ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00018700-1 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO1NUMERO_DOCUMENTO
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 01/10/2025,
ritenuto che l’
ha proposto opposizione ex art.
615 c.p.c. avverso l’atto di precetto notificatogli da in data 26/03/2025 per l’importo di euro 269.070,32, richiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
ritenuto che l’atto di precetto è stato notificato in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia in data 09/09/2024, nella procedura R.G.E. n. 65/2023, con la quale veniva disposto che l’odierno opponente, in qualità di terzo pignorato, corrispondesse all’opposta, in qualità di creditore procedente, la somma oggetto di dichiarazione;
letta la costituzione di parte opposta,
ritenuto che l’Istituto ha reso in data 09/0 1/2023 dichiarazione positiva per euro 90.057,00 in relazione all’atto di pignoramento notificatogli dall’odierna opposta in data 03/01/2023 (iscritto al R.G. n. 65/2023 -Tribunale di Perugia);
ritenuto, altresì, che in data 26/05/2023, il medesimo terzo ha reso ulteriore dichiarazione positiva per euro 240.119,00, in relazione all’atto di pignoramento notificatogli dal creditore
in data 19/05/2023 (iscritto al R.G. n. 687/2023 -Tribunale di Perugia);
rilevato che avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. il terzo pignorato ha facoltà di proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., unico strumento per far valere anche la mera erroneità della dichiarazione resa allorquando il Giudice dell’esecuzione abbia già provveduto ad estinguere la procedura per intervenuta assegnazione delle somme pignorate (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18109 del 31/08/2020; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5489 del 26/02/2019; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13143/2017; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3958 del 20/02/2007);
rilevato che, nel caso di specie, parte opponente non ha inteso proporre tale opposizione, bensì ha atteso la notifica dell’atto di precetto fondato sull’ordinanza di assegnazione de qua per proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
ritenuto, tuttavia, che in data 23/04/2024 il terzo ha versato alla creditrice la somma di euro 169.848,00, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito della seconda procedura esecutiva (iscritta al R.G. n. 687/2023 -Tribunale di Perugia), mentre in data 09/10/2024 la somma di euro 1.568,73, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito della prima procedura esecutiva (iscritta al R.G. n. 65/2023 -Tribunale di Perugia); ritenuto, altresì, che nell’ambito della prima procedura (iscritta al R.G. n. 65/2023 Tribunale di Perugia) il terzo ha dichiarato di essere debitore dell’esecutato RAGIONE_SOCIALE per soli euro 90.057,00; considerato, pertanto, che l’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 553 c.p.c. deve ritenersi limitato al contenuto della dichiarazione resa in relazione alla specifica procedura cui si riferisce, ossia, nel caso di specie, a quanto dichiarato dall’ in data 09/01/2023, da cui si evince un debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per soli euro 90.057,00; considerato, in definitiva, che l’importo di cui all’atto di precetto notificato da eccede l’importo oggetto di dichiarazione e che, conseguentemente, appare nella presente sede che sussista, quanto meno parzialmente, la verosimiglianza delle doglianze formulate dal debitore precettato ed i gravi motivi utili alla sospensione dell’efficacia parziale del titolo, in ragione del pericolo insito nel versamento di somme eccedenti l ‘effettivo obbligo del terzo che, nel caso di specie, è peraltro ente di rilevanza pubblica; letto l’art. 615, comma 1 secondo periodo c.p.c., ritenuto di dover procedere alla sospensione dell’efficacia del titolo azionato da nei confronti dell’ per la somma eccedente euro 90.057,00; spese da liquidarsi al merito;
in parziale accoglimento della istanza di sospensiva dispone la sospensione del titolo esecutivo per l’importo eccedente euro 90.057,00;
spese al merito.
Si comunichi alle parti.
14/11/2025
Il giudice
NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dr. NOME COGNOME, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominato con D.M. del 22/10/2024