Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30256 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4027/2025 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici sono domiciliati.
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO B ARI n. 189/2025 depositata il 12/02/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò il decreto di liquidazione dei compensi richiesti a titolo di gratuito patrocinio, emesso dalla Corte d’appello di Bari il 19 gennaio 2024, e gli stessi giudici dichiararono inammissibile il ricorso in opposizione, con sentenza n. 189 del 12 febbraio 2025.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’RAGIONE_SOCIALE , affidandosi a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti in giudizio, svolgendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo è così rubricato ‘ Art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma III -Art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 e art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 al giudizio di opposizione alla liquidazione ‘.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente disposto la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE documentazione ex art. 79 D.P.R. n. 115/2002, laddove tale produzione sarebbe stata funzionale all’ammissione
RAGIONE_SOCIALE parte al gratuito patrocinio, intervenuto però quattordici anni prima, mentre non avrebbe riguardato la liquidazione degli onorari del difensore.
Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. , con riguardo al vizio di pronuncia su domanda mai formulata dalle parti, giacché la condanna alle spese di lite era stata deliberata senza che controparte l’avesse espressamente richiesta.
In primis il ricorrente non ha provveduto ad
integrare la documentazione, come richiesto, non avendo depositato né il provvedimento impugnato né le dichiarazioni dei redditi relative a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe annualità di imposta a partire da quella di presentazion e RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione e sino all’attualità, corredate dalle relative ricevute di presentazione; ovvero, in caso di mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi, relativa certificazione rilasciata dalla competente Agenzia RAGIONE_SOCIALEe Entrate per ciascuna annualità, rispetto alle quali ultime ha allegato unicamente le richieste ‘ .
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato gli artt. 79 e 123 D.P.R. n. 115/ 2002, anziché l’art. 82 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, riferito alla liquidazione degli onorari del difensore.
L’affermazione è esatta, giacché l’opposizione aveva riguardo non alle condizioni per l’ammissibilità al gratuito patrocinio, ma piuttosto all’importo RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari a favore del procuratore. Conseguentemente, per la parte riguardante la produzione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi, l’ordinanza è sicuramente ultronea.
Tuttavia, la stessa ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello disponeva altresì l’allegazione del provvedimento impugnato.
In proposito, il ricorso afferma che il giudizio di opposizione alla liquidazione non sarebbe un’impugnazione soggetta alle regole formali RAGIONE_SOCIALE stessa ed all’onere RAGIONE_SOCIALE prova, bensì l’atto introduttivo di un procedimento contenzioso in cui il giudice adito avrebbe il potere-dovere di verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALE liquidazione e pertanto il provvedimento di liquidazione sarebbe già contenuto nel fascicolo processuale RAGIONE_SOCIALE‘opposizione.
Tale affermazione non è condivisibile.
L’art. 15 RAGIONE_SOCIALE D. Lgs. n. 150 del 2011 al 2° comma afferma che ‘ Il ricorso è proposto al capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato ‘. Un’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE norma consentirebbe di ritenere la fattispecie assimilabile ai procedimenti impugnatori, i quali richiedono, a pena d’inammissibilità, l’allegazione del provvedimento contestato (art. 347 comma 2° c.p.c. per l’appello, art. 369 comma 2° c.p.c. per il ricorso per cassazione, art. 399 c.p.c. per la revocazione, art. 405 c.p.c. per l’opposizione di terzo).
Tuttavia, benché il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso (Sez. 2, n. 1470 del 22 gennaio 2018), il provvedimento oggi reclamato non può essere assimilato a ‘ gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione ‘ (art. 15 comma 5° D. Lgs. n. 150/2011). L’istanza volta all’eventuale riforma di esso implica necessar iamente un onere di produzione RAGIONE_SOCIALE parte, perché costituisce l’oggetto diretto RAGIONE_SOCIALE richiesta e non un’allegazione istruttoria.
L’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari, per questa parte, era dunque pienamente legittima, in virtù del potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione RAGIONE_SOCIALE regola formale del giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova (Sez. 2, n. 23133 del 19 agosto 2021).
Va allora valutata la mancata pacifica ottemperanza del ricorrente all’obbligo di deposito del provvedimento impugnato, nel termine stabilito dalla Corte d’appello. La conseguenza di tale omissione è stata la declaratoria di inammissibilità, ma avrebbe potuto essere, forse più propriamente, la reiezione del ricorso per carenza di prova.
Nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE difesa erariale, riprodotte nel corpo del ricorso, era stato espressamente richiesto : ‘1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE; 2) Nel merito e in ogni caso, disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nei confronti RAGIONE_SOCIALEe esponenti Amministrazioni’.
Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto attenersi alle dette conclusioni e procedere alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, posto che tale domanda non risultava comunque subordinata o condizionata all’esito RAGIONE_SOCIALE lite.
Infatti, qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l’art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza RAGIONE_SOCIALE‘interessato, può essere oggetto di rinunzia (Sez. 2, n. 15326 del 12 giugno 2018).
L’accoglimento del predetto motivo impone la delibazione del ricorso incidentale condizionato, mediante il quale le controricorrenti rilevano il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Tale doglianza è inammissibile, perché priva di interesse.
Infatti, già la Corte d’appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE , senza che tale statuizione sia stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, il quale si è limitato solo a notificare il ricorso ad entrambi i Dicasteri coinvolti nel giudizio di opposizione.
In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile ricorso incidentale sicché , in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c., deve essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del giudizio di opposizione.
Atteso l’esito del presente giudizio di legittimità, anche in tal caso va disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di opposizione fra le parti in causa.
Spese compensate per il presente giudizio.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME