1998, con trasferimento dal MIUR ad un rapporto d’impiego assoggettato all’AGO, e con passaggio alla nuova gestione in data 1.9.98, ovvero dopo il 23.4.1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/98.
La Corte d’appello, pur dando atto che il diritto d’opzione non sussisteva più, poiché esercitato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.80/98, ha nondimeno ritenuto che l’esercizio di tale opzione fosse irretrattabile, siccome non venne impugnato nel termine decadenziale dell’art.205 d.P.R. n.1092/73 il provvedimento di liquidazione definitiva della pensione adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La conclusione non può essere condivisa.
Inconferente è il richiamo
P.Q.M.