Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5129/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
-intimato – avverso l ‘ordinanza n. 6377/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositata il giorno 30 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
all’esito della procedura di espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 1614/2018, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno emise in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (creditore procedente) ordinanza di assegnazione delle somme dovute dall’I.N.P.S. (terzo pignorato) a NOME COGNOME (debitore esecutato);
avverso detto provvedimento spiegò opposizione agli atti esecutivi NOME COGNOME adducendo plurime ragioni di nullità;
a definizione della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza depositata il 25 novembre 2019, dispose la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, accordando termine di giorni sessanta per l’introduzione del giudiz io di merito;
con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2020 ed iscritto a ruolo il successivo 29 gennaio, l’opponente promosse il giudizio di merito;
nell’attiva resistenza del creditore opposto, il Tribunale di Salerno all’udienza del 30 novembre 2022 ha emesso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale « definitivamente pronunciando sulla domanda » ha dichiarato « l’inammissibilità ab origine , per tardività, dell’atto di citazione iscritto in data 29.01.2020, riassuntivo nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi »;
ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione; non svolge difese in grado di legittimità I.N.P.S.; parte ricorrente deposita memoria illustrativa:
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dell’art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la gravata
decisione per aver subordinato la tempestività dell’instaurazione del giudizio di merito al compimento dell’attività di iscrizione a ruolo della relativa controversia, rilevando invece a tal fine unicamente la notifica dell’atto di citazione, nel caso avve nuta nel termine concesso;
il secondo motivo denuncia, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nullità della ordinanza impugnata per aver omesso la pronuncia sull’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione opposta, dacché resa a seguito di doppia iscrizione a ruolo dello stesso pignoramento;
è fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo; preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del presente ricorso: a dispetto della veste formale, manifestamente erronea per patente violazione (tuttavia, singolarmente non censurata da alcuno) delle scansioni processuali del giudizio di cognizione, il provvedimento qui impugnato ha definito il giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi, quindi integrando una sentenza in senso sostanziale;
il provvedimento è così motivato: « deve dichiararsi l’improcedibilità della proposta opposizione per tardiva iscrizione a ruolo. E invero, atteso che la comunicazione della ordinanza resa in data 23.11.2019, depositata in data 25.11.2019, avveniva in data 25.11.2019 , l’introduzione del presente giudizio di merito non può che ritenersi tardivo, atteso che l’iscrizione della causa a ruolo, anch’essa sottoposta a rispetto dell’indicato termine perentorio , avveniva solamente in data 29.01.2020, ossia in data successiva alla scadenza del termine perentorio, fissato alla data del 24.01.2020 »;
la riportata argomentazione non è conforme a diritto;
per fermo convincimento di questa Corte, infatti, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non assume rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all ‘ esito della trattazione camerale per l ‘ introduzione della fase di merito (il quale non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l ‘ interessato ne
abbia avuto conoscenza legale o di fatto), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell ‘ art. 618 cod. proc. civ., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione (sommaria nella prima fase, piena nella seconda) tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione (Cass. 27/07/2018, n. 19905; Cass. 09/03/2017, n. 6056; Cass. 31/08/2015, n. 17306);
ai fini dell’osservanza di detto termine (espressamente qualificato dalla legge come perentorio) occorre aver invece riguardo all’atto introduttivo della fase a cognizione piena, il quale, nelle ipotesi ordinarie di soggezione della causa al modello paradigmatico del rito a cognizione piena, riveste la forma della citazione : sicché è l’epoca della notifica di quest’ultima che rappresenta il parametro di valutazione della tempestività dell’instaurazione del giudizio di merito (così, con specifico riguardo al l’opposizione agli atti esecutivi, Cass. 12/12/2019, n. 32708; Cass. 07/12/2018, n. 31694);
la tempestività della costituzione in giudizio della parte opponente -per la quale opera l’ordinario termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione, termine non dimidiato dall’art. 618 cod. proc. civ. non incide sulla procedibilità dell’oppo sizione: la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l’ improcedibilità del giudizio, ma soltanto l ‘ applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 30/09/2019, n. 24224, alla cui diffusa motivazione si opera adesiva relatio ; conf. Cass. 27/07/2021, n. 21512);
palmare la violazione di questi princìpi nell’impugnata pronuncia, ne va pertanto disposta la cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo (siccome attinente al merito delle doglianze dedotte con l’opposizione), e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, al quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
r.g. n. 5291/2023
Cons. est. NOME COGNOME
p. q. m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione