Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 24018/2021 proposto da: COGNOME NOME, difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, difesa da ll’A vvocatura generale dello Stato;
-controricorrente-
Comune RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Capitale;
-intimato- avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 3425/2021 del 25/02/2021. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE allega di aver consegnato il 18/11/2011 a NOME COGNOME estratti di ruolo che recano l’iscrizione di quattro cartelle esattoriali degli anni 2001, 2004 e 2007, inerenti a sanzioni per violazioni al codice della strada (c.d.s.). Il 28/1/2013 la parte privata propone dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE opposizione agli estratti di ruolo, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Capitale (il contraddittorio è integrato successivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE), allegando in
modo saliente che le correlative cartelle non gli sono state notificate. Chiede che le sanzioni vengano dichiarate nulle e gli vengano restituite le somme di denaro che egli ha pagato al solo fine di estinguere due ipoteche iscritte sulla base di quei debiti. In primo grado l’opposizione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché il Giudice di pace ritiene che: (a) gli estratti di ruolo non sono autonomamente impugnabili; (b) non è possibile correlare le cartelle alle iscrizioni ipotecarie. Cass. 19332/18 ha annullato la sentenza dichiarativa d’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello. In sede di rinvio la parte privata ha riproposto i motivi seguenti. Fa valere la prescrizione della pretesa; lamenta: a) omessa notifica verbali di accertamento di violazione (v.a.v.), b) omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, c) decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 17 d.p.r. 602/1973; richiede la restituzione di quanto pagato per ottenere la cancellazione RAGIONE_SOCIALE iscrizioni ipotecarie; più specificamente, fa valere la mancata prova della notifica dei verbali di accertamento di violazione (v.a.v.), poiché RAGIONE_SOCIALE Capitale non ha depositato la correlativa documentazione e l’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in appello, non ha contestato che le cartelle sono correlate alle iscrizioni ipotecarie. Il Tribunale rigetta l’opposizione sulla seguente base: non risulta proposta in primo grado l’eccezione di prescrizione, che quindi è preclusa; inoltre, il difetto di notifica dei v.a.v. non è stato fatto valere entro 30 giorni dalla acquisizione del l’estratto di ruolo (rinvia a Cass. SU 22080/17, che si fonda sull’art. 7 d.lgs. 150/2011), mentre la parte privata ha proposto la domanda due anni dopo; quindi, la contestazione è tardiva; la censura di omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle è parimenti tardiva poiché è da proporre ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto dell’esecuzione (rinvia a Cass. 21533/17 e 8402/18); si argomenta poi che entrambe le decadenze sono rilevabili d’ufficio; il Tribunale conferma inoltre che non è possibile ricollegare le cartelle richiamate negli estratti ruolo alle iscrizioni ipotecarie in base alla documentazione prodotta dall’attore; la contumacia in primo grado dell’agente della riscossione non esonera dalla
prova, al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello; infondata è anche la contestazione di decadenza ex d.p.r. 602/73 poiché alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’art. 17 del d.p.r. 602/1973, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della l. 689/1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 c.d.s. Su questa base, il Tribunale rigetta l’opposizione e condanna la parte privata alle spese per le varie fasi processuali. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memor ia. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. RAGIONE_SOCIALE Capitale è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 14) denuncia che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta (reiterata dopo che il giudice ha ritenuto erroneamente tardiva una prima richiesta del 27/10/21) di trattazione orale della precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni (p.c.) ed ha depositato la sentenza, senza consentire all’appellante l’udienza di p.c. ed il deposito RAGIONE_SOCIALE conclusionali. Si invoca Cass. 36596/2021, cioè si fa valere in primo luogo che la censura relativa all’impossibilità di esporre le proprie difese conc lusive non è condizionata all’onere di indicare le argomentazioni concrete che non si è potuto proporre, ma si aggiunge che la violazione ha comunque pregiudicato la possibilità di depositare gli scritti difensivi, di osservare il giudicato sulle questioni di diritto e di fatto, di precisare le ragioni RAGIONE_SOCIALE domande e illustrare le istanze istruttorie con riferimento al collegamento tra cartelle e iscrizioni ipotecarie. Si deduce violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c., del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, degli artt. 24 e 80 cost.
Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché l’ indicazione scheletrica dei vari passaggi processuali è seguita tra parentesi d all’abbreviazione «all.» seguita di volta in volta dalle cifre 12,
13, 14 e 15 senza alcuna precisazione ulteriore di che cosa si tratti e, ove si tratti di riproduzioni di atti di causa, quali essi siano e dove possano trovarsi. Ad abundantiam, si osserva che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati. Trattandosi di censura relativa all’inosservanza di norme processuali, essa consentirebbe l’esame diretto degli atti del giudizio di merito al fine di accertare l’ error in procedendo . Tuttavia -il dato è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – per conciliarsi con struttura e funzione del giudizio di legittimità, l’esercizio di tale potere presuppone il puntuale rispetto ad opera della parte ricorrente del requisito di specificità della censura (ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.). In altri termini, l’acc esso al fascicolo di causa presuppone che il ricorso riporti con precisione – che non può essere certo disgiunta da chiarezza e sinteticità -indicazioni che consentano alla Corte di individuare i luoghi rilevanti all’interno dei singoli atti e di confrontarli con una censura formulata in termini così stringenti da sollecitare un efficiente e produttivo esercizio del potere di controllo, evitando di compiere general-generiche verifiche degli atti o anche solo indagini integrative per colmare lacune nell’indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (cfr. Cass. SU 34469/2019, Cass. 9878/2020, 23834/2019, 2771/2017). In questo caso ciò non è possibile.
Il primo motivo è inammissibile.
2. Il secondo motivo (p. 16) denuncia che il Tribunale ha rilevato d’ufficio in sentenza, senza sollecitare previamente il contraddittorio: (a) a p. 3, la tardività della contestazione della mancata notifica dei v.a.v., che avrebbe dovuto sollevarsi – ex art. 7 d.lgs. 150/2011 come concretizzato Cass. SU 22080/2017 entro 30 giorni dall’acquisizione del ruolo (avvenuta il 17/1/2011), con cui si è determinata la conoscenza della sanzione, mentre la mancata notifica è stata lamentata solo con l’atto introd uttivo del giudizio (nel gennaio 2013); (b) a p. 4, la tardività dell’eccezione di omessa notifica della cartella, da sollevarsi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dal primo atto
dell’esecuzione; (c) a p. 4, la mancata prova del pagamento per cancellare l’ipoteca (il Tribunale argomenta che la contumacia dell’NOME in primo grado è irrilevante, al pari del suo silenzio dopo la costituzione in appello, poiché non equivale a mancata contestazione). Si deduce la violazione (unicamente) dell’art. 101 c.p.c., allegando il pregiudizio concreto, cioè che il ricorrente avrebbe spiegato che l’omessa notificazione dei v.a.v. e RAGIONE_SOCIALE cartelle era incidentale rispetto all’illegittimità della isc rizione ipotecaria e alla conseguente richiesta di ripetizione dell’indebito, per cui la sua è opposizione ex art. 615 c.p.c., quindi non sottoposta a termine.
Il secondo motivo è rigettato poiché il giudice è tenuto a provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili di ufficio (tali sono quelle menzionate) che non appartengono già ai temi di decisione della causa già delineati dalle iniziative processuali RAGIONE_SOCIALE parti, non già sugli argomenti che egli impiega per decidere questioni che -come nel caso attuale -già vi appartengono (così, tra le ultime, Cass. 24392/2023).
3. – Il terzo motivo (p. 19) fa valere che le questioni rilevate dal giudice di cui secondo motivo sono coperte dal giudicato interno implicito, poiché il giudice di pace ha ritenuto la domanda ammissibile ex articolo 615 c.p.c., una qualificazione poi non contestata. Si fa valere in particolare che le questioni processuali, sia della tempestività della impugnazione dei v.a.v., che RAGIONE_SOCIALE cartelle, sono oggetto di giudicato implicito, perché non impugnate dai convenuti, né mai prospettate. Si deduce violazione degli artt. 156, 157 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 111 cost.
Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità , poiché nell’esposizione del motivo non si riporta compiutamente il passo della sentenza di primo grado da cui si dovrebbe desumere la qualificazione che dà luogo alla formazione del giudicato implicito, né il frammento incompleto citato nell’esposizione del motivo precedente consente alla Corte una pronuncia sul punto. Ad abundantiam, si rammenta che il ricorso non reca in calce alcun elenco di documenti allegati.
Il terzo motivo è inammissibile.
– Il quarto motivo (p. 24) denuncia che il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, poiché essa è da proporre entro 30 giorni dalla conoscenza dell’estratto del ruolo, senza che rilevi quale non contestazione né la contumacia in primo grado dell’RAGIONE_SOCIALE, né l’ omessa contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE , costituitasi poi in appello. Denuncia inoltre l’omissione di pronuncia sul punto relativo alla costituzione tempestiva e rituale di RAGIONE_SOCIALE Capitale in appello. Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 2033 c.c.
Il quarto motivo non è fondato.
L a contumacia in primo grado dell’RAGIONE_SOCIALE non ha esonerato il ricorrente dalla prova tempestiva dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE proprie pretese, né rileva a fortiori il silenzio conservato dall’RAGIONE_SOCIALE dopo la sua costituzione in appello. La statuizione del Tribunale sul punto è corretta.
Il quarto motivo è rigettato.
– Il quinto motivo denuncia la liquidazione generica e onnicomprensiva RAGIONE_SOCIALE spese processuali, tenuto anche conto che l’esattore non è validamente costituito nel giudizio di rinvio, stante l’ omesso deposito della procura del responsabile dell’ufficio al funzionario che sta in giudizio . Si deduce violazione degli artt. 83, 91, 112 e 182 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014.
Il primo profilo del quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché il ricorrente è soccombente e il giudice ha liquidato le spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE per le varie fasi processuali (rispettando i minimi). Il secondo profilo del quinto motivo è infondato, poiché esso non contesta che l’RAGIONE_SOCIALE è stata rappresentata validamente nei gradi precedenti e che tale rappresentanza si è estesa ai gradi successivi del processo.
Il quinto motivo è rigettato.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE, il 10/7/2024.