Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24380/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE
,
-controricorrente –
nonché contro
EQUITALIA RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 1155/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 2 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Rilevato che
NOME COGNOME propose opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente riferita ad un credito per « spese processuali » relative ad « atti giudiziari -anno 2014 » nella titolarità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente seguito al ruolo formato da RAGIONE_SOCIALE (affidataria del servizio di riscossione dei crediti di RAGIONE_SOCIALE);
a suffragio RAGIONE_SOCIALE domanda, dedusse la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella per omessa notifica dell’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e per difetto di motivazione;
all’esito del giudizio di prime cure, l’opposizione venne accolta, per il secondo profilo, dall’adito Tribunale di L’Aquila;
in accoglimento degli appelli dispiegati (in via principale) dal RAGIONE_SOCIALE e (in via incidentale) da RAGIONE_SOCIALE, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE; dell’ordinanza nel termine di cui non svolge difese in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALE; il Collegio si è riservato il deposito al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 617, primo comma, e 618, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver qualificato la domanda in termini di opposizione all’esecuzione e non già di opposizione agli atti esecutivi e per aver conseguentemente deciso nel merito l’appello (accogliendolo) anziché dichiararne la inammissibilità;
il motivo è fondato;
la sentenza di prime cure – la cui motivazione è riportata, nella sua integralità, nel corpo del ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio
al principio di autosufficienza – non aveva operato alcuna qualificazione RAGIONE_SOCIALE opposizione proposta, sicché, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro la stessa esperibile, non poteva predicarsi la operatività del principio c.d. dell’ap parenza (sul quale, con puntuale riferimento alle opposizioni esecutive, cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762);
tanto precisato, il capo RAGIONE_SOCIALE decisione di prima istanza investito dell’appello concerneva l’asserita carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento opposta;
la questione, risolvendosi nella deduzione di un vizio formale di un atto RAGIONE_SOCIALE riscossione coattiva a mezzo ruolo equipollente all’atto di precetto (così Cass. 08/02/2018, n. 3021; Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822; Cass. 18/05/2023, n. 13762), integra ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ. (orientamento consolidato: ex plurimis, Cass. 28/09/2020, n. 20351; Cass. 30/01/2020, n. 2240; Cass. 04/04/2018, n. 8402; Cass. 25/02/2016, n. 3707; Cass. 19/10/2015, n. 21080);
la Corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha dunque deciso su una sentenza non appellabile, giusta il disposto dell’art. 618, terzo comma, cod. proc. civ.;
va pertanto accolto il motivo di ricorso e, cassata la sentenza impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità degli appelli proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE;
in osservanza del principio di soccombenza, le spese del giudizio di appello e del presente grado vanno poste a carico degli allora appellanti RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e tra di loro in solido, stante l’evidente identità di posizione processuale;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE
Condanna il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, tra loro in solido, alla refusione in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 5.000 (cinquemila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, tra loro in solido, alla refusione in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 (tremila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione